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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca___________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 2 dicembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1313/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Cassazione disposto con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6292/2023 emessa in data 2 marzo 2023 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimo PaLLni, p.e.c. Email_1
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE su rinvio della Cassazione-
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore Cav. , Controparte_2
Cod. Fisc. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio P.IVA_1
Speziale p.e.c.: Email_2 nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il primo giugno 2023 ha Parte_1 riassunto la causa dinnanzi a questa Corte a seguito dell'ordinanza della
Cassazione 6292/2023 emessa in data 2 marzo 2023. Ha chiesto “accertare e dichiarare che in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Controparte_4 sin dal febbraio 1997 al 6 febbraio 2014 le provvigioni spettanti al
[...]
Ricorrente debbono essere quantificate in misura pari a 0,06 € per ogni kg di olio acquistato per conto della società convenuta;
- in ogni caso, condannare la Controparte_4
al pagamento in favore del ricorrente dei compensi per la campagna
[...] olearia 2013 non ancora corrisposti pari a € 352.716,67 (fattura n. 2/2014) o alla diversa misura ritenuta di giustizia, nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna olearia 2013/2014 e per la campagna olearia
2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”
Si è costituita l' contrastando tutte le allegazioni Controparte_4 dell' Parte_1
Nonostante la rituale evocazione in giudizio la non si è Controparte_3 costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 6292/2023 pubblicata il 2 marzo 2023 la Suprema Corte ha accolto uno dei quattro motivi sollevati da in relazione alla Parte_1 sentenza di questa Corte che confermava il rigetto delle sue domande.
In particolare, la Suprema Corte riteneva inammissibili le censure sollevate alla sentenza di questa Corte di Appello nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto: «di non ravvisare, dai documenti prodotti agli atti, la sussistenza degli elementi distintivi del rapporto di agenzia» ritenendo congrua la motivazione della sentenza che, fra l'altro, muoveva dalla necessità che il contratto di agenzia fosse provato per iscritto, riscontrando il difetto di tale prova. Per altro verso,
Pag. 2 di 18 riteneva infondate le doglianze formulate in relazione all'assunto del giudice di appello che la fattispecie del rapporto di agenzia è integrata solo laddove la parte concluda contratti in nome e per conto dell'altra e non anche se si limiti a promuoverne la conclusione.
Riteneva, ancora, in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
1742 e ss. c.c., 1748 c.c., 1756 c.c. e dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo per il settore industria, per avere la Corte di appello ritenuto che il rimborso delle spese sostenute da una parte ad opera dell'altra sia un elemento che qualifichi giuridicamente il rapporto de quo in termini di mediazione e non possa deporre per la qualificazione in termini di agenzia. In relazione a tali profili evidenziava il difetto di specificità delle censure per il richiamo all'art.8 dell'aec senza specificare quando l' lo avesse allegato nelle sue difese nei gradi di Parte_1 merito e dove il documento fosse localizzabile. Spiegava, inoltre, che l'affermazione dell'esistenza del rimborso quale indice sintomatico del rapporto di mediazione fosse un mero obier dictum, e riteneva nel complesso la doglianza infondata, poiché rinveniente il proprio antecedente logico nella qualificazione del rapporto in termini di agenzia, esclusa dal rigetto del primo motivo.
Accoglieva in parte il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 414 e 434 c.p.c., con il quale era dedotto (a) che, per un verso, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che avesse inteso fondare le domande relative alle campagne olearie Parte_1
2010/2011 e 2013/2014 sulla qualificazione del rapporto in termini di agenzia o di lavoro subordinato (in luogo della mediazione) e, per altro, (b) per avere la
Corte di appello ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova, il qualificare in appello il rapporto de quo in termini di mediazione.
In specie, mentre riteneva infondato il primo profilo in quanto l'espressione
“subordinazione” contenuta nella sentenza era stata mal interpretata dall' poiché con essa il giudice , nel qualificare la domanda, aveva Parte_1 riconnesso la richiesta dei rimborsi alla qualificazione del rapporto in termini di
Pag. 3 di 18 agenzia, giudicava, viceversa, fondata la critica all'assunto che l'avere l' Parte_1 richiesto nell'atto di appello in via subordinata la liquidazione delle provvigioni secondo i criteri indicati dalla controparte costituisse domanda nuova, la prospettazione, in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. constava unicamente nella diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio basata sui medesimi fatti, non avrebbe potuto ritenersi tale. Aggiungeva il Giudice di legittimità: <Tale orientamento, intonato vigorosamente alla teoria della sostanziazione della causa petendi, non è contrastato in modo persuasivo dalle notazioni svolte a p. 23 ss. del controricorso. E nel caso in esame, la parte aveva formulato una domanda aperta anche ad altre qualificazioni, come si evince dalla locuzione “in ogni caso”>>
Riteneva, quindi, assorbito il quarto motivo (con il quale si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l'appellante non abbia contestato i criteri di calcolo dei compensi per l'attività svolta), ha dunque rimesso a questo Giudice di rinvio per dare applicazione a tale principio.
Riassumendo la causa dinnanzi a questa Corte, deduce l' l'omessa Parte_1 pronuncia sulla domanda di pagamento dei compensi professionali e sul rimborso spese, e sostiene che:
1)-che con la sentenza, cassata, n. 1233/2018, la Corte d'Appello avrebbe qualificato il rapporto inter partes come mediazione,
2) il Tribunale, a definizione del primo grado di giudizio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda del sig. finalizzata ad ottenere il Parte_1 pagamento dei “compensi per la campagna olearia 2013 non ancora corrisposti pari a € 352.716,67 (fattura n.2/2014), nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna 2013/2014 e per la campagna olearia 2010/2011, pari CP_4
a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali” così ponendo in essere una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., già fatto oggetto di motivo di appello nel precedente grado di giudizio;
Pag. 4 di 18 3) la Corte di Cassazione avrebbe affermato non essere ostativo alla pronuncia sulla suddetta domanda l'aver l'odierno ricorrente agito per accertare, in via principale, la qualificazione del rapporto inter partes come agenzia, e di aver ancorato tale domanda, in subordine e in sede di appello, ad una qualificazione del rapporto in termini di mediazione.
Conclude che è diritto e interesse del sig. che la Corte d'Appello, nel Parte_1 presente giudizio di rinvio, si pronunci sulla suddetta domanda di pagamento uniformandosi alle statuizioni della Corte di legittimità.
In relazione al motivo ritenuto assorbito dalla Suprema Corte ha ribadito di avere contestato sia in primo grado che in appello l'esistenza di un nuovo accordo che avrebbe modificato le modalità di calcolo delle provvigioni. Ha sostenuto che l' non avrebbe in relazione alla fattura n. 2/2014 contestato l'avvenuta CP_4 esecuzione delle prestazioni ossia la conclusione dei contratti di vendita, ma si sarebbe limitata ad eccepire l'adozione, da parte dell'odierno ricorrente, di un criterio di calcolo difforme rispetto a quello che sarebbe stato in seguito concordato tra le parti. Solo in via residuale avrebbe eccepito che l' non Parte_1 avesse fornito alcuna prova delle quantità di olio poste a fondamento del documento contabile emesso.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di pagamento svolta dal sig. (vizio che avrebbe legittimato, in sede di Parte_1 appello, la deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c., cfr. pag. 31 e segg.), la Corte
d'appello, con la sentenza n. 1233/2018, cassata dalla Suprema Corte, ha posto a motivo della propria decisione di rigetto, oltre alla inammissibilità della domanda per inconciliabilità con la dedotta qualificazione del rapporto come agenzia,
l'assunto secondo cui il sig. non avesse preso posizione proprio sul Parte_1 diverso criterio di calcolo dedotto da . CP_4
Ad avviso del ricorrente in riassunzione, la Corte d'appello avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione di asserita assenza di prova della
Pag. 5 di 18 “prestazione” dedotta nella fattura azionata, per cui sarebbe stato onere di CP_4 proporre ricorso incidentale condizionato dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Analogamente non sarebbe avvenuta contestazione in relazione alla deduzione, contenuta al punto n. 16 del ricorso secondo cui “Il sig. on ha ricevuto Parte_1 neppure i rimborsi spese spettategli per la campagna olearia 2013/2014
(comprendenti i seguenti ordini: Aceiteira Peninsular ordine 4311 e 4314 ql
4.000; inter Oil Ql. 879,20; Ql. 301,50), né quello per la campagna Persona_1 olearia 2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00”.
Infine, ha affermato che la fattura n. 2/2014 (diversa rispetto alla fattura n.
6/2013), riferita alla campagna olearia 2012/2013, individuerebbe puntualmente i contratti conclusi con alcuni rilevanti clienti, parte dei quali sarebbero stati prodotti in atti e controparte non avrebbe contestato, e segnatamente: contratti con OI (docc. nn. 7 e 8), rispettivamente per 90.000 e 60.000 kg, con
ON IT (doc. n. 10) per 300.000 kg, e DE TD (doc. n. 13) per 28.000 kg. Inoltre, nelle proprie istanze istruttorie, il sig. avrebbe chiesto Parte_1 ordinarsi a la produzione di “tutte le fatture ricevute per gli acquisti di CP_4 quantitativi di olio effettuati dal Ricorrente nella campagna olearia dal 1997 al
2014, i relativi contratti con i fornitori e le certificazioni dei pagamenti effettuati in favore di questi e del Ricorrente stesso”.
Pertanto, ove fosse ritenuta la contestazione, avrebbe dovuto essere esaminata la produzione documentale in questione, unitamente all'ordine di esibizione in quanto idonei a fornire piena prova del credito.
In via subordinata, ove si fosse ritenuto intervenuto un accordo modificativo per la determinazione dei compensi, ha chiesto che sia condannata CP_4 quantomeno al pagamento del compenso dovuto all' pplicando i criteri Parte_1 di quantificazione indicati dalla stessa Società convenuta nella lettera del 14 aprile 2014 e segnatamente “a) Euro 0,02 il kg per gli affari conclusi con le
Imprese Commerciali b) Euro 0,06 il kg per queLL eseguiti con i frantoiani;
c)
Pag. 6 di 18 nessun rimborso spese” dato che, come argomentato, nulla ha contestato CP_4 circa la sussistenza di tale credito
Occorre fare un breve cenno sull'oggetto del giudizio.
Con l'originaria domanda, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, in via principale, Controparte_1
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti dal 1997, con diritto ad una determinata provvigione (0,06 euro per ogni kg di olio acquistato) ed in via subordinata, ove fosse accertata l'avvenuta risoluzione del rapporto nel febbraio 2014,la condanna della convenuta al pagamento di 180.500 euro per le indennità di fine rapporto e di clientela. In ogni caso, la condanna della convenuta al versamento di contributi previdenziali omessi e non prescritti (dal 2009 al
2014) e alla costituzione di una rendita vitalizia per contributi previdenziali omessi (dal 1997 al 2009). In ogni caso richiedeva la condanna della controparte al pagamento dei compensi e rimborsi. Nella narrativa del ricorso spiegava che esistevano due rapporti distinti uno di agenzia intrattenuto sin dal 1996 con la
(che si occupa di acquistare, Controparte_1 raffinare e commercializzare oli alimentari) e l'altro di collaborazione professionale con la società capo gruppo (holding) Parte_2
( che si occupa di produzione vendita all'ingrosso e al minuto di
[...] generi alimentari) parzialmente formalizzato con accordo del 1997.
Sosteneva di avere continuato ad operare nel tempo per l' Controparte_4 sino al 2014, ricevendo un compenso, oltre a vari rimborsi, specificava che la zona assegnata era quella mediterranea (Italia, Spagna, Grecia) ed indicava gli importi ricevuti anno per anno fino al 2013.
Assumeva che la (Capogruppo) il 6 febbraio 2014 gli aveva Parte_2 inoltrato una lettera con cui gli comunicava la risoluzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il rapporto sorto con la “lettera di incarico del
1998”, in cui si affermava che il rapporto di agenzia si sarebbe concluso nel 2011 per poi essere instaurato un nuovo rapporto contrattuale con l' Parte_3
Pag. 7 di 18 Merano srl, diverso da quello sorto con l' nel 1998. L' Parte_1 Parte_1 escludeva, viceversa, la risoluzione del rapporto che sarebbe continuato con lui senza avere mai subito interruzioni, salvo l'avere egli indicato l'azienda agricola sopra indicata nelle fatture, su richiesta della , per le provvigioni delle CP_4 annate 2011 e 2012. Nella medesima lettera del 2014 la aveva Parte_2 qualificato il rapporto intervenuto con la come mediazione con diritto a CP_4 due differenti provvigioni, una di euro 0,06 in caso di acquisto dai frantoi ed euro
0,02 in caso di acquisto da altri commercianti. La società avrebbe contestato per tali ragioni la fattura emessa da nel 2014 in relazione alla campagna Parte_1 olearia del 2013 negando la correttezza del criterio di quantificazione e non provvedendo a saldarla, né corrispondendo i rimborsi spese per la campagna olearia 2013/2014 comprendenti gli ordini Aceiteira Peninsular ordine 4311 e
4314 ql 4.000; inter-Oil Ql. 879,20; Ql. 301,50 e quello per la Persona_1 campagna olearia 2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00. Viceversa, secondo l' la provvigione sarebbe stata sempre la stessa e pari ad euro 0,06 al kg Parte_1 ed il rapporto di agenzia sarebbe stato ancora in essere, per tali motivi formulava le conclusioni sopra illustrate.
L'oggetto del giudizio di rinvio risulta ora più circoscritto rispetto a quello originario, in ragione del giudicato interno caduto sull'accertamento condotto in primo grado e confermato in appello che il rapporto in esame non sia configurabile quale agenzia e che le domande formulate originariamente non possano avere seguito in base a tale titolo, restando così precluse tutte le domande che traevano titolo diretto dalla configurazione del rapporto come agenzia e che non possono, viceversa, essere giustificate in relazione al contratto di mediazione.
Risulta, inoltre, circoscritto l'oggetto del rinvio all'esame della domanda subordinata formulata in appello circa la quantificazione delle spettanze concernenti la fattura 2/2014 in base ai conteggi indicato dalla controparte
, considerato che proprio tale esame aveva determinato la Controparte_4
Corte di Appello a ritenere – erroneamente- l'inammissibilità della richiesta nel presupposto che il fondamento di tale pretesa sia la mediazione, posto che la
Pag. 8 di 18 diversa qualificazione del rapporto non costituisce, come affermato dalla
Suprema Corte, domanda nuova. L'accertamento è perciò limitato a quella parte delle conclusioni con cui era chiesto “ in ogni caso, condannare altresì la
[...]
al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente dei la campagna olearia 2013/2014 non ancora corrisposti comprendenti pari a € 352.716,67 ~atturn n.2/2014), nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna olearia 2013/2014 e per la campagna olearia
2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali”, posto che la formula ivi contenuta “ in ogni caso” permetteva alla Cassazione di ritenere che la domanda potesse essere ricondotta anche alla diversa qualificazione dedotta in sede di appello.
Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in riassunzione, non può affermarsi che sia caduto il giudicato sulla configurazione del rapporto come mediazione, posto che la stessa Corte di Cassazione, esaminando uno dei motivi di ricorso, ha con chiarezza ritenuto che l'argomentazione della Corte di appello che il rimborso spese «depone per la qualificazione del rapporto in termini di mediazione» ... - è un mero obiter dictum, che in quanto tale è fuori dalla ratio decidendi e come tale è insuscettibile di passare in giudicato.
Avendo riguardo a quanto emerso nel contraddittorio fra le parti in primo grado,
v'è da evidenziare che, la società nella sua difesa non ha mai affermato espressamente che il rapporto andasse ricondotto allo schema della mediazione, ma si è limitata ad assumere l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di collaborazione connotato da stabilità e che fosse l' a decidere Parte_1 autonomamente se mettersi in contatto con la , in via sporadica ed in CP_4 coincidenza con le stagioni dell'annata olearia.
Pur tuttavia, è anche vero che nella medesima memoria di costituzione era stato riprodotto il tenore della lettera del 14 aprile 2014, in cui la società convenuta asseriva la riconducibilità del rapporto alla mediazione, lasciando intendere che così fosse stato convenuto fra le parti.
Pag. 9 di 18 Nella lettera del 14 aprile 2014 si legge “come certamente lei saprà, la prestazione professionale da lei svolta nei confronti della Controparte_5
si inquadra da sempre nella mediazione, regolata dagli
[...] art. 1754 e seguenti del codice civile . È sulla base di tale attività di mediazione che lei ha emesso ed emette fatture indirizzate alla cliente Controparte_4
[...
di , relative alle provvigioni (art.1755 cc) CP_4 Parte_2 maturate nelle diverse campagne olearie .”
In realtà, la qualificazione del rapporto diviene questione sostanzialmente non determinante dal momento che, anche qualora potesse ritenersi che tale condotta della costituisca una conferma dell'avere le parti convenuto a CP_4 suo tempo che il rapporto andasse ricondotto alla mediazione e fosse possibile desumere dagli elementi forniti dalle parti a sostegno di tale configurazione del rapporto, mai consacrato in atto scritto, resta il fatto che sulla base di due diverse ragioni del decidere, ciascuna delle quali atta sostenere autonomamente la decisione, si perviene ugualmente al rigetto dell'originaria domanda dell' se riconnessa alla sussistenza di un rapporto di mediazione . Parte_1
In primo luogo, sotto il profilo del diritto, deve rilevarsi che alla stregua dell'art.6 comma 1 della legge n. 39 del 1989 hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli, ne deriva che chi, come l' proponga domanda Parte_1 di pagamento della provvigione quale mediatore deve allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 38 del 1989, di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, mentre la mancanza di iscrizione comporta la nuLLtà del contratto, rilevabile d'ufficio dal giudice, con esclusione del diritto alla provvigione.
La Suprema Corte (da ultimo n.4019/2023) ha, al riguardo, affermato che l'obbligo legislativo di iscrizione del mediatore negli appositi ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti. Il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito
è affetto da nuLLtà che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d'ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 secondo cui l'eccezione di nuLLtà del
Pag. 10 di 18 contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato;
quindi, non soggetta al divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c.).
Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare, oltre che dall'art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi eserciti attività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, anche dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che abbiano «diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli».
La Cassazione ha evidenziato che tale obbligo non è venuto meno neppure dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno, che nel sopprimere il ruolo dei mediatori, con l'art. 73 d.lgs. cit. non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limitato a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio;
(b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Si è anche osservato che,76 sotto il profilo squisitamente processuale, ciò implica che l'iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d'ufficio e, ulteriormente, in punto di prova, che essendo la fonte di tale obbligo una norma imperativa, non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c.
“Pertanto, da un lato, è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l'iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altro lato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nuLLtà del contratto di mediazione, rilevabile d'ufficio anche in appello, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte” (Cass. 4019/2023).”
Nessun giudicato, poi, osta al rilievo che qui si conduce, essendo stato demandato a questa Corte in sede di rinvio di esaminare per la prima volta le domande dell' in riferimento alla mediazione in luogo del contratto di agenzia. Parte_1
Pag. 11 di 18 L' in nessuno dei gradi di giudizio precedenti né nell'attuale ha mai Parte_1 sostenuto il possesso di tale requisito né lo ha documentato e , fra l'atro, significativamente in nessuna delle fatture emesse dall' a favore Parte_1 dell' è presente un numero di iscrizione quale mediatore né Controparte_4 alcuna dicitura sintomatica dell'iscrizione.
Non occorre neppure in questo caso procedere al vaglio se vi siano in questa sede i presupposti per concedere la rimessione in termini per la produzione di documentazione che consenta di verificare tale requisito in quanto tale iniziativa si rivela superflua alla luce della seguente ulteriore ed alternativa ragione del decidere- il cui esame risponde al criterio della ragione piu' liquida- che conduce comunque a disattendere le domande dell' il cui vaglio è demandato a Parte_1 questo giudice di rinvio.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, la Controparte_4 sin dal primo grado, non solo aveva negato di avere mai ricevuto la fattura n.2/2014 prodotta dal ricorrente (la società evidenziava al riguardo che le era stata rimessa fattura 2/2013 con analogo contenuto e che recava come destinatario la e non l' ), ma aveva anche contestato la CP_4 CP_4 corrispondenza degli importi indicati nella fattura in questione a reali quantitativi di olio oggetto di compravendita per l'annata in discussione.
Va incidentalmente sottolineato che la fattura in esame- prodotta al n.39 del fascicolo dell'originario ricorrente- si riferisce alla campagna olearia 2012/2013
e non a quella 2013/2014, annata cui si fa riferimento nelle conclusioni dell'originario ricorso come sopra riprodotte, notazione a cui va aggiunto il rilevo che l' el presente giudizio non ha mai documentato l'esistenza di affari Parte_1 conclusi per l'anno 2014 ( invero l'assunto che gli ordini di cui all'allegato 18 del fascicolo di primo grado comprovino la sua attività per l' Controparte_4 anche nel 2014 è palesemente smentito dal contenuto di detti ordini che riguardano la e non l' - e prodotti Controparte_1 CP_4 alimentari - pasta- diversi dall'olio) .
Pag. 12 di 18 Ad ogni modo, ritornando al tenore delle difese della società, a pagina 16 della memoria di costituzione di primo grado, la società dopo avere evidenziato l'incertezza dei dati temporali presenti nella fattura che, pur facendo riferimento alla campagna olearia 2012/2013, conteneva anche il riferimento alle provvigioni maturate al 30 giugno 2010, la società così si difendeva “ In aggiunta si contesta espressamente che egli avesse diritto al pagamento di 32.732,95 quintali di olio
. Nessuna prova è stata fornita dallo stesso sugli acquisti in tale misura”.
Nella memoria si legge ancora “In verità il Sig. oltre a non aver Parte_1 dimostrato l'acquisto di olio da parte della Parte_4 nelle suddette quantità, sembra aver riprodotto una sua
[...] precedente fattura del 23 giugno 2010 n.2/2010 (doc.33 allegato al ricorso) nella quale si afferma che “ i compensi , campagna olearia Controparte_4
2009/2010 al 23.06. 2010.QI acquistati 32.732,95 Italia/Grecia/Spagna”
Per tale via, la società contestava non solo vi fosse stata un'effettiva attività corrispondente a quella indicata in fattura, ma soprattutto (col negare gli acquisti nell'ammontare indicato) negava anche che vi fosse stata la conclusione di affari per quella entità in dipendenza dell'attività dell' Parte_1
Orbene, a norma dell'art-.1755 cc “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Incombe dunque sull l'onere di prova e, nello specifico, come si Parte_1 spiegherà meglio appresso, egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare che gli affari conclusi per tramite del suo intervento nell'annata 2012/2013 avessero avuto ad oggetto un quantitativo di olio maggiore (quintali 32.732,95) di quello per cui aveva già ricevuto il pagamento per la medesima annata nell'ottobre 2013.
A tal proposito, l'ordine di esibizione, richiesto dall' di “tutte le fatture Parte_1 ricevute per gli acquisti di quantitativi di olio effettuati dal Ricorrente nella campagna olearia dal 1997 al 2014, i relativi contratti con i fornitori e le certificazioni dei pagamenti effettuati in favore di questi e del Ricorrente stesso” nella premessa che la fattura 2/2014 individui i contratti conclusi con alcuni
Pag. 13 di 18 rilevanti clienti: contratti con OI (docc. nn. 7 e 8), rispettivamente per
90.000 e 60.000 kg, con ON IT (doc. n. 10) per 300.000 kg, e DE
TD (doc. n. 13) per 28.000 kg, appare in verità iniziativa istruttoria superflua.
Del pari, non soccorre la domanda dell' la prova testimoniale richiesta Parte_1 sin dal primo grado che concerne o circostanze storiche pacifiche ovvero concernenti la diversa qualificazione del rapporto come agenzia o, ancora diverse da quella in discussione, per la quale avrebbe dovuto, comunque, opportunamente compiersi allegazione specifica che si riduce agli elementi sopra specificati.
Va premesso che la fattura 2/2014 reca l'indicazione:” Compensi AR F.LL De
Cecco, campagna olearia 2012/2013 al 23.06.2010 Ql. Acquistati 32.732,95
Italia/Grecia/Spagna. Controparte_6
ON IT, im”.
[...] CP_7 CP_8 CP_9
Nella stessa non sono specificati i quantitativi per ciascun ordine (se per ciascun venditore siano unici o plurimi) né dati temporali ulteriori idonei ad identificare gli affari cui si fa riferimento. Inoltre, alcuni degli ordini cui fa riferimento l' in sede di rinvio per sostenere l'esistenza di elementi che valgano ad Parte_1 individuare gli acquisti, quali i documenti 7 e 8 del fascicolo di parte ricorrente smentiscono la mediazione dell' o di qualsivoglia soggetto. Infatti, il Parte_1 doc. 7 riguardante l'ordine OI riporta in corrispondenza alla voce
“mediatore” “affare diretto”, senza che nulla abbia argomentato al Parte_1 riguardo, mentre nel doc. 8 il mediatore che sottoscrive l'ordine in tale qualità risulta “Roussos sa”. Ad ogni modo, a prescindere dal tenore degli ordini prodotti dall' ai documenti 7, 8, 10 e 13 del fascicolo di primo grado, va Parte_1 comunque evidenziato che la società aveva sin dal primo grado prodotto CP_4
a corredo della fattura 6/2013 anche l' estratto conto degli affari per cui aveva corrisposto la provvigione all' in relazione alla campagna olearia Parte_1
2012/2013 deducendo e documentando (distinta di bonifico) di avere provveduto al pagamento dei crediti vantati dall' scaturenti dalla suddetta Parte_1 campagna olearia con la corresponsione delle competenze indicate nella fattura-
Pag. 14 di 18 da lui elaborata- n.6/2013 in cui i compensi erano fatturati a favore dell'
[...]
di cui questi era amministratore unico. Parte_5
La stessa aveva prodotto ordini di compravendita di olio dei soggetti CP_4 messi in contatto dall' nel 2012 e nel 2013. Parte_1
Dalla contabile allegata alla fattura 6/2013 era possibile evincere le quantità acquistate per ciascuno dei venditori sopra menzionati per l'annata 2012/2013 e le provvigioni maturate e corrisposte all' il 4 novembre 2013 pari ad Parte_1 euro 118.340,00. Inoltre, in tale documento sono presenti tutti i fornitori cui si riferiscono gli ordini prodotti dall' senza che questi abbia chiarito Parte_1 perché gli ordini di acquisto da lui prodotti – per un ammontare inferiore a quello complessivamente da lui rivendicato- non siano compresi negli acquisti per cui aveva già ricevuto i compensi nell'ottobre 2013.
Va anche chiarito che, non è neppure condivisibile l'assunto del ricorrente in riassunzione circa la formazione di un giudicato sulla prova della prestazione, ovvero sull'an debeatur, posto che nessun giudicato sfavorevole alla società avrebbe potuto derivare dalla decisione della Corte di Appello di Roma che era stata integralmente sfavorevole all' avendo questa sancito l'assenza di Parte_1 qualsivoglia diritto traente titolo dalla configurazione del rapporto come agenzia in difetto di un contratto scritto, in ciò confermata dalla Cassazione, sicché
l'esame dei (singoli) diritti rivendicati dall'originario ricorrente scaturenti da tale contratto costituiva una motivazione-sovrabbondante- che valeva a rafforzare il rigetto (che traeva titolo dall'assenza della fonte del credito) ma non certo a significare che la prova della prestazione fosse stata fornita nei termini appena detti. È anche evidente che in difetto di qualsivoglia soccombenza nessun ricorso incidentale dovesse proporre in Cassazione l' . Controparte_4
Quanto all'ammontare della provvigione anche in questa sede pretesa nella misura unif0rme del 0,06% per tutti gli affari, va ricordato che il rinvio della
Cassazione è avvenuto in relazione all'esame della domanda subordinata formulata dall'attuale ricorrente in riassunzione in sede di appello (e
Pag. 15 di 18 precisamente a pagina 31) nel senso che le competenze dell' venissero Per_2 conteggiate in base ai criteri enunciati dalla società con la lettera del 14 aprile
2024 dunque con le misure differenziate indicate dall' . Infatti, nell'atto di CP_4 appello si legge : “o in subordine quantomeno quantificate secondo i criteri indicati dalla società convenuta nella lettera del 14 aprile 2014 (0,06 €/kg per i quantitativi di olio acquistati direttamente dai frantoi, 0,02 €/kg per queLL acquistati da società di intermediazione commerciale” domanda che la Corte
d'Appello – per tale ragione cassata- riteneva di non potere accogliere in quanto i conteggi della andavano riconnessi alla configurazione del rapporto CP_4 come mediazione.
È pertanto escluso che possa in questa sede rimettersi in discussione l'ammontare delle provvigioni così come definite nella domanda subordinata.
Va anche rammentato, incidenter tantum, che l'esistenza dell'accordo modificativo emerge dalla stessa condotta dell' che, come da lui Per_2 ammesso, procedeva a redigere la fattura 6/2013 in base ai nuovi criteri convenuti (salvo ad affermare, a fronte dell'innegabile riscontro matematico della difesa della circa i parametri utilizzati in tale documento, che ciò era CP_4 avvenuto per errore :“La fattura n. 6/2013 è stata erroneamente emessa dal ricorrente sulla base delle indicazioni dell'importo complessivo delle provvigioni annuali per il 2013 comunicatogli dalla ”) con ciò dando CP_4 prova dell'accordo e dell'adesione che egli vi aveva prestato.
Quanto ai rimborsi rivendicati per l'anno 2013/2014 ( rectius 2012/2013) e
2010/2011 a fronte della contestazione della società che la debenza degli stessi non è stata documentata non essendo stata prodotta la rendicontazione e la prova delle spese affrontate, nulla ha ribattuto l' neppure in relazione al fatto Parte_1 che la società ha dedotto che con la fattura 3/2011 emessa d' Parte_5
erano state erogate tutte le competenze maturate per la campagna
[...] olearia 2010/2011 inclusi i rimborsi. Resta, comunque, decisivo il rilievo che agli atti non è presente prova di quali spese siano state affrontate e di cui si chiede il rimborso a prescindere da quali fossero gli accordi fra le parti al riguardo.
Pag. 16 di 18 In definitiva l'originaria domanda, esaminata in questa sede nei limiti di quanto devoluto a seguito del rinvio della Cassazione, va integralmente rigettata.
Le spese di tutti i gradi vanno regolate sulla base dell'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza dell' e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione depositato da in data Parte_1 primo giugno 2023 nei confronti Controparte_10
e della , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a seguito del rinvio disposto con ordinanza n.6292/2023 emessa il 2 marzo 2023 dalla Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, nei limiti del devoluto, così decide:
1) Rigetta l'originaria domanda – e nei limiti dell'accertamento rimesso a questo
Giudice di rinvio- anche in relazione alla configurazione del rapporto come mediazione e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di tutti i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 6000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il secondo grado in euro 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il grado di legittimità in euro 4000,00, oltre iva, cpa e spese generali e per quelle del presente grado di rinvio in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali.
2) Non vi è luogo a disporre sulle spese rispetto alla non Controparte_3 costituitasi nel presente né nei precedenti gradi di giudizio.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca___________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 2 dicembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1313/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Cassazione disposto con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6292/2023 emessa in data 2 marzo 2023 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimo PaLLni, p.e.c. Email_1
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE su rinvio della Cassazione-
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore Cav. , Controparte_2
Cod. Fisc. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio P.IVA_1
Speziale p.e.c.: Email_2 nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il primo giugno 2023 ha Parte_1 riassunto la causa dinnanzi a questa Corte a seguito dell'ordinanza della
Cassazione 6292/2023 emessa in data 2 marzo 2023. Ha chiesto “accertare e dichiarare che in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Controparte_4 sin dal febbraio 1997 al 6 febbraio 2014 le provvigioni spettanti al
[...]
Ricorrente debbono essere quantificate in misura pari a 0,06 € per ogni kg di olio acquistato per conto della società convenuta;
- in ogni caso, condannare la Controparte_4
al pagamento in favore del ricorrente dei compensi per la campagna
[...] olearia 2013 non ancora corrisposti pari a € 352.716,67 (fattura n. 2/2014) o alla diversa misura ritenuta di giustizia, nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna olearia 2013/2014 e per la campagna olearia
2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”
Si è costituita l' contrastando tutte le allegazioni Controparte_4 dell' Parte_1
Nonostante la rituale evocazione in giudizio la non si è Controparte_3 costituita e ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 6292/2023 pubblicata il 2 marzo 2023 la Suprema Corte ha accolto uno dei quattro motivi sollevati da in relazione alla Parte_1 sentenza di questa Corte che confermava il rigetto delle sue domande.
In particolare, la Suprema Corte riteneva inammissibili le censure sollevate alla sentenza di questa Corte di Appello nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto: «di non ravvisare, dai documenti prodotti agli atti, la sussistenza degli elementi distintivi del rapporto di agenzia» ritenendo congrua la motivazione della sentenza che, fra l'altro, muoveva dalla necessità che il contratto di agenzia fosse provato per iscritto, riscontrando il difetto di tale prova. Per altro verso,
Pag. 2 di 18 riteneva infondate le doglianze formulate in relazione all'assunto del giudice di appello che la fattispecie del rapporto di agenzia è integrata solo laddove la parte concluda contratti in nome e per conto dell'altra e non anche se si limiti a promuoverne la conclusione.
Riteneva, ancora, in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
1742 e ss. c.c., 1748 c.c., 1756 c.c. e dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo per il settore industria, per avere la Corte di appello ritenuto che il rimborso delle spese sostenute da una parte ad opera dell'altra sia un elemento che qualifichi giuridicamente il rapporto de quo in termini di mediazione e non possa deporre per la qualificazione in termini di agenzia. In relazione a tali profili evidenziava il difetto di specificità delle censure per il richiamo all'art.8 dell'aec senza specificare quando l' lo avesse allegato nelle sue difese nei gradi di Parte_1 merito e dove il documento fosse localizzabile. Spiegava, inoltre, che l'affermazione dell'esistenza del rimborso quale indice sintomatico del rapporto di mediazione fosse un mero obier dictum, e riteneva nel complesso la doglianza infondata, poiché rinveniente il proprio antecedente logico nella qualificazione del rapporto in termini di agenzia, esclusa dal rigetto del primo motivo.
Accoglieva in parte il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 414 e 434 c.p.c., con il quale era dedotto (a) che, per un verso, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che avesse inteso fondare le domande relative alle campagne olearie Parte_1
2010/2011 e 2013/2014 sulla qualificazione del rapporto in termini di agenzia o di lavoro subordinato (in luogo della mediazione) e, per altro, (b) per avere la
Corte di appello ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova, il qualificare in appello il rapporto de quo in termini di mediazione.
In specie, mentre riteneva infondato il primo profilo in quanto l'espressione
“subordinazione” contenuta nella sentenza era stata mal interpretata dall' poiché con essa il giudice , nel qualificare la domanda, aveva Parte_1 riconnesso la richiesta dei rimborsi alla qualificazione del rapporto in termini di
Pag. 3 di 18 agenzia, giudicava, viceversa, fondata la critica all'assunto che l'avere l' Parte_1 richiesto nell'atto di appello in via subordinata la liquidazione delle provvigioni secondo i criteri indicati dalla controparte costituisse domanda nuova, la prospettazione, in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. constava unicamente nella diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio basata sui medesimi fatti, non avrebbe potuto ritenersi tale. Aggiungeva il Giudice di legittimità: <Tale orientamento, intonato vigorosamente alla teoria della sostanziazione della causa petendi, non è contrastato in modo persuasivo dalle notazioni svolte a p. 23 ss. del controricorso. E nel caso in esame, la parte aveva formulato una domanda aperta anche ad altre qualificazioni, come si evince dalla locuzione “in ogni caso”>>
Riteneva, quindi, assorbito il quarto motivo (con il quale si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l'appellante non abbia contestato i criteri di calcolo dei compensi per l'attività svolta), ha dunque rimesso a questo Giudice di rinvio per dare applicazione a tale principio.
Riassumendo la causa dinnanzi a questa Corte, deduce l' l'omessa Parte_1 pronuncia sulla domanda di pagamento dei compensi professionali e sul rimborso spese, e sostiene che:
1)-che con la sentenza, cassata, n. 1233/2018, la Corte d'Appello avrebbe qualificato il rapporto inter partes come mediazione,
2) il Tribunale, a definizione del primo grado di giudizio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda del sig. finalizzata ad ottenere il Parte_1 pagamento dei “compensi per la campagna olearia 2013 non ancora corrisposti pari a € 352.716,67 (fattura n.2/2014), nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna 2013/2014 e per la campagna olearia 2010/2011, pari CP_4
a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali” così ponendo in essere una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., già fatto oggetto di motivo di appello nel precedente grado di giudizio;
Pag. 4 di 18 3) la Corte di Cassazione avrebbe affermato non essere ostativo alla pronuncia sulla suddetta domanda l'aver l'odierno ricorrente agito per accertare, in via principale, la qualificazione del rapporto inter partes come agenzia, e di aver ancorato tale domanda, in subordine e in sede di appello, ad una qualificazione del rapporto in termini di mediazione.
Conclude che è diritto e interesse del sig. che la Corte d'Appello, nel Parte_1 presente giudizio di rinvio, si pronunci sulla suddetta domanda di pagamento uniformandosi alle statuizioni della Corte di legittimità.
In relazione al motivo ritenuto assorbito dalla Suprema Corte ha ribadito di avere contestato sia in primo grado che in appello l'esistenza di un nuovo accordo che avrebbe modificato le modalità di calcolo delle provvigioni. Ha sostenuto che l' non avrebbe in relazione alla fattura n. 2/2014 contestato l'avvenuta CP_4 esecuzione delle prestazioni ossia la conclusione dei contratti di vendita, ma si sarebbe limitata ad eccepire l'adozione, da parte dell'odierno ricorrente, di un criterio di calcolo difforme rispetto a quello che sarebbe stato in seguito concordato tra le parti. Solo in via residuale avrebbe eccepito che l' non Parte_1 avesse fornito alcuna prova delle quantità di olio poste a fondamento del documento contabile emesso.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di pagamento svolta dal sig. (vizio che avrebbe legittimato, in sede di Parte_1 appello, la deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c., cfr. pag. 31 e segg.), la Corte
d'appello, con la sentenza n. 1233/2018, cassata dalla Suprema Corte, ha posto a motivo della propria decisione di rigetto, oltre alla inammissibilità della domanda per inconciliabilità con la dedotta qualificazione del rapporto come agenzia,
l'assunto secondo cui il sig. non avesse preso posizione proprio sul Parte_1 diverso criterio di calcolo dedotto da . CP_4
Ad avviso del ricorrente in riassunzione, la Corte d'appello avrebbe implicitamente rigettato l'eccezione di asserita assenza di prova della
Pag. 5 di 18 “prestazione” dedotta nella fattura azionata, per cui sarebbe stato onere di CP_4 proporre ricorso incidentale condizionato dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Analogamente non sarebbe avvenuta contestazione in relazione alla deduzione, contenuta al punto n. 16 del ricorso secondo cui “Il sig. on ha ricevuto Parte_1 neppure i rimborsi spese spettategli per la campagna olearia 2013/2014
(comprendenti i seguenti ordini: Aceiteira Peninsular ordine 4311 e 4314 ql
4.000; inter Oil Ql. 879,20; Ql. 301,50), né quello per la campagna Persona_1 olearia 2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00”.
Infine, ha affermato che la fattura n. 2/2014 (diversa rispetto alla fattura n.
6/2013), riferita alla campagna olearia 2012/2013, individuerebbe puntualmente i contratti conclusi con alcuni rilevanti clienti, parte dei quali sarebbero stati prodotti in atti e controparte non avrebbe contestato, e segnatamente: contratti con OI (docc. nn. 7 e 8), rispettivamente per 90.000 e 60.000 kg, con
ON IT (doc. n. 10) per 300.000 kg, e DE TD (doc. n. 13) per 28.000 kg. Inoltre, nelle proprie istanze istruttorie, il sig. avrebbe chiesto Parte_1 ordinarsi a la produzione di “tutte le fatture ricevute per gli acquisti di CP_4 quantitativi di olio effettuati dal Ricorrente nella campagna olearia dal 1997 al
2014, i relativi contratti con i fornitori e le certificazioni dei pagamenti effettuati in favore di questi e del Ricorrente stesso”.
Pertanto, ove fosse ritenuta la contestazione, avrebbe dovuto essere esaminata la produzione documentale in questione, unitamente all'ordine di esibizione in quanto idonei a fornire piena prova del credito.
In via subordinata, ove si fosse ritenuto intervenuto un accordo modificativo per la determinazione dei compensi, ha chiesto che sia condannata CP_4 quantomeno al pagamento del compenso dovuto all' pplicando i criteri Parte_1 di quantificazione indicati dalla stessa Società convenuta nella lettera del 14 aprile 2014 e segnatamente “a) Euro 0,02 il kg per gli affari conclusi con le
Imprese Commerciali b) Euro 0,06 il kg per queLL eseguiti con i frantoiani;
c)
Pag. 6 di 18 nessun rimborso spese” dato che, come argomentato, nulla ha contestato CP_4 circa la sussistenza di tale credito
Occorre fare un breve cenno sull'oggetto del giudizio.
Con l'originaria domanda, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, in via principale, Controparte_1
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti dal 1997, con diritto ad una determinata provvigione (0,06 euro per ogni kg di olio acquistato) ed in via subordinata, ove fosse accertata l'avvenuta risoluzione del rapporto nel febbraio 2014,la condanna della convenuta al pagamento di 180.500 euro per le indennità di fine rapporto e di clientela. In ogni caso, la condanna della convenuta al versamento di contributi previdenziali omessi e non prescritti (dal 2009 al
2014) e alla costituzione di una rendita vitalizia per contributi previdenziali omessi (dal 1997 al 2009). In ogni caso richiedeva la condanna della controparte al pagamento dei compensi e rimborsi. Nella narrativa del ricorso spiegava che esistevano due rapporti distinti uno di agenzia intrattenuto sin dal 1996 con la
(che si occupa di acquistare, Controparte_1 raffinare e commercializzare oli alimentari) e l'altro di collaborazione professionale con la società capo gruppo (holding) Parte_2
( che si occupa di produzione vendita all'ingrosso e al minuto di
[...] generi alimentari) parzialmente formalizzato con accordo del 1997.
Sosteneva di avere continuato ad operare nel tempo per l' Controparte_4 sino al 2014, ricevendo un compenso, oltre a vari rimborsi, specificava che la zona assegnata era quella mediterranea (Italia, Spagna, Grecia) ed indicava gli importi ricevuti anno per anno fino al 2013.
Assumeva che la (Capogruppo) il 6 febbraio 2014 gli aveva Parte_2 inoltrato una lettera con cui gli comunicava la risoluzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il rapporto sorto con la “lettera di incarico del
1998”, in cui si affermava che il rapporto di agenzia si sarebbe concluso nel 2011 per poi essere instaurato un nuovo rapporto contrattuale con l' Parte_3
Pag. 7 di 18 Merano srl, diverso da quello sorto con l' nel 1998. L' Parte_1 Parte_1 escludeva, viceversa, la risoluzione del rapporto che sarebbe continuato con lui senza avere mai subito interruzioni, salvo l'avere egli indicato l'azienda agricola sopra indicata nelle fatture, su richiesta della , per le provvigioni delle CP_4 annate 2011 e 2012. Nella medesima lettera del 2014 la aveva Parte_2 qualificato il rapporto intervenuto con la come mediazione con diritto a CP_4 due differenti provvigioni, una di euro 0,06 in caso di acquisto dai frantoi ed euro
0,02 in caso di acquisto da altri commercianti. La società avrebbe contestato per tali ragioni la fattura emessa da nel 2014 in relazione alla campagna Parte_1 olearia del 2013 negando la correttezza del criterio di quantificazione e non provvedendo a saldarla, né corrispondendo i rimborsi spese per la campagna olearia 2013/2014 comprendenti gli ordini Aceiteira Peninsular ordine 4311 e
4314 ql 4.000; inter-Oil Ql. 879,20; Ql. 301,50 e quello per la Persona_1 campagna olearia 2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00. Viceversa, secondo l' la provvigione sarebbe stata sempre la stessa e pari ad euro 0,06 al kg Parte_1 ed il rapporto di agenzia sarebbe stato ancora in essere, per tali motivi formulava le conclusioni sopra illustrate.
L'oggetto del giudizio di rinvio risulta ora più circoscritto rispetto a quello originario, in ragione del giudicato interno caduto sull'accertamento condotto in primo grado e confermato in appello che il rapporto in esame non sia configurabile quale agenzia e che le domande formulate originariamente non possano avere seguito in base a tale titolo, restando così precluse tutte le domande che traevano titolo diretto dalla configurazione del rapporto come agenzia e che non possono, viceversa, essere giustificate in relazione al contratto di mediazione.
Risulta, inoltre, circoscritto l'oggetto del rinvio all'esame della domanda subordinata formulata in appello circa la quantificazione delle spettanze concernenti la fattura 2/2014 in base ai conteggi indicato dalla controparte
, considerato che proprio tale esame aveva determinato la Controparte_4
Corte di Appello a ritenere – erroneamente- l'inammissibilità della richiesta nel presupposto che il fondamento di tale pretesa sia la mediazione, posto che la
Pag. 8 di 18 diversa qualificazione del rapporto non costituisce, come affermato dalla
Suprema Corte, domanda nuova. L'accertamento è perciò limitato a quella parte delle conclusioni con cui era chiesto “ in ogni caso, condannare altresì la
[...]
al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente dei la campagna olearia 2013/2014 non ancora corrisposti comprendenti pari a € 352.716,67 ~atturn n.2/2014), nonché dei rimborsi delle spese sostenute per la campagna olearia 2013/2014 e per la campagna olearia
2010/2011, pari a complessivi € 35.000,00, maggiorati di interessi legali”, posto che la formula ivi contenuta “ in ogni caso” permetteva alla Cassazione di ritenere che la domanda potesse essere ricondotta anche alla diversa qualificazione dedotta in sede di appello.
Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in riassunzione, non può affermarsi che sia caduto il giudicato sulla configurazione del rapporto come mediazione, posto che la stessa Corte di Cassazione, esaminando uno dei motivi di ricorso, ha con chiarezza ritenuto che l'argomentazione della Corte di appello che il rimborso spese «depone per la qualificazione del rapporto in termini di mediazione» ... - è un mero obiter dictum, che in quanto tale è fuori dalla ratio decidendi e come tale è insuscettibile di passare in giudicato.
Avendo riguardo a quanto emerso nel contraddittorio fra le parti in primo grado,
v'è da evidenziare che, la società nella sua difesa non ha mai affermato espressamente che il rapporto andasse ricondotto allo schema della mediazione, ma si è limitata ad assumere l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di collaborazione connotato da stabilità e che fosse l' a decidere Parte_1 autonomamente se mettersi in contatto con la , in via sporadica ed in CP_4 coincidenza con le stagioni dell'annata olearia.
Pur tuttavia, è anche vero che nella medesima memoria di costituzione era stato riprodotto il tenore della lettera del 14 aprile 2014, in cui la società convenuta asseriva la riconducibilità del rapporto alla mediazione, lasciando intendere che così fosse stato convenuto fra le parti.
Pag. 9 di 18 Nella lettera del 14 aprile 2014 si legge “come certamente lei saprà, la prestazione professionale da lei svolta nei confronti della Controparte_5
si inquadra da sempre nella mediazione, regolata dagli
[...] art. 1754 e seguenti del codice civile . È sulla base di tale attività di mediazione che lei ha emesso ed emette fatture indirizzate alla cliente Controparte_4
[...
di , relative alle provvigioni (art.1755 cc) CP_4 Parte_2 maturate nelle diverse campagne olearie .”
In realtà, la qualificazione del rapporto diviene questione sostanzialmente non determinante dal momento che, anche qualora potesse ritenersi che tale condotta della costituisca una conferma dell'avere le parti convenuto a CP_4 suo tempo che il rapporto andasse ricondotto alla mediazione e fosse possibile desumere dagli elementi forniti dalle parti a sostegno di tale configurazione del rapporto, mai consacrato in atto scritto, resta il fatto che sulla base di due diverse ragioni del decidere, ciascuna delle quali atta sostenere autonomamente la decisione, si perviene ugualmente al rigetto dell'originaria domanda dell' se riconnessa alla sussistenza di un rapporto di mediazione . Parte_1
In primo luogo, sotto il profilo del diritto, deve rilevarsi che alla stregua dell'art.6 comma 1 della legge n. 39 del 1989 hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli, ne deriva che chi, come l' proponga domanda Parte_1 di pagamento della provvigione quale mediatore deve allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 38 del 1989, di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, mentre la mancanza di iscrizione comporta la nuLLtà del contratto, rilevabile d'ufficio dal giudice, con esclusione del diritto alla provvigione.
La Suprema Corte (da ultimo n.4019/2023) ha, al riguardo, affermato che l'obbligo legislativo di iscrizione del mediatore negli appositi ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti. Il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito
è affetto da nuLLtà che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d'ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 secondo cui l'eccezione di nuLLtà del
Pag. 10 di 18 contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato;
quindi, non soggetta al divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c.).
Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare, oltre che dall'art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi eserciti attività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, anche dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che abbiano «diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli».
La Cassazione ha evidenziato che tale obbligo non è venuto meno neppure dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno, che nel sopprimere il ruolo dei mediatori, con l'art. 73 d.lgs. cit. non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limitato a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio;
(b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Si è anche osservato che,76 sotto il profilo squisitamente processuale, ciò implica che l'iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d'ufficio e, ulteriormente, in punto di prova, che essendo la fonte di tale obbligo una norma imperativa, non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c.
“Pertanto, da un lato, è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l'iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altro lato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nuLLtà del contratto di mediazione, rilevabile d'ufficio anche in appello, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte” (Cass. 4019/2023).”
Nessun giudicato, poi, osta al rilievo che qui si conduce, essendo stato demandato a questa Corte in sede di rinvio di esaminare per la prima volta le domande dell' in riferimento alla mediazione in luogo del contratto di agenzia. Parte_1
Pag. 11 di 18 L' in nessuno dei gradi di giudizio precedenti né nell'attuale ha mai Parte_1 sostenuto il possesso di tale requisito né lo ha documentato e , fra l'atro, significativamente in nessuna delle fatture emesse dall' a favore Parte_1 dell' è presente un numero di iscrizione quale mediatore né Controparte_4 alcuna dicitura sintomatica dell'iscrizione.
Non occorre neppure in questo caso procedere al vaglio se vi siano in questa sede i presupposti per concedere la rimessione in termini per la produzione di documentazione che consenta di verificare tale requisito in quanto tale iniziativa si rivela superflua alla luce della seguente ulteriore ed alternativa ragione del decidere- il cui esame risponde al criterio della ragione piu' liquida- che conduce comunque a disattendere le domande dell' il cui vaglio è demandato a Parte_1 questo giudice di rinvio.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, la Controparte_4 sin dal primo grado, non solo aveva negato di avere mai ricevuto la fattura n.2/2014 prodotta dal ricorrente (la società evidenziava al riguardo che le era stata rimessa fattura 2/2013 con analogo contenuto e che recava come destinatario la e non l' ), ma aveva anche contestato la CP_4 CP_4 corrispondenza degli importi indicati nella fattura in questione a reali quantitativi di olio oggetto di compravendita per l'annata in discussione.
Va incidentalmente sottolineato che la fattura in esame- prodotta al n.39 del fascicolo dell'originario ricorrente- si riferisce alla campagna olearia 2012/2013
e non a quella 2013/2014, annata cui si fa riferimento nelle conclusioni dell'originario ricorso come sopra riprodotte, notazione a cui va aggiunto il rilevo che l' el presente giudizio non ha mai documentato l'esistenza di affari Parte_1 conclusi per l'anno 2014 ( invero l'assunto che gli ordini di cui all'allegato 18 del fascicolo di primo grado comprovino la sua attività per l' Controparte_4 anche nel 2014 è palesemente smentito dal contenuto di detti ordini che riguardano la e non l' - e prodotti Controparte_1 CP_4 alimentari - pasta- diversi dall'olio) .
Pag. 12 di 18 Ad ogni modo, ritornando al tenore delle difese della società, a pagina 16 della memoria di costituzione di primo grado, la società dopo avere evidenziato l'incertezza dei dati temporali presenti nella fattura che, pur facendo riferimento alla campagna olearia 2012/2013, conteneva anche il riferimento alle provvigioni maturate al 30 giugno 2010, la società così si difendeva “ In aggiunta si contesta espressamente che egli avesse diritto al pagamento di 32.732,95 quintali di olio
. Nessuna prova è stata fornita dallo stesso sugli acquisti in tale misura”.
Nella memoria si legge ancora “In verità il Sig. oltre a non aver Parte_1 dimostrato l'acquisto di olio da parte della Parte_4 nelle suddette quantità, sembra aver riprodotto una sua
[...] precedente fattura del 23 giugno 2010 n.2/2010 (doc.33 allegato al ricorso) nella quale si afferma che “ i compensi , campagna olearia Controparte_4
2009/2010 al 23.06. 2010.QI acquistati 32.732,95 Italia/Grecia/Spagna”
Per tale via, la società contestava non solo vi fosse stata un'effettiva attività corrispondente a quella indicata in fattura, ma soprattutto (col negare gli acquisti nell'ammontare indicato) negava anche che vi fosse stata la conclusione di affari per quella entità in dipendenza dell'attività dell' Parte_1
Orbene, a norma dell'art-.1755 cc “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Incombe dunque sull l'onere di prova e, nello specifico, come si Parte_1 spiegherà meglio appresso, egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare che gli affari conclusi per tramite del suo intervento nell'annata 2012/2013 avessero avuto ad oggetto un quantitativo di olio maggiore (quintali 32.732,95) di quello per cui aveva già ricevuto il pagamento per la medesima annata nell'ottobre 2013.
A tal proposito, l'ordine di esibizione, richiesto dall' di “tutte le fatture Parte_1 ricevute per gli acquisti di quantitativi di olio effettuati dal Ricorrente nella campagna olearia dal 1997 al 2014, i relativi contratti con i fornitori e le certificazioni dei pagamenti effettuati in favore di questi e del Ricorrente stesso” nella premessa che la fattura 2/2014 individui i contratti conclusi con alcuni
Pag. 13 di 18 rilevanti clienti: contratti con OI (docc. nn. 7 e 8), rispettivamente per
90.000 e 60.000 kg, con ON IT (doc. n. 10) per 300.000 kg, e DE
TD (doc. n. 13) per 28.000 kg, appare in verità iniziativa istruttoria superflua.
Del pari, non soccorre la domanda dell' la prova testimoniale richiesta Parte_1 sin dal primo grado che concerne o circostanze storiche pacifiche ovvero concernenti la diversa qualificazione del rapporto come agenzia o, ancora diverse da quella in discussione, per la quale avrebbe dovuto, comunque, opportunamente compiersi allegazione specifica che si riduce agli elementi sopra specificati.
Va premesso che la fattura 2/2014 reca l'indicazione:” Compensi AR F.LL De
Cecco, campagna olearia 2012/2013 al 23.06.2010 Ql. Acquistati 32.732,95
Italia/Grecia/Spagna. Controparte_6
ON IT, im”.
[...] CP_7 CP_8 CP_9
Nella stessa non sono specificati i quantitativi per ciascun ordine (se per ciascun venditore siano unici o plurimi) né dati temporali ulteriori idonei ad identificare gli affari cui si fa riferimento. Inoltre, alcuni degli ordini cui fa riferimento l' in sede di rinvio per sostenere l'esistenza di elementi che valgano ad Parte_1 individuare gli acquisti, quali i documenti 7 e 8 del fascicolo di parte ricorrente smentiscono la mediazione dell' o di qualsivoglia soggetto. Infatti, il Parte_1 doc. 7 riguardante l'ordine OI riporta in corrispondenza alla voce
“mediatore” “affare diretto”, senza che nulla abbia argomentato al Parte_1 riguardo, mentre nel doc. 8 il mediatore che sottoscrive l'ordine in tale qualità risulta “Roussos sa”. Ad ogni modo, a prescindere dal tenore degli ordini prodotti dall' ai documenti 7, 8, 10 e 13 del fascicolo di primo grado, va Parte_1 comunque evidenziato che la società aveva sin dal primo grado prodotto CP_4
a corredo della fattura 6/2013 anche l' estratto conto degli affari per cui aveva corrisposto la provvigione all' in relazione alla campagna olearia Parte_1
2012/2013 deducendo e documentando (distinta di bonifico) di avere provveduto al pagamento dei crediti vantati dall' scaturenti dalla suddetta Parte_1 campagna olearia con la corresponsione delle competenze indicate nella fattura-
Pag. 14 di 18 da lui elaborata- n.6/2013 in cui i compensi erano fatturati a favore dell'
[...]
di cui questi era amministratore unico. Parte_5
La stessa aveva prodotto ordini di compravendita di olio dei soggetti CP_4 messi in contatto dall' nel 2012 e nel 2013. Parte_1
Dalla contabile allegata alla fattura 6/2013 era possibile evincere le quantità acquistate per ciascuno dei venditori sopra menzionati per l'annata 2012/2013 e le provvigioni maturate e corrisposte all' il 4 novembre 2013 pari ad Parte_1 euro 118.340,00. Inoltre, in tale documento sono presenti tutti i fornitori cui si riferiscono gli ordini prodotti dall' senza che questi abbia chiarito Parte_1 perché gli ordini di acquisto da lui prodotti – per un ammontare inferiore a quello complessivamente da lui rivendicato- non siano compresi negli acquisti per cui aveva già ricevuto i compensi nell'ottobre 2013.
Va anche chiarito che, non è neppure condivisibile l'assunto del ricorrente in riassunzione circa la formazione di un giudicato sulla prova della prestazione, ovvero sull'an debeatur, posto che nessun giudicato sfavorevole alla società avrebbe potuto derivare dalla decisione della Corte di Appello di Roma che era stata integralmente sfavorevole all' avendo questa sancito l'assenza di Parte_1 qualsivoglia diritto traente titolo dalla configurazione del rapporto come agenzia in difetto di un contratto scritto, in ciò confermata dalla Cassazione, sicché
l'esame dei (singoli) diritti rivendicati dall'originario ricorrente scaturenti da tale contratto costituiva una motivazione-sovrabbondante- che valeva a rafforzare il rigetto (che traeva titolo dall'assenza della fonte del credito) ma non certo a significare che la prova della prestazione fosse stata fornita nei termini appena detti. È anche evidente che in difetto di qualsivoglia soccombenza nessun ricorso incidentale dovesse proporre in Cassazione l' . Controparte_4
Quanto all'ammontare della provvigione anche in questa sede pretesa nella misura unif0rme del 0,06% per tutti gli affari, va ricordato che il rinvio della
Cassazione è avvenuto in relazione all'esame della domanda subordinata formulata dall'attuale ricorrente in riassunzione in sede di appello (e
Pag. 15 di 18 precisamente a pagina 31) nel senso che le competenze dell' venissero Per_2 conteggiate in base ai criteri enunciati dalla società con la lettera del 14 aprile
2024 dunque con le misure differenziate indicate dall' . Infatti, nell'atto di CP_4 appello si legge : “o in subordine quantomeno quantificate secondo i criteri indicati dalla società convenuta nella lettera del 14 aprile 2014 (0,06 €/kg per i quantitativi di olio acquistati direttamente dai frantoi, 0,02 €/kg per queLL acquistati da società di intermediazione commerciale” domanda che la Corte
d'Appello – per tale ragione cassata- riteneva di non potere accogliere in quanto i conteggi della andavano riconnessi alla configurazione del rapporto CP_4 come mediazione.
È pertanto escluso che possa in questa sede rimettersi in discussione l'ammontare delle provvigioni così come definite nella domanda subordinata.
Va anche rammentato, incidenter tantum, che l'esistenza dell'accordo modificativo emerge dalla stessa condotta dell' che, come da lui Per_2 ammesso, procedeva a redigere la fattura 6/2013 in base ai nuovi criteri convenuti (salvo ad affermare, a fronte dell'innegabile riscontro matematico della difesa della circa i parametri utilizzati in tale documento, che ciò era CP_4 avvenuto per errore :“La fattura n. 6/2013 è stata erroneamente emessa dal ricorrente sulla base delle indicazioni dell'importo complessivo delle provvigioni annuali per il 2013 comunicatogli dalla ”) con ciò dando CP_4 prova dell'accordo e dell'adesione che egli vi aveva prestato.
Quanto ai rimborsi rivendicati per l'anno 2013/2014 ( rectius 2012/2013) e
2010/2011 a fronte della contestazione della società che la debenza degli stessi non è stata documentata non essendo stata prodotta la rendicontazione e la prova delle spese affrontate, nulla ha ribattuto l' neppure in relazione al fatto Parte_1 che la società ha dedotto che con la fattura 3/2011 emessa d' Parte_5
erano state erogate tutte le competenze maturate per la campagna
[...] olearia 2010/2011 inclusi i rimborsi. Resta, comunque, decisivo il rilievo che agli atti non è presente prova di quali spese siano state affrontate e di cui si chiede il rimborso a prescindere da quali fossero gli accordi fra le parti al riguardo.
Pag. 16 di 18 In definitiva l'originaria domanda, esaminata in questa sede nei limiti di quanto devoluto a seguito del rinvio della Cassazione, va integralmente rigettata.
Le spese di tutti i gradi vanno regolate sulla base dell'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza dell' e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione depositato da in data Parte_1 primo giugno 2023 nei confronti Controparte_10
e della , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a seguito del rinvio disposto con ordinanza n.6292/2023 emessa il 2 marzo 2023 dalla Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, nei limiti del devoluto, così decide:
1) Rigetta l'originaria domanda – e nei limiti dell'accertamento rimesso a questo
Giudice di rinvio- anche in relazione alla configurazione del rapporto come mediazione e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di tutti i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 6000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il secondo grado in euro 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il grado di legittimità in euro 4000,00, oltre iva, cpa e spese generali e per quelle del presente grado di rinvio in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali.
2) Non vi è luogo a disporre sulle spese rispetto alla non Controparte_3 costituitasi nel presente né nei precedenti gradi di giudizio.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
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