Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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    Erroneità della liquidazione automatizzata per mancata considerazione di versamenti effettuati

    La Corte ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente all'importo di 8.496,75 euro, poiché l'Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio parziale. Per il resto, la censura è stata ritenuta infondata in quanto il pagamento della prima rata è avvenuto in ritardo (16/01/2024 anziché entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario), determinando il mancato avvio della rateazione programmata e la validità del ruolo per la totalità del debito, successivamente depurato del versamento effettuato in ritardo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi

    La censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22281 del 2022, secondo cui la cartella che reclama per la prima volta gli interessi deve indicare l'importo, la base normativa, la decorrenza e non necessita della specificazione dei singoli aggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 25
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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