TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00214 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00640/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; N. 00640/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino albanese titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a seguito di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo in data 21.1.2019, ha chiesto il rinnovo del titolo posseduto con istanza presentata alla
Questura di Bergamo in data 30.5.2020.
2.- Con comunicazione del 16.3.2021 la Questura gli ha notificato il preavviso di rigetto in ragione della sussistenza a suo carico di precedenti penali.
3.- Depositate osservazioni, con provvedimento del 26.10.2023 l'Amministrazione ha respinto la richiesta di rinnovo per la pericolosità sociale dell'istante, gravato da sentenze di condanna per plurimi reati (sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del
Tribunale di Bergamo del 29.1.2020, di condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.00,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 l. n. 895/67
(detenzione illegale di arma), 648 c.p. (ricettazione), 697 c.p. (detenzione abusiva di munizionamento) e artt. 73 co. 1 e 5 d.p.r. n. 309/1990 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti); sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP presso il Tribunale di Cremona del
14.6.2018 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per reati di cessione di stupefacenti ex art. 73 co. 5 dpr 309/1990) e deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacenti e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
4.- Con il ricorso in epigrafe il cittadino straniero ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento senza proporre domanda cautelare. N. 00640/2024 REG.RIC.
5.- L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile, depositando documentazione relativa al procedimento con una relazione illustrativa, nella quale ha evidenziato che, con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di
Brescia in data 17.11.2023, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 1 mesi
6 giorni 10 di reclusione ed euro 1.080,00 di multa per reati di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente continuato in concorso (artt. 110 c.p. e 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/1990).
6.- In data 10.2.2026, ovvero il giorno antecedente a quello fissato per la trattazione della causa, il ricorrente ha depositato documentazione, quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica del 11 febbraio 2026.
7.- Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, per manifesta irragionevolezza, per carenza di istruttoria, per insufficienza di motivazione”: la Questura avrebbe desunto la pericolosità sociale del ricorrente sulla scorta delle sole pronunce di condanna, comunque risalenti nel tempo, senza svolgere una concreta ed attuale valutazione di pericolosità. Non sarebbero stati considerati i legami familiari con i genitori e con il fratello, tutti con lo stesso conviventi, percettori di redditi adeguati al mantenimento dell'intero nucleo familiare; non sarebbe stato valutato il periodo di soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, il tempo trascorso dalle infrazioni e la condotta nel frattempo tenuta, avendo egli mostrato segni di ravvedimento, astenendosi dal tenere comportamenti penalmente rilevanti. Denuncia, infine, la violazione dell'art. 10 bis
Legge n. 241/1990 e la lesione del proprio diritto di difesa, in quanto “non si comprende infatti come l'Amministrazione abbia potuto ritenere il ricorrente sconosciuto all'indirizzo di residenza solo nel momento della notifica della comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, tenuto conto della circostanza che, invece, la notifica del provvedimento impugnato risulta, al contrario, essere andata perfettamente a buon fine”. N. 00640/2024 REG.RIC.
8.- In via preliminare deve darsi atto della tardività del deposito della documentazione prodotta in data 10.2.2026, in quanto avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 73
c.p.a.: non ricorrono, infatti, i presupposti per autorizzarne il deposito in giudizio, trattandosi di documenti che, considerata la loro natura e datazione, risultano verosimilmente essere da tempo in possesso del ricorrente.
9.- Nel merito il ricorso è infondato.
10. L'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno sia stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano di cui all'art. 4 dello stesso d. lgs. citato; a sua volta, l'art. 4 comma 3, non consente il rilascio del titolo di soggiorno allo straniero “che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”
11.- In assenza di condanne per reati automaticamente ostativi, che impongono all'Amministrazione di negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, viene in rilievo il potere discrezionale dell'amministrazione di valutare gli elementi di fatto che caratterizzano il caso concreto al suo esame, per stabilire se lo straniero costituisca o meno una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La giurisprudenza amministrativa ha, in proposito, evidenziato che “L'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il N. 00640/2024 REG.RIC.
giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. È stato chiarito che il Questore, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità sociale, non deve fondare lo stesso su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull'accertamento della commissione di specifici fatti costituenti reato, ma è invece sufficiente che vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in un singolo episodio ed anche prescindendo dal vaglio del medesimo da parte del giudice penale, dai quali sia desumibile una condotta del soggetto tale da dimostrarne l'inclinazione a delinquere e da escludere l'episodicità del comportamento fonte di allarme sociale. In siffatti casi, il giudizio di pericolosità deve ritenersi giustificato, in quanto esso è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità. Il giudizio di pericolosità sociale può, dunque, avere un contenuto meramente prognostico ovvero probabilistico, e non implica un accertamento già intervenuto in sede penale, e ne può prescindere (Cons. St., sez. VI,
5 luglio 2022, n. 5599)” (Cons. Stato, III, 22 dicembre 2022, n. 11252, e VI, 5 luglio
2022, n. 5599, secondo cui “La disposizione, infatti, contiene il termine “anche” prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate»”. Il principio è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di primo grado (cfr. T.a.r. Catania,
IV, 22 agosto 2024, n. -OMISSIS-, e i precedenti ivi citati).
12.- Il provvedimento impugnato risulta aver fatto corretta applicazione dei suindicati principi alla fattispecie oggetto di controversia. N. 00640/2024 REG.RIC.
13.- L'Amministrazione ha compiuto una attenta analisi della condizione dello straniero, evidenziando che lo stesso è destinatario di condanne per condotte di rilevanza penale reiterate, e per reati della stessa specie, in particolare avuto riguardo alla commissione di delitti concernenti gli stupefacenti. Il Questore, al fine di delineare il pericolo di reiterazione dei reati da parte dello straniero ha, poi, evidenziato che
“l'ultima condanna penale è stata riportata da soggetto già gravato da condanne penali irrevocabili anche di specie, circostanza che, oltre ad evidenziare una condotta fortemente incline al crimine, anche perché incapace di revisione critica di pregressi comportamenti delittuosi, rileva la pericolosità sociale del soggetto in ragione di altrettanto elevato pericolo di reiterazione di illeciti penali”.
14.- Il provvedimento impugnato non risulta dunque, contrariamente a quanto assume il ricorrente, motivato unicamente con il richiamo alle sentenze di condanna riportate dall'istante, ricavando da esse sic et simpliciter un giudizio di pericolosità sociale; ma piuttosto, in linea con la costante giurisprudenza in tema di diniego o revoca del permesso di soggiorno, si fonda sulla valutazione della rilevanza delle dette vicende penali in rapporto alla posizione dello straniero sul territorio nazionale, ritenute indicative di una tendenza a reiterare condotte criminose, dello scarso inserimento nel contesto socio economico e di uno spregio per le regole di civile convivenza: giudizio che non si presenta manifestamente irragionevole e che non è scalfito dalle censure articolate con il gravame.
A sostenere il giudizio di pericolosità del ricorrente sul quale è fondato l'avversato provvedimento di diniego, convergono, infatti, i numerosi elementi risultanti dall'istruttoria, i quali concorrono nel loro insieme a rendere concreti ed attuali i profili di rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica connessi al suo stabile inserimento nel territorio dello Stato.
15.- Il tentativo del ricorrente di sminuire l'importanza degli illeciti commessi, ponendo l'accento sul difetto di attualità delle condanne e sulla sua presunta N. 00640/2024 REG.RIC.
resipiscenza, si scontra, da un lato, con la pluralità dei reati commessi e delle condanne riportate, certamente non risalenti nel tempo rispetto al momento di adozione del diniego e dall'altro, con la reiterazione dei comportamenti illeciti successivamente alle condanne subite, come comprovato dal nuovo deferimento del ricorrente per detenzione illecita di stupefacenti e dalla nuova condanna inflitta con la sentenza della
Corte di appello di Brescia nel 2023, depositata in giudizio: circostanze tutte sintomatiche di una tendenza a delinquere e di una incapacità di conformarsi all'effetto deterrente delle condanne, il che suffraga la prognosi negativa svolta dall'Amministrazione in ordine al comportamento futuro dell'interessato.
16.- Quanto ai legami familiari, gli stessi sono stati adeguatamente considerati dall'Amministrazione, che li ha valutati recessivi rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ponendo in evidenza che gli stessi non hanno “agito da deterrente al fine di impedire la realizzazione di delitti”.
16.1.- Va poi osservato incidentalmente che tali legami non rientrano in quelli considerati dall'art. 29 TUI, atteso che tra i rapporti contemplati dalla norma non è ricompreso il legame con i fratelli, né quello con i genitori che non siano a carico dell'interessato, circostanza da escludere nel caso di specie, posto che dalle stesse dichiarazioni del ricorrente emerge che è il padre a produrre reddito idoneo al mantenimento della famiglia.
17.- Parimenti insussistente è la lamentata violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, non essendo ravvisabile nella specie alcuna lesione delle garanzie partecipative dello straniero: sebbene infatti il provvedimento impugnato indichi che la Questura aveva inutilmente tentato la notifica del preavviso di rigetto, dalla documentazione versata in atti risulta che detto preavviso è stato in realtà correttamente consegnato al ricorrente, tanto che lo stesso ha introdotto nel procedimento le proprie deduzioni difensive (cfr. all. 5 e 6 resistente).
18.- In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato. N. 00640/2024 REG.RIC.
19.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00640/2024 REG.RIC.
IC ZZ NG IC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00214 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00640/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; N. 00640/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino albanese titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a seguito di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo in data 21.1.2019, ha chiesto il rinnovo del titolo posseduto con istanza presentata alla
Questura di Bergamo in data 30.5.2020.
2.- Con comunicazione del 16.3.2021 la Questura gli ha notificato il preavviso di rigetto in ragione della sussistenza a suo carico di precedenti penali.
3.- Depositate osservazioni, con provvedimento del 26.10.2023 l'Amministrazione ha respinto la richiesta di rinnovo per la pericolosità sociale dell'istante, gravato da sentenze di condanna per plurimi reati (sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del
Tribunale di Bergamo del 29.1.2020, di condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.00,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 l. n. 895/67
(detenzione illegale di arma), 648 c.p. (ricettazione), 697 c.p. (detenzione abusiva di munizionamento) e artt. 73 co. 1 e 5 d.p.r. n. 309/1990 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti); sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP presso il Tribunale di Cremona del
14.6.2018 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per reati di cessione di stupefacenti ex art. 73 co. 5 dpr 309/1990) e deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacenti e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
4.- Con il ricorso in epigrafe il cittadino straniero ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento senza proporre domanda cautelare. N. 00640/2024 REG.RIC.
5.- L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile, depositando documentazione relativa al procedimento con una relazione illustrativa, nella quale ha evidenziato che, con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di
Brescia in data 17.11.2023, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 1 mesi
6 giorni 10 di reclusione ed euro 1.080,00 di multa per reati di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente continuato in concorso (artt. 110 c.p. e 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/1990).
6.- In data 10.2.2026, ovvero il giorno antecedente a quello fissato per la trattazione della causa, il ricorrente ha depositato documentazione, quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica del 11 febbraio 2026.
7.- Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, per manifesta irragionevolezza, per carenza di istruttoria, per insufficienza di motivazione”: la Questura avrebbe desunto la pericolosità sociale del ricorrente sulla scorta delle sole pronunce di condanna, comunque risalenti nel tempo, senza svolgere una concreta ed attuale valutazione di pericolosità. Non sarebbero stati considerati i legami familiari con i genitori e con il fratello, tutti con lo stesso conviventi, percettori di redditi adeguati al mantenimento dell'intero nucleo familiare; non sarebbe stato valutato il periodo di soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, il tempo trascorso dalle infrazioni e la condotta nel frattempo tenuta, avendo egli mostrato segni di ravvedimento, astenendosi dal tenere comportamenti penalmente rilevanti. Denuncia, infine, la violazione dell'art. 10 bis
Legge n. 241/1990 e la lesione del proprio diritto di difesa, in quanto “non si comprende infatti come l'Amministrazione abbia potuto ritenere il ricorrente sconosciuto all'indirizzo di residenza solo nel momento della notifica della comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, tenuto conto della circostanza che, invece, la notifica del provvedimento impugnato risulta, al contrario, essere andata perfettamente a buon fine”. N. 00640/2024 REG.RIC.
8.- In via preliminare deve darsi atto della tardività del deposito della documentazione prodotta in data 10.2.2026, in quanto avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 73
c.p.a.: non ricorrono, infatti, i presupposti per autorizzarne il deposito in giudizio, trattandosi di documenti che, considerata la loro natura e datazione, risultano verosimilmente essere da tempo in possesso del ricorrente.
9.- Nel merito il ricorso è infondato.
10. L'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno sia stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano di cui all'art. 4 dello stesso d. lgs. citato; a sua volta, l'art. 4 comma 3, non consente il rilascio del titolo di soggiorno allo straniero “che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”
11.- In assenza di condanne per reati automaticamente ostativi, che impongono all'Amministrazione di negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, viene in rilievo il potere discrezionale dell'amministrazione di valutare gli elementi di fatto che caratterizzano il caso concreto al suo esame, per stabilire se lo straniero costituisca o meno una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La giurisprudenza amministrativa ha, in proposito, evidenziato che “L'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il N. 00640/2024 REG.RIC.
giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. È stato chiarito che il Questore, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità sociale, non deve fondare lo stesso su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull'accertamento della commissione di specifici fatti costituenti reato, ma è invece sufficiente che vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in un singolo episodio ed anche prescindendo dal vaglio del medesimo da parte del giudice penale, dai quali sia desumibile una condotta del soggetto tale da dimostrarne l'inclinazione a delinquere e da escludere l'episodicità del comportamento fonte di allarme sociale. In siffatti casi, il giudizio di pericolosità deve ritenersi giustificato, in quanto esso è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità. Il giudizio di pericolosità sociale può, dunque, avere un contenuto meramente prognostico ovvero probabilistico, e non implica un accertamento già intervenuto in sede penale, e ne può prescindere (Cons. St., sez. VI,
5 luglio 2022, n. 5599)” (Cons. Stato, III, 22 dicembre 2022, n. 11252, e VI, 5 luglio
2022, n. 5599, secondo cui “La disposizione, infatti, contiene il termine “anche” prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate»”. Il principio è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di primo grado (cfr. T.a.r. Catania,
IV, 22 agosto 2024, n. -OMISSIS-, e i precedenti ivi citati).
12.- Il provvedimento impugnato risulta aver fatto corretta applicazione dei suindicati principi alla fattispecie oggetto di controversia. N. 00640/2024 REG.RIC.
13.- L'Amministrazione ha compiuto una attenta analisi della condizione dello straniero, evidenziando che lo stesso è destinatario di condanne per condotte di rilevanza penale reiterate, e per reati della stessa specie, in particolare avuto riguardo alla commissione di delitti concernenti gli stupefacenti. Il Questore, al fine di delineare il pericolo di reiterazione dei reati da parte dello straniero ha, poi, evidenziato che
“l'ultima condanna penale è stata riportata da soggetto già gravato da condanne penali irrevocabili anche di specie, circostanza che, oltre ad evidenziare una condotta fortemente incline al crimine, anche perché incapace di revisione critica di pregressi comportamenti delittuosi, rileva la pericolosità sociale del soggetto in ragione di altrettanto elevato pericolo di reiterazione di illeciti penali”.
14.- Il provvedimento impugnato non risulta dunque, contrariamente a quanto assume il ricorrente, motivato unicamente con il richiamo alle sentenze di condanna riportate dall'istante, ricavando da esse sic et simpliciter un giudizio di pericolosità sociale; ma piuttosto, in linea con la costante giurisprudenza in tema di diniego o revoca del permesso di soggiorno, si fonda sulla valutazione della rilevanza delle dette vicende penali in rapporto alla posizione dello straniero sul territorio nazionale, ritenute indicative di una tendenza a reiterare condotte criminose, dello scarso inserimento nel contesto socio economico e di uno spregio per le regole di civile convivenza: giudizio che non si presenta manifestamente irragionevole e che non è scalfito dalle censure articolate con il gravame.
A sostenere il giudizio di pericolosità del ricorrente sul quale è fondato l'avversato provvedimento di diniego, convergono, infatti, i numerosi elementi risultanti dall'istruttoria, i quali concorrono nel loro insieme a rendere concreti ed attuali i profili di rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica connessi al suo stabile inserimento nel territorio dello Stato.
15.- Il tentativo del ricorrente di sminuire l'importanza degli illeciti commessi, ponendo l'accento sul difetto di attualità delle condanne e sulla sua presunta N. 00640/2024 REG.RIC.
resipiscenza, si scontra, da un lato, con la pluralità dei reati commessi e delle condanne riportate, certamente non risalenti nel tempo rispetto al momento di adozione del diniego e dall'altro, con la reiterazione dei comportamenti illeciti successivamente alle condanne subite, come comprovato dal nuovo deferimento del ricorrente per detenzione illecita di stupefacenti e dalla nuova condanna inflitta con la sentenza della
Corte di appello di Brescia nel 2023, depositata in giudizio: circostanze tutte sintomatiche di una tendenza a delinquere e di una incapacità di conformarsi all'effetto deterrente delle condanne, il che suffraga la prognosi negativa svolta dall'Amministrazione in ordine al comportamento futuro dell'interessato.
16.- Quanto ai legami familiari, gli stessi sono stati adeguatamente considerati dall'Amministrazione, che li ha valutati recessivi rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ponendo in evidenza che gli stessi non hanno “agito da deterrente al fine di impedire la realizzazione di delitti”.
16.1.- Va poi osservato incidentalmente che tali legami non rientrano in quelli considerati dall'art. 29 TUI, atteso che tra i rapporti contemplati dalla norma non è ricompreso il legame con i fratelli, né quello con i genitori che non siano a carico dell'interessato, circostanza da escludere nel caso di specie, posto che dalle stesse dichiarazioni del ricorrente emerge che è il padre a produrre reddito idoneo al mantenimento della famiglia.
17.- Parimenti insussistente è la lamentata violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, non essendo ravvisabile nella specie alcuna lesione delle garanzie partecipative dello straniero: sebbene infatti il provvedimento impugnato indichi che la Questura aveva inutilmente tentato la notifica del preavviso di rigetto, dalla documentazione versata in atti risulta che detto preavviso è stato in realtà correttamente consegnato al ricorrente, tanto che lo stesso ha introdotto nel procedimento le proprie deduzioni difensive (cfr. all. 5 e 6 resistente).
18.- In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato. N. 00640/2024 REG.RIC.
19.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00640/2024 REG.RIC.
IC ZZ NG IC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.