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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1360/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 657431 TARI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 657431 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa depositata in data 12.01.2026, in atti. Resistente: GE SP non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 657431/2025, notificata in data 20.07.2025, la società GE SP preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 2.116,34, relativo alla Tari/Tares anni 2022 e 2023, sarebbe stato disposto il fermo sull'autovettura di proprietà, Società_1 classe E 280 CDI tg. Targa_1
Con ricorso in data 07.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto preavviso e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) la violazione del principio di proporzionalità.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 07.10.2025
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo di parte), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 11.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituiva in giudizio la società resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 07.10.2025.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
12.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
07.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento), relativi alla comunicazione in oggetto: invero, la società resistente GE SP nessun documento ha depositato in proposito, anzi non si è nemmeno costituita in giudizio.
In proposito, costituisce principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito
(per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007). Inoltre, “in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (cfr. Cass., sentenza n. 1336/2011).
L'accoglimento, dunque, del detto motivo di ricorso proposto rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisione che non vengono riconosciute le spese vive (C.U.), in quanto non risulta allegata al fascicolo telematico la relativa ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 07.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società GE SP, ritualmente notificato in data 07.10.2025 e depositato in data 04.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la società resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1360/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 657431 TARI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 657431 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa depositata in data 12.01.2026, in atti. Resistente: GE SP non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 657431/2025, notificata in data 20.07.2025, la società GE SP preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 2.116,34, relativo alla Tari/Tares anni 2022 e 2023, sarebbe stato disposto il fermo sull'autovettura di proprietà, Società_1 classe E 280 CDI tg. Targa_1
Con ricorso in data 07.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto preavviso e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) la violazione del principio di proporzionalità.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 07.10.2025
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo di parte), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 11.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituiva in giudizio la società resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 07.10.2025.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
12.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
07.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento), relativi alla comunicazione in oggetto: invero, la società resistente GE SP nessun documento ha depositato in proposito, anzi non si è nemmeno costituita in giudizio.
In proposito, costituisce principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito
(per tutte, Cass. n. 12932/22; Cass. n. 10012/21; Cass. n. 1144/18) che debba esserci una corretta sequenzialità di atti e che la mancanza della notificazione di uno di essi, quale atto presupposto, determini la nullità di tutti quelli successivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'atto successivo è di per sé sempre nullo, se non è preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16412/2007).
La Suprema Corte ha precisato, poi, che la mancata notifica dell'atto presupposto, essendo un vizio procedurale, è ancora più rilevante di un “vizio proprio dell'atto”, perché “incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa. Si tratta, quindi, pur sempre di un vizio che ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza” (Cass., sentenza n. 16412/2007). Inoltre, “in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (cfr. Cass., sentenza n. 1336/2011).
L'accoglimento, dunque, del detto motivo di ricorso proposto rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisione che non vengono riconosciute le spese vive (C.U.), in quanto non risulta allegata al fascicolo telematico la relativa ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 07.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società GE SP, ritualmente notificato in data 07.10.2025 e depositato in data 04.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la società resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella