Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2025, proposto dalla sig.ra LE RE, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
- del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Civile di Palmi, sez. lavoro, n. 243/2025, del 4.03.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
PREMESSO che:
- con ricorso notificato l’1.09.2025 e depositato il successivo 2.09.2025, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata);
- il Ministero intimato, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria ed all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, si sono costituiti con atto di mera forma;
RILEVATO che, con memoria del 6.02.2026, la ricorrente ha dedotto la sopravvenuta ottemperanza al giudicato – giusta comunicazione dell’USP di Reggio Calabria, a mezzo pec del 5.02.2026, la cui ricevuta di consegna è stata versata in atti - chiedendo la declaratoria di cessazione della materia e la liquidazione, in proprio favore, delle spese di lite in applicazione del principio della soccombente virtuale;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo al ricorso in esame, chiamato per la decisione alla camera di consiglio del 25.03.2025, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la piena realizzazione della pretesa dedotta in giudizio;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 250,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CE, Presidente
ER LA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER LA | TE CE |
IL SEGRETARIO