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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2022 depositato il 21/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3846/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/10/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante, Sig. Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 3846/06/21 – pubblicata in data 27.10.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha accolto parzialmente il suo ricorso, nei limiti della restituzione già eseguita, rigettandolo nel resto e compensando tra le parti le spese del giudizio, avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa - AdE all'istanza dal medesimo presentata in data 26.02.2009, tendente a ottenere il rimborso, in considerazione del sisma accaduto nella Sicilia orientale nel 1990, del 90% delle imposte, da lui pagate a titolo di IRPEF ed ILOR nel triennio 1990/1992, ammontanti a € 8.684,43.
Si è costituita l'AdE.
L'appellante ha successivamente depositato memoria.
All'udienza del 14 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Commissione Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che:
- “ritenuto che, per quanto emerge dagli atti e dai documenti della causa, la resistente Direzione provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate ha effettuato, nelle more del giudizio, la restituzione in favore del ricorrente Ricorrente_1, nei limiti previsti dagli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L, 123/2017;
considerato che la sostanziale richiesta di dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, formulata in subordine dalla resistente Direzione provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate con le ultime conclusioni prodotte, non può essere accolta, stante che il ricorrente, con la propria memoria, ha insistito nelle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio;
considerato che, nella fattispecie, la restituzione effettuata dalla Direzione resistente nelle more del giudizio appare integrare l'ipotesi di acquiescenza al ricorso, nei limiti consentiti dagli artt. 1, comma 665, L, 190/2014
e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017;
considerato che, per effetto di detta acquiescenza, il ricorso può essere accolto parzialmente, nei limiti della restituzione già effettuata, ai sensi degli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017;
considerato che, nel resto, il ricorso deve essere rigettato, ostando al totale accoglimento del ricorso stesso le medesime richiamate disposizioni degli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017 (in relazione all'importo complessivo dedotto in ricorso, la Direzione resistente ha anche controdedotto che il contribuente, nel 1991 e nel 1992, aveva versato il 10% delle imposte dovute, mentre il prospetto del ricorrente su IR ed IL relative agli anni 1991 e 1992 non appare sufficientemente supportato dai documenti allegati dal ricorrente stesso al ricorso, costituiti da copie di attestazioni di pagamenti e modelli di pagamenti unificati, dalle quali si evincono date di effettuazione dei pagamenti, che vanno dall'anno 1994 all'anno 2003)”. 2) Il Collegio ritiene che abbia ragione l'appellante nel rilevare l'erroneità della decisione di primo grado.
2.1.) Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, questo Collegio osserva che, nella sua istanza, il contribuente ha indicato le somme di cui chiedeva il rimborso, con la specificazione, anno per anno, dal 1990 al 1992, delle somme versate a titolo di IR o IL;
cosicché, in (doverosa) applicazione del principio di collaborazione e correttezza, ormai codificato nella L. 212/2000, l'Agenzia aveva il potere e il dovere di attivarsi per accertare la fondatezza dell'istanza, essendo stata adeguatamente messa nelle condizioni di acquisire i dati a tal fine necessari. E' da ritenere, inoltre, senz'altro adeguata, al medesimo fine, la documentazione prodotta dal contribuente in sede processuale.
3) L'Agenzia appellata a supporto della tesi secondo cui il richiesto rimborso non spetterebbe comunque, richiama “l'evoluzione normativa (jus superveniens), in tema di rimborso ex “Sisma 90”, intervenuta nelle more del contenzioso tributario relativo al presente procedimento, con l'introduzione dell'art. 1 della L.
123/2017 – di conversione del D.L. 91/2017 – che ha modificato l'art. 1, comma 665 della L. 190/2014”.
Al fine di esaminare la fondatezza o meno di tale tesi, va ricostruita la normativa che si è succeduta nel tempo.
L'art. 9, comma 17, della L. 27.12.2002 n. 289 – come modificato, per quanto riguarda i termini di presentazione, dall'art.
3-quater, comma 2, del D.L. 28.12.2006 n. 300, inserito dalla legge di conversione
26.02.2007 n. 17, come modificato dall'art. 36-bis, comma 1, D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.02.2008 n. 31 – aveva previsto che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, pubblicata nella G.
U. n. 299 del 24.12.1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;
il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma
10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 marzo 2008. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del DPR 29.09.73 n. 602,
…e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali”.
L'art. 1, comma 665, della L. 23.12.2014 n. 190 ha poi previsto quanto segue: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21.12.90, pubblicata nella G.U. n. 299 del 24.12.90, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della L. 27.12.2002n. 289, …hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma
2, del d.lgs. 31.12.92 n. 546…. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28.02.2008 n. 31, di conversione del d.l. 31.12.2007n.
248. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi...”.
Successivamente, l'art. 16-octies del d.l. 20.06.2017 n. 91, inserito dalla legge di conversione 03.08.2017
n. 123, ha previsto che: 1. “all'art. 1, comma 665, della L. 23.12.2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni”:
a) “al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della L. 27.12.2002 n. 289…», sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,»”;
b) “dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»”;
c) “il quarto periodo è soppresso”.
3.1) L'Agenzia sostiene quindi che dal quadro normativo descritto consegue che il riconoscimento della spettanza del rimborso, da parte del giudice di merito, non comporta automaticamente l'erogazione della totalità delle somme, considerando che il comando giudiziale deve essere coordinato, in fase esecutiva, con la norma sopravvenuta.
Anche questo argomento è infondato, non essendovi motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui non soltanto “la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91/2017, conv. con modif. dalla L. n.
123/2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190/2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza”, ma, soprattutto, “tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21/02/2020 n. 4570; vedi anche Id., sez. trib., 26.06.2025
n. 17197).
E pertanto, al contribuente andava riconosciuto il chiesto rimborso, che l'Agenzia, qualora non avesse già provveduto nella sua interezza, dovrà versare, unitamente agli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e accoglie il ricorso di 1° grado, col conseguente ordine all'Agenzia di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto.
Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, per il 1° grado, ed € 4.781,00, oltre accessori, per il 2° grado, oltre al rimborso dei contributi unificati.
Così deciso in Caltanissetta, addì 14 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI NO TREBASTONI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2857/2022 depositato il 21/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3846/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/10/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante, Sig. Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 3846/06/21 – pubblicata in data 27.10.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha accolto parzialmente il suo ricorso, nei limiti della restituzione già eseguita, rigettandolo nel resto e compensando tra le parti le spese del giudizio, avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa - AdE all'istanza dal medesimo presentata in data 26.02.2009, tendente a ottenere il rimborso, in considerazione del sisma accaduto nella Sicilia orientale nel 1990, del 90% delle imposte, da lui pagate a titolo di IRPEF ed ILOR nel triennio 1990/1992, ammontanti a € 8.684,43.
Si è costituita l'AdE.
L'appellante ha successivamente depositato memoria.
All'udienza del 14 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Commissione Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che:
- “ritenuto che, per quanto emerge dagli atti e dai documenti della causa, la resistente Direzione provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate ha effettuato, nelle more del giudizio, la restituzione in favore del ricorrente Ricorrente_1, nei limiti previsti dagli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L, 123/2017;
considerato che la sostanziale richiesta di dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, formulata in subordine dalla resistente Direzione provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate con le ultime conclusioni prodotte, non può essere accolta, stante che il ricorrente, con la propria memoria, ha insistito nelle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio;
considerato che, nella fattispecie, la restituzione effettuata dalla Direzione resistente nelle more del giudizio appare integrare l'ipotesi di acquiescenza al ricorso, nei limiti consentiti dagli artt. 1, comma 665, L, 190/2014
e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017;
considerato che, per effetto di detta acquiescenza, il ricorso può essere accolto parzialmente, nei limiti della restituzione già effettuata, ai sensi degli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017;
considerato che, nel resto, il ricorso deve essere rigettato, ostando al totale accoglimento del ricorso stesso le medesime richiamate disposizioni degli artt. 1, comma 665, L. 190/2014 e 16 octies D.L. 91/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 123/2017 (in relazione all'importo complessivo dedotto in ricorso, la Direzione resistente ha anche controdedotto che il contribuente, nel 1991 e nel 1992, aveva versato il 10% delle imposte dovute, mentre il prospetto del ricorrente su IR ed IL relative agli anni 1991 e 1992 non appare sufficientemente supportato dai documenti allegati dal ricorrente stesso al ricorso, costituiti da copie di attestazioni di pagamenti e modelli di pagamenti unificati, dalle quali si evincono date di effettuazione dei pagamenti, che vanno dall'anno 1994 all'anno 2003)”. 2) Il Collegio ritiene che abbia ragione l'appellante nel rilevare l'erroneità della decisione di primo grado.
2.1.) Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici, questo Collegio osserva che, nella sua istanza, il contribuente ha indicato le somme di cui chiedeva il rimborso, con la specificazione, anno per anno, dal 1990 al 1992, delle somme versate a titolo di IR o IL;
cosicché, in (doverosa) applicazione del principio di collaborazione e correttezza, ormai codificato nella L. 212/2000, l'Agenzia aveva il potere e il dovere di attivarsi per accertare la fondatezza dell'istanza, essendo stata adeguatamente messa nelle condizioni di acquisire i dati a tal fine necessari. E' da ritenere, inoltre, senz'altro adeguata, al medesimo fine, la documentazione prodotta dal contribuente in sede processuale.
3) L'Agenzia appellata a supporto della tesi secondo cui il richiesto rimborso non spetterebbe comunque, richiama “l'evoluzione normativa (jus superveniens), in tema di rimborso ex “Sisma 90”, intervenuta nelle more del contenzioso tributario relativo al presente procedimento, con l'introduzione dell'art. 1 della L.
123/2017 – di conversione del D.L. 91/2017 – che ha modificato l'art. 1, comma 665 della L. 190/2014”.
Al fine di esaminare la fondatezza o meno di tale tesi, va ricostruita la normativa che si è succeduta nel tempo.
L'art. 9, comma 17, della L. 27.12.2002 n. 289 – come modificato, per quanto riguarda i termini di presentazione, dall'art.
3-quater, comma 2, del D.L. 28.12.2006 n. 300, inserito dalla legge di conversione
26.02.2007 n. 17, come modificato dall'art. 36-bis, comma 1, D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.02.2008 n. 31 – aveva previsto che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, pubblicata nella G.
U. n. 299 del 24.12.1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;
il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma
10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 marzo 2008. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del DPR 29.09.73 n. 602,
…e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali”.
L'art. 1, comma 665, della L. 23.12.2014 n. 190 ha poi previsto quanto segue: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21.12.90, pubblicata nella G.U. n. 299 del 24.12.90, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della L. 27.12.2002n. 289, …hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma
2, del d.lgs. 31.12.92 n. 546…. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28.02.2008 n. 31, di conversione del d.l. 31.12.2007n.
248. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi...”.
Successivamente, l'art. 16-octies del d.l. 20.06.2017 n. 91, inserito dalla legge di conversione 03.08.2017
n. 123, ha previsto che: 1. “all'art. 1, comma 665, della L. 23.12.2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni”:
a) “al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della L. 27.12.2002 n. 289…», sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,»”;
b) “dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»”;
c) “il quarto periodo è soppresso”.
3.1) L'Agenzia sostiene quindi che dal quadro normativo descritto consegue che il riconoscimento della spettanza del rimborso, da parte del giudice di merito, non comporta automaticamente l'erogazione della totalità delle somme, considerando che il comando giudiziale deve essere coordinato, in fase esecutiva, con la norma sopravvenuta.
Anche questo argomento è infondato, non essendovi motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui non soltanto “la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91/2017, conv. con modif. dalla L. n.
123/2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della L. n. 190/2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza”, ma, soprattutto, “tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21/02/2020 n. 4570; vedi anche Id., sez. trib., 26.06.2025
n. 17197).
E pertanto, al contribuente andava riconosciuto il chiesto rimborso, che l'Agenzia, qualora non avesse già provveduto nella sua interezza, dovrà versare, unitamente agli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e accoglie il ricorso di 1° grado, col conseguente ordine all'Agenzia di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto.
Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, per il 1° grado, ed € 4.781,00, oltre accessori, per il 2° grado, oltre al rimborso dei contributi unificati.
Così deciso in Caltanissetta, addì 14 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI NO TREBASTONI