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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10684/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056151188000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056151188000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13038/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: parziale estinzione del giudizio per cessata materia;
rigetto per il resto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con la quale si ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 215.787,64, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi/2021 per l'anno di imposta 2020, ex art. 54 bis d.p.r. n. 633/1972 e art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Erroneità della liquidazione automatizzata per la mancata considerazione di versamenti effettuati. Si adduce che la ricorrente, avendo intenzione di sanare la propria posizione con riferimento ai contestati omessi versamenti a titolo di Iva, provvedeva ad effettuare un primo versamento per l'importo complessivo di euro 8.496,75, con riferimento alla comunicazione di irregolarità codice atto n. 32440872110, corrispondente al piano di rateazione in 20 soluzioni;
2. Difetto di motivazione con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi.
Parte ricorrente chiede di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DP3 di Roma, la quale rappresenta che, a seguito delle opportune verifiche, ha provveduto ad abbinare al modello dichiarativo il versamento effettuato, in ritardo, dalla contribuente generando un provvedimento di sgravio parziale della cartella impugnata. L'Ufficio precisa che il mancato abbinamento del versamento al modello dichiarativo è dovuto proprio alla tardività del versamento medesimo, in quanto l'odierna ricorrente avrebbe dovuto provvedere al pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, consegnato tramite PEC in data 08/09/2023.
Allega copia della predetta comunicazione e degli esiti della consegna.
L'Ufficio precisa, inoltre, che la tardività del versamento ha determinato il mancato avvio della rateazione del debito con la conseguenza che l'Ufficio, in assenza di censure nel merito del recupero, ha proceduto esclusivamente all'abbinamento del pagamento dovendo confermare, per resto, il ruolo n. 2024/250713 nella misura di euro 204.492,20 ancora dovuti.
L'Ufficio precisa, inoltre, con riguardo al ruolo n. 2024/250156, che la Società non solleva eccezioni sul merito dell'iscrizione a ruolo eseguita a causa dell'insufficiente versamento IRES, oltre a sanzioni ed interessi, derivante dal controllo automatizzato del modello di dichiarazione UNICO presentato per l'anno d'imposta
2020.
L'Ufficio confuta la censura relativa al presunto difetto di motivazione, adducendo che il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo (cita Cass. sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613). Chiede quindi di confermare la legittimità del ruolo n. 2024/250156 e del ruolo n. 2024/250713, al netto delle somme oggetto di sgravio, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, assente parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio si riporta alla memoria in atti. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al credito erariale di euro 8.496,75, giusto provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio.
Il ricorso va invece rigettato per il resto.
E' infondata la prima censura.
Si evince dagli atti di causa che il piano di rateazione del debito, approvato dall'Ufficio, prevedeva il pagamento di venti rate di euro 8.422,63 ciascuna (oltre interessi a scalare), a decorrere dal 9.10.2023 e fino al 31.7.2028.
Tuttavia, la prima rata risulta pagata in ritardo, e precisamente il 16/01/2024 e ciò ha determinato, come ha evidenziato l'Ufficio, il mancato avvio della rateazione programmata e la validità del ruolo per la totalità del debito, successivamente depurato del versamento effettuato (in ritardo) della somma di 8.496,75.
E', altresì, infondata la censura concernente l'asserito difetto di motivazione, in ragione della mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22281 del 2022, hanno affermato che “Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli aggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, dichiara cessata la materia del contendere per l'importo oggetto di sgravio. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 4.000,00.
Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
NI Di TA LE EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10684/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056151188000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056151188000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13038/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: parziale estinzione del giudizio per cessata materia;
rigetto per il resto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe con la quale si ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 215.787,64, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi/2021 per l'anno di imposta 2020, ex art. 54 bis d.p.r. n. 633/1972 e art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Erroneità della liquidazione automatizzata per la mancata considerazione di versamenti effettuati. Si adduce che la ricorrente, avendo intenzione di sanare la propria posizione con riferimento ai contestati omessi versamenti a titolo di Iva, provvedeva ad effettuare un primo versamento per l'importo complessivo di euro 8.496,75, con riferimento alla comunicazione di irregolarità codice atto n. 32440872110, corrispondente al piano di rateazione in 20 soluzioni;
2. Difetto di motivazione con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi.
Parte ricorrente chiede di annullare la cartella impugnata con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DP3 di Roma, la quale rappresenta che, a seguito delle opportune verifiche, ha provveduto ad abbinare al modello dichiarativo il versamento effettuato, in ritardo, dalla contribuente generando un provvedimento di sgravio parziale della cartella impugnata. L'Ufficio precisa che il mancato abbinamento del versamento al modello dichiarativo è dovuto proprio alla tardività del versamento medesimo, in quanto l'odierna ricorrente avrebbe dovuto provvedere al pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, consegnato tramite PEC in data 08/09/2023.
Allega copia della predetta comunicazione e degli esiti della consegna.
L'Ufficio precisa, inoltre, che la tardività del versamento ha determinato il mancato avvio della rateazione del debito con la conseguenza che l'Ufficio, in assenza di censure nel merito del recupero, ha proceduto esclusivamente all'abbinamento del pagamento dovendo confermare, per resto, il ruolo n. 2024/250713 nella misura di euro 204.492,20 ancora dovuti.
L'Ufficio precisa, inoltre, con riguardo al ruolo n. 2024/250156, che la Società non solleva eccezioni sul merito dell'iscrizione a ruolo eseguita a causa dell'insufficiente versamento IRES, oltre a sanzioni ed interessi, derivante dal controllo automatizzato del modello di dichiarazione UNICO presentato per l'anno d'imposta
2020.
L'Ufficio confuta la censura relativa al presunto difetto di motivazione, adducendo che il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo (cita Cass. sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613). Chiede quindi di confermare la legittimità del ruolo n. 2024/250156 e del ruolo n. 2024/250713, al netto delle somme oggetto di sgravio, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, assente parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio si riporta alla memoria in atti. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al credito erariale di euro 8.496,75, giusto provvedimento di sgravio emesso dall'Ufficio.
Il ricorso va invece rigettato per il resto.
E' infondata la prima censura.
Si evince dagli atti di causa che il piano di rateazione del debito, approvato dall'Ufficio, prevedeva il pagamento di venti rate di euro 8.422,63 ciascuna (oltre interessi a scalare), a decorrere dal 9.10.2023 e fino al 31.7.2028.
Tuttavia, la prima rata risulta pagata in ritardo, e precisamente il 16/01/2024 e ciò ha determinato, come ha evidenziato l'Ufficio, il mancato avvio della rateazione programmata e la validità del ruolo per la totalità del debito, successivamente depurato del versamento effettuato (in ritardo) della somma di 8.496,75.
E', altresì, infondata la censura concernente l'asserito difetto di motivazione, in ragione della mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22281 del 2022, hanno affermato che “Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli aggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione collegiale, dichiara cessata la materia del contendere per l'importo oggetto di sgravio. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 4.000,00.
Così deciso il 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
NI Di TA LE EN