Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918 , e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale e' nominato dal Ministro per la marina mercantile su proposta del consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile".
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918 , e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale e' nominato dal Ministro per la marina mercantile su proposta del consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile".