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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5850/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9009708771-000 TARI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, riguardante una cartella di pagamento portante TARI – Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 452,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata e la conseguente prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente la cartella di pagamento indicate, nonché plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Evidenziava che il ricorrente aveva aderito alla c.d.
“rottamazione ter” anche in relazione alla cartella di pagamento in questione, procedura poi non andata a buon fine per omesso pagamento delle somme dovute. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche il Comune di Reggio Calabria, che si proclamava estraneo alla controversia, afferendo i motivi di ricorso alla esclusiva sfera di competenza del concessionario per la riscossione.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso. Quindi la causa veniva mandata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte del ricorrente.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5850/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9009708771-000 TARI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 532/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, riguardante una cartella di pagamento portante TARI – Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 452,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata e la conseguente prescrizione del debito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente la cartella di pagamento indicate, nonché plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Evidenziava che il ricorrente aveva aderito alla c.d.
“rottamazione ter” anche in relazione alla cartella di pagamento in questione, procedura poi non andata a buon fine per omesso pagamento delle somme dovute. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche il Comune di Reggio Calabria, che si proclamava estraneo alla controversia, afferendo i motivi di ricorso alla esclusiva sfera di competenza del concessionario per la riscossione.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso. Quindi la causa veniva mandata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte del ricorrente.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.