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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 397/2020 R.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 397/2020 R.G., promossa da nata a [...] il [...], residente in [...] Antonio LI (C.F.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F. 1
1) e TO CU (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata C.F. 3 C.F._2
nello studio del primo sito IA LI, alla Piazza Dei Mille, n.19, giusta procura in atti.
Ricorrente contro
Controparte_1
sede di Catanzaro, in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica
[...]
"pro tempore" Dott. Persona_1 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv.
NA IN dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2020, Parte_1 affermava:
"quale collaboratrice
- di prestare la propria attività lavorativa presso l'IIs Parte_2
scolastica;
che la mattina del 17/10/2018 partiva dal luogo di residenza alla guida del proprio veicolo Fiat Panda
1.1 Hobby, al fine di percorrere il tragitto che l'avrebbe portata sul luogo di lavoro e, intorno alle ore 10.15 circa, mentre percorreva la SP 165/1, giunta in prossimità del ristorante la Parte_3 a causa di un improvviso malore che ne determinava la perdita dei sensi, andava a schiantarsi contro un cancello in ferro riportando gravissimi danni fisici;
- che il sinistro si era verificato a seguito di un malore e non per la perdita di controllo dell'autovettura per come attestato dai dati di registrazione del dispositivo satellitare del quale era dotato l'autoveicolo, dai quali emergeva che l'impatto era avvenuto alla velocità di 56 km/h e che non erano presenti tentativi di arresto mediante attivazione dell'impianto frenante (v. all. 2 fascicolo parte ricorrente).
- che, a seguito del sinistro, veniva trasportata dal personale del "118” al P.S. del Presidio Ospedaliero
"Pugliese - Ciaccio" dove gli veniva diagnostico "trauma cranico commotivo con focolaio emorragico ferita a scalpo del cuoio capelluto contusioni multiple - altra e non specificata lacerazione cerebrale e confusione senza ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata";
- di essere stata ricoverata presso l'unità di neurochirurgia del predetto nosocomio e di essere sottoposta, in data 2/11/2018, ad intervento chirurgico per la riparazione di fratture vertebrali e dimessa in data 10/11/2018 (v. all.3 fascicolo ricorrente);
Aggiungeva poi che l'evento veniva immediatamente denunciato quale infortunio in itinere all' CP_1 che, con provvedimento del 12/02/2019-12/03/2019, rigettava la domanda con la seguente motivazione: "l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"
(v. all. 4) nonché di aver presentato opposizione ex art 104 DPR n. 1124/1965, con esito negativo avendo l' CP_1 ribadito la medesima motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto (v. all.6).
Parte_4 per la giornata del Precisava, infine, che pur essendo in servizio presso l'
17/10/2018 veniva inviata presso la sede dell' Controparte_2
[...] sito in Lamezia Terme alla contrada Savutano, evidenziando che, nell'orario di riferimento in cui era avvenuto il sinistro, la tratta non era servita da Parte_5
mezzi di pubblico trasporto e, pertanto, l'utilizzo del mezzo proprio era l'unica possibilità per raggiungere il posto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare che il sinistro occorso doveva qualificarsi quale “infortunio in itinere", ovvero quale evento accidentale verificatosi durante il normale percorso di andata dal luogo di abitazione a quello di lavoro e, per l'effetto, condannare l' CP_1 alla corresponsione dell'indennità prevista dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' CP_1, con memoria tempestivamente depositata il 21.4.2021, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità della domanda, non avendo la ricorrente specificato la patologia da cui risultava essere affetta, la percentuale di inabilità sofferta, il tipo di indennizzo spettante (indennità di temporanea, indennizzo in capitale o rendita).
Nel merito, precisava l'CP_1 che i Carabinieri di IA LI, che intervenivano sul luogo del sinistro, accertavano che l'autovettura condotta dalla ricorrente “andava ad impattare contro il cancello dell'esercizio commerciale country residence LA GIURRANDA posto sul lato opposto della carreggiata" e constatavano che "sul luogo non vi erano tracce visibili di frenata” e vi erano invece,
"tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici della vettura per una lunghezza di metri 11" e che "i predetti pneumatici non erano in perfetta efficienza".
Tenuto conto degli accertamenti compiuti sul posto dai Carabinieri in ordine alla dinamica del sinistro veniva contestata alla ricorrente la violazione dell'art. 79, comma 4, Codice della Strada (a mente del quale “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345) e dell'art. 141 comma 2, Codice della Strada ( "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”).
Concludeva, quindi, 1 CP_1 che risultava evidente come l'infortunio occorso alla sig. Pt_1 si era verificato in conseguenza di un rischio elettivo e, pertanto, non poteva essere ammessa all'indennizzo non potendo ritenersi sussistente l'occasione di lavoro, essendo stato il sinistro causato da un comportamento imprudente della ricorrente che viaggiava ad eccessiva velocità e con pneumatici non efficienti.
In ogni caso, precisava l' CP_1 che la ricorrente non aveva fornito la prova documentale relativa alla asserita necessità, in quella giornata, di recarsi presso l'Istituto Professionale di Lamezia Terme (C.da
Savutano) in quanto lo spostamento non era autorizzato.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio. 3. Istruita documentalmente la causa e ammessa ed espletata l'istruttoria testimoniale a seguito dell'udienza del 4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha statuito che "nel rito del lavoro,
la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez.
Lav. Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha specificato l'oggetto del giudizio e sufficientemente esposto i fatti sui quali si fonda la domanda, chiedendo altresì disporsi CTU medico- legale, al fine di verificare le conseguenze dell'infortunio e il tipo di indennizzo eventualmente spettante.
5. Entrando nel merito, si rileva che l'infortunio in itinere è disciplinato, sul piano normativo, dall'art. 2
del DPR 30/6/1965 N. 1124 che stabilisce "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più
di tre giorni".
Tale norma è stata successivamente integrata dall'art. 12 Dlgs n. 38 del 23.2.2000 che prevede "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
6. Ciò premesso in punto di ricostruzione della nozione di "infortunio in itinere, sul piano normativo, dalla istruttoria testimoniale è emerso quanto segue.
Il primo teste di parte ricorrente Testimone_1 sentito all'udienza del 16.5.2024, ha dichiarato: ADR "
nato a [...] il [...] residente in [...], C.da Sono e mi chiamo Testimone_1
Gabella, indifferente ADR Oggi sono in pensione. All'epoca dei fatti ovvero il 17.10.2018 svolgevo attività di assistente tecnico presso l'Istituto Superiore L. Costanzo di Decollatura. ADR Sul cap. 4) ricordo che in data 16.10.2018 ho rammentato alla ricorrente Parte_1 che all'epoca era و
operatore scolastico presso l'Istituto Costanzo di Decollatura, che doveva recarsi presso il diverso plesso del medesimo istituto sito in Lamezia Terme in C.da Savutano, non ricordo se per sostituire un collega assente o per altre ragioni. ADR Preciso al riguardo che il mio compito, quale delegato del
Dirigente Amministrativo, era quello di ricordare verbalmente ai collaboratori, di volta in volta, gli incarichi di servizio in plessi diversi. Era poi il Dirigente amministrativo ad emettere il relativo ordine di servizio. ADR Ricordo che la sostituzione doveva avvenire per l'attività da svolgersi nel turno pomeridiano del 17.10.2018. ADR I turni normalmente era due e andavano dalle 8.00 alle 14.00 o dalle
11.00 alle 17.00 quest'ultimo previsto in caso di attività da svolgersi nel pomeriggio. ADR Atteso il lasso di tempo trascorso non ricordo il tipo di attività che doveva essere svolta quel giorno presso il plesso di Savutano. A specificazione dell'avv. IN ADR Il mio incarico di delegato del Dirigente
Ammnistrativo non era previsto da un provvedimento formale. Non ricordo se alla ricorrente venne comunicato un ordine di servizio formale”.
All'udienza del 14.11.2024, veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente comune alla parte resistente Testimone_2 il quale dichiarava: ADR Sono e mi chiamo Testimone_2 nato a
Catanzaro il 18.02.1983 residente in [...], svolgo le funzioni di Brigadiere presso l'Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di IA LI. ADR Confermo il cap. 1 ovvero che il 17.10.2018 sono intervenuto, unitamente ad altro collega, sulla S.P. 165/1 in relazione al sinistro nel quale rimase coinvolta la ricorrente Parte_1 Nella specie, la autovettura della
.
ricorrente aveva impattato contro il cancello di uscita di emergenza dell'esercizio commerciale
Country Residence La Giurranda. L'autovettura ha perso il controllo ed è andata ad impattare sul lato opposto rispetto alla propria corsia di marcia. Poco dopo il sinistro è arrivata la ambulanza che ha prelevato la sig.ra Pt_1 che non era cosciente, trasportandola presso l'Ospedale di Catanzaro.
Abbiamo quindi proceduto ai rilievi del sinistro stradale. Il mezzo non è stato sottoposto a sequestro, tuttavia abbiamo in sede rilevato l'usura del pneumatico anteriore, non ricordo se del lato destro o sinistro ma comunque l'accertamento è contenuto nel verbale, ed è stata elevata la contravvenzione ex art. 79 comma 4, CDS nonché redatto verbale ex art. 141, comma 2, CDS perché la conducente non era in grado di conservare il controllo del veicolo. ADR Non abbiamo fatto accertamenti sulla velocità".
All'udienza del 13.3.2025, veniva sentito il secondo teste di parte ricorrente, Testimone_3 , il quale dichiarava: "sono e mi chiamo Testimone_3 nato IA LI il 31.10.1988, residente in [...] di professione sub-agente assicurativo della soc. CP_3 sede di
Lamezia Terme ADR Conosco la ricorrente in quanto è mia cliente ADR Confermo il cap. 2 la FIAT
Panda di proprietà della ricorrente era munita all'epoca dell'infortunio di un dispositivo satellitare in quanto a noi assicuratori risulta se è montato o meno anche ai fini del calcolo dell'importo dell'assicurazione. Si da atto che viene mostrato al teste il documento N. 2 allegato al ricorso (che per mero refuso è indicato nel capitolo di prova al N. 3) ADR Si tratta della cd "telemetria" del Gps ovvero la rilevazione degli spostamenti della sig.ra Pt_1 Tale documento, proviene dalla G- EVOLUTION ovvero dalla società incaricata dalla CP_3 a fornire la strumentazione dei GPS che poi viene montata sulle macchine dei clienti. In sintesi tale documento attesta data, ora, luogo e velocità degli spostamenti della autovettura, specificando se la stessa è in moto o ferma, nonché, gli eventuali urti.
ADR Nel caso di specie emerge dalla documentazione che c'è stato un urto il 17.10.2018 alle ore
10.11. 28 sec., alla velocità di 56 km. All'udienza del 4.7.2025, veniva sentito il teste Testimone_4 il quale dichiarava:
ADR confermo di aver redatto la relazione del 17.10.2018 con prot. 37496/2018 relativa al sinistro stradale oggetto di causa. ADR Il fascicolo fotografico è stato da me curato. ADR In relazione alle infrazioni contestate dal Brig. Tes_2 e APP. CP_4 ovvero la violazione dell'art. 79, comma 4,
che rinvia all'art. 72 con presumibile riferimento alla condizione degli pneumatici;
nonché alla violazione dell'art. 141, secondo comma, del codice della strada che fa riferimento al "controllo della autovettura", posso confermare che dalle foto in atti le ruote appaiono “lisce” e usurate in quanto mancanti del “battistrada” ovvero dei tacchetti obbligatoriamente presenti sulle ruote. ADR Sulla velocità non abbiamo fatto contestazioni, mentre è stato contestato l'art. 141, secondo comma, CDS per omesso controllo del veicolo in quanto la ricorrente ha terminato la corsa sul lato opposto della corsia di marcia andando ad impattare sul cancello posizionato sul lavoro sinistro della strada ADR
Secondo i rilievi effettuati sul posto, l'omesso controllo e, quindi, lo sbandamento della autovettura,
è verosimilmente riconducibile oltre che all'usura dei pneumatici anche alla velocità non commisurata alle condizioni della strada il cui manto come da verbale risultava bagnato/umido. A
specificazione dell'avv. LI. ADR Non vi sono tracce di frenata e scarrocciamento ADR Non abbiamo accertato se la sig.ra abbia un malore prima dell'incidente. Posso solo riferire che la sig.ra
è stata ricoverata in prognosi riservata per politrauma A specificazione dell'avv. IN ADR Posso precisare che la strada percorsa zona Acquavona è una tipica strada di montagna tortuosa con curve e fogliame a terra, con conseguente necessità di particolare cautela nell'attraversamento".
7. Orbene, alla luce delle risultanze processuali e tenuto conto dei rilievi effettuati dai Carabinieri (v. verbali in atti), confermati in sede di istruttoria testimoniale, si ritiene che il nesso causale tra il sinistro occorso a Parte_1 e l'attività lavorativa che la stessa doveva svolgere, sia stato interrotto dalla condotta posta in essere dalla ricorrente, evidentemente violativa delle comuni norme di prudenza oltre che delle prescrizioni del Codice della Strada, con conseguente insussistenza di un danno indennizzabile da parte dell'CP_1
Ed infatti, per come emerge dai verbali in atti, confermati dai testi, la Pt_1 percorreva un tratto di strada tortuoso, con curve e manto stradale bagnato/umido e fogliame a terra, a bordo di una autovettura con pneumatici usurati e privi del battistrada e con una velocità (56 KM orari per come con rilevato dal sistema satellitare) non commisurata alle condizioni di luoghi, circostanze che comportavano l'omesso controllo e lo sbandamento della autovettura che andava ad impattare contro un cancello sul lato opposto della carreggiata.
E' evidente, pertanto, come il sinistro debba ricondursi ad un comportamento colposo della lavoratrice con conseguentemente configurabilità di un "rischio elettivo” dalla stessa liberamente assunto.
8. Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5814 del 22/02/2022 (Rv. 663991-01), con riferimento alla nozione di infortunio in itinere ha precisato "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
Ed ancora, la Corte di Cassazione, Sez. 6, con l' ordinanza n. 3292 del 18/02/2015 (Rv. 634289 - 01) in tema di limiti di indennizzabilità dell'infortunio in itinere e rischio elettivo, proprio in un caso di violazione di norme fondamentali del Codice della Strada, ha precisato: "in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa".
Nel caso specifico oggetto della sopraindicata pronuncia, del tutto analogo a quello che ci оссира, la
Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore che, mentre si recava al lavoro aveva provocato una violenta collisione con altra autovettura proveniente dalla opposta direzione di marcia dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali.
Il ricorrente aveva sostenuto che “l' imprudenza nella guida non varrebbe ad interrompere il nesso tra l'infortunio e l'attività lavorativa e quindi non ne escluderebbe l'indennizzabilità".
La Corte di Cassazione ha, invece, confermato quanto statuito in precedenza dai giudici di merito, ovvero che l'incidente fosse stato patito dal lavoratore per sua colpa, valutandosi, infatti, il comportamento di guida
- gravemente imprudente - come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, quindi, correttamente ricondotto la fattispecie al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l'attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l'evento infortunistico, e l'attività lavorativa medesima.
9. Orbene, valutate complessivamente le emergenze istruttorie, si ritiene che anche Parte_1 abbia assunto un comportamento di guida esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Ed infatti, la stessa non solo non ha provato di essere stata autorizzata a spostarsi con il mezzo proprio per recarsi presso altra sede lavorativa (a tal fine, in mancanza di un riscontro documentale, non appare sufficiente quanto affermato dal teste Testimone_1 che ha ricordato di averla autorizzata "verbalmente"
ma non è stato in grado di precisare il motivo di tale spostamento). autoveicolo con pneumaticiIn ogni caso, la stessa si poneva, imprudentemente, alla guida di un gravemente usurati tanto da essere privi di battistrada, mantenendo su una strada tortuosa e con manto bagnato, una velocità non commisurata alle condizioni della strada medesima, con ciò ponendo in essere una condotta in violazione di norme fondamentali del codice della strada oltre che di basilari regole di prudenza, da riconoscersi causativa di rischio, “talmente esorbitante dalle finalità proprie della tutela del CP- rischio lavorativo", da escludere la tutela indennitaria, per come correttamente ritenuto dall'
10. Infine, per completezza, si rileva che, attesa la dinamica del sinistro, per come confermata anche in sede di istruttoria testimoniale, deve ritenersi non sufficientemente provata la circostanza che la Pt_1 abbia avuto un non meglio precisato "malore" di cui non vi è alcuna prova in atti, tenuto conto peraltro che la stessa subiva solo le conseguenze del sinistro stradale (politrauma) e non le venivano riscontrate ulteriori patologie ipoteticamente causative del predetto "malore".
Ne consegue il rigetto della domanda.
11. La natura giuridica delle parti e la controvertibilità della questione esaminata inducono alla compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 30.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 397/2020 R.G., promossa da nata a [...] il [...], residente in [...] Antonio LI (C.F.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F. 1
1) e TO CU (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata C.F. 3 C.F._2
nello studio del primo sito IA LI, alla Piazza Dei Mille, n.19, giusta procura in atti.
Ricorrente contro
Controparte_1
sede di Catanzaro, in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica
[...]
"pro tempore" Dott. Persona_1 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv.
NA IN dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12.3.2020, Parte_1 affermava:
"quale collaboratrice
- di prestare la propria attività lavorativa presso l'IIs Parte_2
scolastica;
che la mattina del 17/10/2018 partiva dal luogo di residenza alla guida del proprio veicolo Fiat Panda
1.1 Hobby, al fine di percorrere il tragitto che l'avrebbe portata sul luogo di lavoro e, intorno alle ore 10.15 circa, mentre percorreva la SP 165/1, giunta in prossimità del ristorante la Parte_3 a causa di un improvviso malore che ne determinava la perdita dei sensi, andava a schiantarsi contro un cancello in ferro riportando gravissimi danni fisici;
- che il sinistro si era verificato a seguito di un malore e non per la perdita di controllo dell'autovettura per come attestato dai dati di registrazione del dispositivo satellitare del quale era dotato l'autoveicolo, dai quali emergeva che l'impatto era avvenuto alla velocità di 56 km/h e che non erano presenti tentativi di arresto mediante attivazione dell'impianto frenante (v. all. 2 fascicolo parte ricorrente).
- che, a seguito del sinistro, veniva trasportata dal personale del "118” al P.S. del Presidio Ospedaliero
"Pugliese - Ciaccio" dove gli veniva diagnostico "trauma cranico commotivo con focolaio emorragico ferita a scalpo del cuoio capelluto contusioni multiple - altra e non specificata lacerazione cerebrale e confusione senza ferita intracranica esposta, con concussione, non specificata";
- di essere stata ricoverata presso l'unità di neurochirurgia del predetto nosocomio e di essere sottoposta, in data 2/11/2018, ad intervento chirurgico per la riparazione di fratture vertebrali e dimessa in data 10/11/2018 (v. all.3 fascicolo ricorrente);
Aggiungeva poi che l'evento veniva immediatamente denunciato quale infortunio in itinere all' CP_1 che, con provvedimento del 12/02/2019-12/03/2019, rigettava la domanda con la seguente motivazione: "l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"
(v. all. 4) nonché di aver presentato opposizione ex art 104 DPR n. 1124/1965, con esito negativo avendo l' CP_1 ribadito la medesima motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto (v. all.6).
Parte_4 per la giornata del Precisava, infine, che pur essendo in servizio presso l'
17/10/2018 veniva inviata presso la sede dell' Controparte_2
[...] sito in Lamezia Terme alla contrada Savutano, evidenziando che, nell'orario di riferimento in cui era avvenuto il sinistro, la tratta non era servita da Parte_5
mezzi di pubblico trasporto e, pertanto, l'utilizzo del mezzo proprio era l'unica possibilità per raggiungere il posto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare che il sinistro occorso doveva qualificarsi quale “infortunio in itinere", ovvero quale evento accidentale verificatosi durante il normale percorso di andata dal luogo di abitazione a quello di lavoro e, per l'effetto, condannare l' CP_1 alla corresponsione dell'indennità prevista dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' CP_1, con memoria tempestivamente depositata il 21.4.2021, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità della domanda, non avendo la ricorrente specificato la patologia da cui risultava essere affetta, la percentuale di inabilità sofferta, il tipo di indennizzo spettante (indennità di temporanea, indennizzo in capitale o rendita).
Nel merito, precisava l'CP_1 che i Carabinieri di IA LI, che intervenivano sul luogo del sinistro, accertavano che l'autovettura condotta dalla ricorrente “andava ad impattare contro il cancello dell'esercizio commerciale country residence LA GIURRANDA posto sul lato opposto della carreggiata" e constatavano che "sul luogo non vi erano tracce visibili di frenata” e vi erano invece,
"tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici della vettura per una lunghezza di metri 11" e che "i predetti pneumatici non erano in perfetta efficienza".
Tenuto conto degli accertamenti compiuti sul posto dai Carabinieri in ordine alla dinamica del sinistro veniva contestata alla ricorrente la violazione dell'art. 79, comma 4, Codice della Strada (a mente del quale “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345) e dell'art. 141 comma 2, Codice della Strada ( "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”).
Concludeva, quindi, 1 CP_1 che risultava evidente come l'infortunio occorso alla sig. Pt_1 si era verificato in conseguenza di un rischio elettivo e, pertanto, non poteva essere ammessa all'indennizzo non potendo ritenersi sussistente l'occasione di lavoro, essendo stato il sinistro causato da un comportamento imprudente della ricorrente che viaggiava ad eccessiva velocità e con pneumatici non efficienti.
In ogni caso, precisava l' CP_1 che la ricorrente non aveva fornito la prova documentale relativa alla asserita necessità, in quella giornata, di recarsi presso l'Istituto Professionale di Lamezia Terme (C.da
Savutano) in quanto lo spostamento non era autorizzato.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio. 3. Istruita documentalmente la causa e ammessa ed espletata l'istruttoria testimoniale a seguito dell'udienza del 4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha statuito che "nel rito del lavoro,
la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez.
Lav. Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha specificato l'oggetto del giudizio e sufficientemente esposto i fatti sui quali si fonda la domanda, chiedendo altresì disporsi CTU medico- legale, al fine di verificare le conseguenze dell'infortunio e il tipo di indennizzo eventualmente spettante.
5. Entrando nel merito, si rileva che l'infortunio in itinere è disciplinato, sul piano normativo, dall'art. 2
del DPR 30/6/1965 N. 1124 che stabilisce "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più
di tre giorni".
Tale norma è stata successivamente integrata dall'art. 12 Dlgs n. 38 del 23.2.2000 che prevede "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
6. Ciò premesso in punto di ricostruzione della nozione di "infortunio in itinere, sul piano normativo, dalla istruttoria testimoniale è emerso quanto segue.
Il primo teste di parte ricorrente Testimone_1 sentito all'udienza del 16.5.2024, ha dichiarato: ADR "
nato a [...] il [...] residente in [...], C.da Sono e mi chiamo Testimone_1
Gabella, indifferente ADR Oggi sono in pensione. All'epoca dei fatti ovvero il 17.10.2018 svolgevo attività di assistente tecnico presso l'Istituto Superiore L. Costanzo di Decollatura. ADR Sul cap. 4) ricordo che in data 16.10.2018 ho rammentato alla ricorrente Parte_1 che all'epoca era و
operatore scolastico presso l'Istituto Costanzo di Decollatura, che doveva recarsi presso il diverso plesso del medesimo istituto sito in Lamezia Terme in C.da Savutano, non ricordo se per sostituire un collega assente o per altre ragioni. ADR Preciso al riguardo che il mio compito, quale delegato del
Dirigente Amministrativo, era quello di ricordare verbalmente ai collaboratori, di volta in volta, gli incarichi di servizio in plessi diversi. Era poi il Dirigente amministrativo ad emettere il relativo ordine di servizio. ADR Ricordo che la sostituzione doveva avvenire per l'attività da svolgersi nel turno pomeridiano del 17.10.2018. ADR I turni normalmente era due e andavano dalle 8.00 alle 14.00 o dalle
11.00 alle 17.00 quest'ultimo previsto in caso di attività da svolgersi nel pomeriggio. ADR Atteso il lasso di tempo trascorso non ricordo il tipo di attività che doveva essere svolta quel giorno presso il plesso di Savutano. A specificazione dell'avv. IN ADR Il mio incarico di delegato del Dirigente
Ammnistrativo non era previsto da un provvedimento formale. Non ricordo se alla ricorrente venne comunicato un ordine di servizio formale”.
All'udienza del 14.11.2024, veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente comune alla parte resistente Testimone_2 il quale dichiarava: ADR Sono e mi chiamo Testimone_2 nato a
Catanzaro il 18.02.1983 residente in [...], svolgo le funzioni di Brigadiere presso l'Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di IA LI. ADR Confermo il cap. 1 ovvero che il 17.10.2018 sono intervenuto, unitamente ad altro collega, sulla S.P. 165/1 in relazione al sinistro nel quale rimase coinvolta la ricorrente Parte_1 Nella specie, la autovettura della
.
ricorrente aveva impattato contro il cancello di uscita di emergenza dell'esercizio commerciale
Country Residence La Giurranda. L'autovettura ha perso il controllo ed è andata ad impattare sul lato opposto rispetto alla propria corsia di marcia. Poco dopo il sinistro è arrivata la ambulanza che ha prelevato la sig.ra Pt_1 che non era cosciente, trasportandola presso l'Ospedale di Catanzaro.
Abbiamo quindi proceduto ai rilievi del sinistro stradale. Il mezzo non è stato sottoposto a sequestro, tuttavia abbiamo in sede rilevato l'usura del pneumatico anteriore, non ricordo se del lato destro o sinistro ma comunque l'accertamento è contenuto nel verbale, ed è stata elevata la contravvenzione ex art. 79 comma 4, CDS nonché redatto verbale ex art. 141, comma 2, CDS perché la conducente non era in grado di conservare il controllo del veicolo. ADR Non abbiamo fatto accertamenti sulla velocità".
All'udienza del 13.3.2025, veniva sentito il secondo teste di parte ricorrente, Testimone_3 , il quale dichiarava: "sono e mi chiamo Testimone_3 nato IA LI il 31.10.1988, residente in [...] di professione sub-agente assicurativo della soc. CP_3 sede di
Lamezia Terme ADR Conosco la ricorrente in quanto è mia cliente ADR Confermo il cap. 2 la FIAT
Panda di proprietà della ricorrente era munita all'epoca dell'infortunio di un dispositivo satellitare in quanto a noi assicuratori risulta se è montato o meno anche ai fini del calcolo dell'importo dell'assicurazione. Si da atto che viene mostrato al teste il documento N. 2 allegato al ricorso (che per mero refuso è indicato nel capitolo di prova al N. 3) ADR Si tratta della cd "telemetria" del Gps ovvero la rilevazione degli spostamenti della sig.ra Pt_1 Tale documento, proviene dalla G- EVOLUTION ovvero dalla società incaricata dalla CP_3 a fornire la strumentazione dei GPS che poi viene montata sulle macchine dei clienti. In sintesi tale documento attesta data, ora, luogo e velocità degli spostamenti della autovettura, specificando se la stessa è in moto o ferma, nonché, gli eventuali urti.
ADR Nel caso di specie emerge dalla documentazione che c'è stato un urto il 17.10.2018 alle ore
10.11. 28 sec., alla velocità di 56 km. All'udienza del 4.7.2025, veniva sentito il teste Testimone_4 il quale dichiarava:
ADR confermo di aver redatto la relazione del 17.10.2018 con prot. 37496/2018 relativa al sinistro stradale oggetto di causa. ADR Il fascicolo fotografico è stato da me curato. ADR In relazione alle infrazioni contestate dal Brig. Tes_2 e APP. CP_4 ovvero la violazione dell'art. 79, comma 4,
che rinvia all'art. 72 con presumibile riferimento alla condizione degli pneumatici;
nonché alla violazione dell'art. 141, secondo comma, del codice della strada che fa riferimento al "controllo della autovettura", posso confermare che dalle foto in atti le ruote appaiono “lisce” e usurate in quanto mancanti del “battistrada” ovvero dei tacchetti obbligatoriamente presenti sulle ruote. ADR Sulla velocità non abbiamo fatto contestazioni, mentre è stato contestato l'art. 141, secondo comma, CDS per omesso controllo del veicolo in quanto la ricorrente ha terminato la corsa sul lato opposto della corsia di marcia andando ad impattare sul cancello posizionato sul lavoro sinistro della strada ADR
Secondo i rilievi effettuati sul posto, l'omesso controllo e, quindi, lo sbandamento della autovettura,
è verosimilmente riconducibile oltre che all'usura dei pneumatici anche alla velocità non commisurata alle condizioni della strada il cui manto come da verbale risultava bagnato/umido. A
specificazione dell'avv. LI. ADR Non vi sono tracce di frenata e scarrocciamento ADR Non abbiamo accertato se la sig.ra abbia un malore prima dell'incidente. Posso solo riferire che la sig.ra
è stata ricoverata in prognosi riservata per politrauma A specificazione dell'avv. IN ADR Posso precisare che la strada percorsa zona Acquavona è una tipica strada di montagna tortuosa con curve e fogliame a terra, con conseguente necessità di particolare cautela nell'attraversamento".
7. Orbene, alla luce delle risultanze processuali e tenuto conto dei rilievi effettuati dai Carabinieri (v. verbali in atti), confermati in sede di istruttoria testimoniale, si ritiene che il nesso causale tra il sinistro occorso a Parte_1 e l'attività lavorativa che la stessa doveva svolgere, sia stato interrotto dalla condotta posta in essere dalla ricorrente, evidentemente violativa delle comuni norme di prudenza oltre che delle prescrizioni del Codice della Strada, con conseguente insussistenza di un danno indennizzabile da parte dell'CP_1
Ed infatti, per come emerge dai verbali in atti, confermati dai testi, la Pt_1 percorreva un tratto di strada tortuoso, con curve e manto stradale bagnato/umido e fogliame a terra, a bordo di una autovettura con pneumatici usurati e privi del battistrada e con una velocità (56 KM orari per come con rilevato dal sistema satellitare) non commisurata alle condizioni di luoghi, circostanze che comportavano l'omesso controllo e lo sbandamento della autovettura che andava ad impattare contro un cancello sul lato opposto della carreggiata.
E' evidente, pertanto, come il sinistro debba ricondursi ad un comportamento colposo della lavoratrice con conseguentemente configurabilità di un "rischio elettivo” dalla stessa liberamente assunto.
8. Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5814 del 22/02/2022 (Rv. 663991-01), con riferimento alla nozione di infortunio in itinere ha precisato "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
Ed ancora, la Corte di Cassazione, Sez. 6, con l' ordinanza n. 3292 del 18/02/2015 (Rv. 634289 - 01) in tema di limiti di indennizzabilità dell'infortunio in itinere e rischio elettivo, proprio in un caso di violazione di norme fondamentali del Codice della Strada, ha precisato: "in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa".
Nel caso specifico oggetto della sopraindicata pronuncia, del tutto analogo a quello che ci оссира, la
Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore che, mentre si recava al lavoro aveva provocato una violenta collisione con altra autovettura proveniente dalla opposta direzione di marcia dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali.
Il ricorrente aveva sostenuto che “l' imprudenza nella guida non varrebbe ad interrompere il nesso tra l'infortunio e l'attività lavorativa e quindi non ne escluderebbe l'indennizzabilità".
La Corte di Cassazione ha, invece, confermato quanto statuito in precedenza dai giudici di merito, ovvero che l'incidente fosse stato patito dal lavoratore per sua colpa, valutandosi, infatti, il comportamento di guida
- gravemente imprudente - come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, quindi, correttamente ricondotto la fattispecie al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l'attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l'evento infortunistico, e l'attività lavorativa medesima.
9. Orbene, valutate complessivamente le emergenze istruttorie, si ritiene che anche Parte_1 abbia assunto un comportamento di guida esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Ed infatti, la stessa non solo non ha provato di essere stata autorizzata a spostarsi con il mezzo proprio per recarsi presso altra sede lavorativa (a tal fine, in mancanza di un riscontro documentale, non appare sufficiente quanto affermato dal teste Testimone_1 che ha ricordato di averla autorizzata "verbalmente"
ma non è stato in grado di precisare il motivo di tale spostamento). autoveicolo con pneumaticiIn ogni caso, la stessa si poneva, imprudentemente, alla guida di un gravemente usurati tanto da essere privi di battistrada, mantenendo su una strada tortuosa e con manto bagnato, una velocità non commisurata alle condizioni della strada medesima, con ciò ponendo in essere una condotta in violazione di norme fondamentali del codice della strada oltre che di basilari regole di prudenza, da riconoscersi causativa di rischio, “talmente esorbitante dalle finalità proprie della tutela del CP- rischio lavorativo", da escludere la tutela indennitaria, per come correttamente ritenuto dall'
10. Infine, per completezza, si rileva che, attesa la dinamica del sinistro, per come confermata anche in sede di istruttoria testimoniale, deve ritenersi non sufficientemente provata la circostanza che la Pt_1 abbia avuto un non meglio precisato "malore" di cui non vi è alcuna prova in atti, tenuto conto peraltro che la stessa subiva solo le conseguenze del sinistro stradale (politrauma) e non le venivano riscontrate ulteriori patologie ipoteticamente causative del predetto "malore".
Ne consegue il rigetto della domanda.
11. La natura giuridica delle parti e la controvertibilità della questione esaminata inducono alla compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 30.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara