Sentenza breve 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2025, proposto da:
SE NO, UM NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - dell'ordinanza n. 91 del 19.09.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 di alcune opere realizzate alla Via Talamo n. 44;
b - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ET EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Cava de’ Tirreni.
Avendo interesse alla realizzazione di un intervento di demoricostruzione, in data 23.12.2021 depositavano s.c.i.a. alternativa al p.d.c.
Iniziati i relativi lavori, tenuto conto delle “difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi”, comunicavano la proroga del termine di fine lavori fino al 14.07.2027.
Con ordinanza, n. 91 del 19.09.2025, il Comune intimava la demolizione di una serie di opere abusive.
“1. Spostamento di tramezzi a piano primo e sottotetto; 2. Canne fumarie; 3. Manca un collegamento con piano interrato sia internamente tramite scala in c.a. sia esternamente tramite rampa in c.a.; 4. Distanze da fabbricati e altre proprietà (sul lato sud distanza inferiore di 30 cm., sul lato nord distanza inferiore di 17 cm., sul lato ovest, distanza inferiore di circa 60 cm. (spigolo a sud) e di circa 15 cm. (spigolo a nord), lo spigolo a sud est dista 120 cm. in più rispetto al fabbricato di fronte); 5. Realizzazione di portafinestra ai piani primo e secondo del prospetto Est; 6. Realizzazione muro di separazione a piano terra del prospetto Ovest”.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità.
Nei vari motivi di ricorso, la parte ricorrente rimarca che è stato legalmente contemplato il diritto per il privato di conseguire apposito titolo abilitativo in variante, per interventi che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo. E ciò, non solo nel corso della esecuzione delle opere, ma anche successivamente alla relativa realizzazione, purché prima della dichiarazione di ultimazione lavori.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
In particolare, l’Ente deduce che l’ambito dell’ordinanza debba intendersi circoscritto solo ai punti 3) e 4), perché solo rispetto a dette difformità gli agenti accertatori hanno riscontrato una situazione di definitività dello stato dei luoghi, tale da non poter essere regolarizzata in fase di chiusura ed ultimazione dei lavori; la sistemazione dell’area pertinenziale dell’immobile era tale da prefigurare, visibilmente ed inequivocabilmente, il contestato cambio di destinazione d’uso del volume interrato, da superficie a parcheggio pertinenziale all’abitazione, a superficie accessoria (deposito) all’abitazione, tale quindi da legittimare la misura ripristinatoria, per la diversa incidenza sulla dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dal vigente articolo 41-sexies L. 1150/42; il convincimento della definitività del diverso assetto dei luoghi si è fondato su elementi oggettivi, avendo i tecnici accertatori rinvenuto, in luogo della rampa di accesso al garage, il riempimento di tutte le aree pertinenziali al fabbricato ed il posizionamento di pozzetti e sottoservizi, rendendo, di tal guisa, inaccessibile il locale interrato agli autoveicoli. In ordine al diverso posizionamento del fabbricato demolito e ricostruito, i tecnici comunali hanno riscontrato e contestato il mancato rispetto delle distanze, operando la comparazione dello stato attuale dei luoghi rispetto a quanto riportato nei grafici asseverati dai progettisti dell’intervento ed allegati alle segnalazioni che hanno assentito l’intervento di demo-ricostruzione.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è in parte inammissibile, in parte rigettato ed in parte accolto.
Il ricorso è inammissibile per le opere 1, 2, 5 e 6, stante la carenza di interesse a ricorrere.
Nella sua memoria difensiva, il Comune deduce che “le difformità elencate ai punti n. 1, 2, 5 e 6 dell’ordinanza, pur riscontrate nel corso dell’accertamento edilizio, non sono state ritenute sanzionabili, in quanto superabili in sede di comunicazione di fine lavori. L’ambito dell’ordinanza è e deve intendersi circoscritto solo ai punti 3) e 4), perché solo rispetto a dette difformità gli agenti accertatori hanno riscontrato una situazione di definitività dello stato dei luoghi, tale da non poter essere regolarizzata in fase di chiusura ed ultimazione dei lavori”.
Il ricorso è accolto in parte qua, limitatamente alle opere di cui al punto 3.
L’intervento in contestazione è così descritto: “Manca un collegamento con piano interrato sia internamente tramite scala in c.a. sia esternamente tramite rampa in c.a.”.
Ed invero, sul punto è pienamente condivisibile quanto prospettato dalla parte ricorrente sul punto.
Perdurano infatti i lavori, in ragione della concessa proroga del termine di fine lavori fino al 14.7.2027.
E solo al momento della fine dei lavori, il Comune può concretamente valutare l’abusività di un’opera, potendo peraltro lo stesso responsabile regolarizzare la situazione fino a quella data, realizzando il collegamento oggi assente.
Peraltro, la relazione tecnica di parte del 15.12.2025, versata in atti, specifica che “ad oggi risultano essere in corso di esecuzione i lavori di scavo afferenti la realizzazione della rampa di accesso ai locali garage previsti al piano interrato del fabbricato e regolarmente autorizzati; risulta completata la delocalizzazione dei sotto servizi interferenti con la realizzazione della rampa di accesso al piano interrato”.
Del resto, l’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce che “sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire”.
La norma è chiara nella sua portata applicativa, consentendo la possibilità di dare corso alle opere in difformità del permesso e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, potendo l’assenso alle opere in variante intervenire anche dopo la realizzazione delle varianti stesse, purchè prima della ultimazione lavori.
Ed invero, traslando le coordinate normative nella fattispecie in esame, è chiaro che il collegamento potrebbe essere fatto nel prosieguo.
Il ricorso va invece rigettato, limitatamente alle opere di cui al punto 4.
La contestazione riguarda le “distanze da fabbricati e altre proprietà (sul lato sud distanza inferiore di 30 cm., sul lato nord distanza inferiore di 17 cm., sul lato ovest, distanza inferiore di circa 60 cm. (spigolo a sud) e di circa 15 cm. (spigolo a nord), lo spigolo a sud est dista 120 cm. in più rispetto al fabbricato di fronte).
L’abuso della violazione delle distanze già si è concretizzato.
E trattasi di una situazione non suscettibile di regolarizzazione nei termini su esposti e non essendo la difformità inquadrabile nelle c.d. tolleranze costruttive, in assenza dell'asseverazione prescritta dalla legge.
Peraltro il Comune, nella sua memoria difensiva, condivisibilmente rimarca che “i tecnici comunali hanno riscontrato e contestato il mancato rispetto delle distanze, operando la comparazione dello stato attuale dei luoghi rispetto a quanto riportato nei grafici asseverati dai progettisti dell’intervento ed allegati alle segnalazioni che hanno assentito l’intervento di demo-ricostruzione; sotto altro profilo, a conferma della legittimità dell’operato dell’ufficio, non è superfluo rilevare che la prova che le discrasie riscontrate rientrassero nelle cd. tolleranze costruttive non spetta alla P.A. ma ai privati, tramite tecnico di fiducia tenuto ad asseverare la riconducibilità delle stesse nell’ambito delle tolleranze costruttive. Ebbene, anche in relazione a tale profilo, i ricorrenti - dalla data dell’accertamento edilizio all’attualità - non hanno assolto all’onere della prova incombente sugli stessi”.
E tanto basta al Collegio.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.
Lo accoglie in parte qua, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza, n. 91 del 19.09.2025, limitatamente alle opere di cui al punto 3.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO