Art. 22. (Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici)
Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:
a) del Ministero dell'interno;
b) dell'Unione italiana ciechi;
ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.
Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:
a) del Ministero dell'interno;
b) dell'Unione italiana ciechi;
ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.