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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4338/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 4338/2024 R.G.,
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. FRASSANITO MARCO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 24.06.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, pubblicata il 30.05.2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione da costei proposta avverso il verbale di contestazione n. 11923/2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1
del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 11.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 Pt_1
comma 6 C.d.S., in correlazione all'art. 192 Reg. Att. del C.d.S., per non aver debitamente considerato che l'apparecchiatura utilizzata non era provvista di omologazione.
Il motivo è fondato.
1 Prima di esaminare nel merito il motivo di gravame, tuttavia, è opportuno sgomberare il campo dalle contestazioni svolte dalla difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale.
Nel dettaglio, il per un verso ha evidenziato che nella specie, a tutto voler Controparte_1
concedere, l'errore del primo giudice “non andrebbe ricercato nella violazione e falsa applicazione di legge, bensì nell'extrapetitum, avendo il decidente esorbitato il thema decidendum introdotto dal ricorrente in primo grado”, dal momento che, dinanzi al primo giudice, l'originario ricorrente non si sarebbe lamentato “specificatamente della assenza di omologazione ma, viceversa, incentra l'intero motivo sulla verifica di funzionalità del dispositivo e sulla necessità di taratura annuale del medesimo” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione in appello). Pertanto, secondo la difesa dell'ente, il decidente avrebbe “ecceduto nella sua pronuncia affermando la sostanziale sovrapponibilità delle procedure di approvazione e omologazione” configurandosi, per questa via, non una falsa o errata applicazione di legge, “bensì un vizio di extrapetitum, trattandosi di una questione non sollevata e sulla quale non avrebbe dovuto pronunciarsi”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che le contestazioni mosse dinanzi al Tribunale da parte appellata parrebbero prospettare una violazione dell'art. 112 c.p.c. Ciò posto, se di violazione ex art. 112 c.p.c. trattasi, questa avrebbe dovuto essere fatta valere a mezzo di appello incidentale, non potendo degradare a mera eccezione.
In secondo luogo, e comunque in via assorbente, a giudizio del Tribunale la ha formalmente Pt_1
contestato – sebbene in maniera un po' stringata – l'omessa omologazione.
Difatti, nel ricorso ex art. 204 bis C.d.S. si legge “nullità del verbale per violazione dell'artt. 142 e 201
C.d.S. – mancata omologazione dell'apparecchio Kria T-ESPEED V 2.0” e nella parte esplicativa di detto motivo, la ha chiaramente esposto che “il servizio di rilevamento delle violazioni … Pt_1
riporta le indicazione di certificazioni non conformi alla legislazione vigente” precisando inoltre che
“il Comune di dovrà rendere puntuale prova sia in punto di corretta taratura sia in punto di CP_1
verifiche specifiche” dovendo ritenere che con “verifiche specifiche” si riferisse all'omologazione, atteso che all'assenza di questa è fatto riferimento nell'intestazione del motivo di opposizione.
Tutto ciò chiarito, va a questo punto esaminato nel merito il motivo di gravame.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
2 Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto CP_1
Prot. n. 5298, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.10.2011); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, è logicamente assorbito il secondo motivo, attinente alle spese di lite, atteso che dalla riforma della sentenza gravata discende in ogni caso un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa EL DO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 30.05.2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 30.05.2025, annulla il verbale di contestazione n. 11923/2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 4338/2024 R.G.,
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. FRASSANITO MARCO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 24.06.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, pubblicata il 30.05.2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione da costei proposta avverso il verbale di contestazione n. 11923/2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale ha concluso per il rigetto Controparte_1
del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 11.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 Pt_1
comma 6 C.d.S., in correlazione all'art. 192 Reg. Att. del C.d.S., per non aver debitamente considerato che l'apparecchiatura utilizzata non era provvista di omologazione.
Il motivo è fondato.
1 Prima di esaminare nel merito il motivo di gravame, tuttavia, è opportuno sgomberare il campo dalle contestazioni svolte dalla difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale.
Nel dettaglio, il per un verso ha evidenziato che nella specie, a tutto voler Controparte_1
concedere, l'errore del primo giudice “non andrebbe ricercato nella violazione e falsa applicazione di legge, bensì nell'extrapetitum, avendo il decidente esorbitato il thema decidendum introdotto dal ricorrente in primo grado”, dal momento che, dinanzi al primo giudice, l'originario ricorrente non si sarebbe lamentato “specificatamente della assenza di omologazione ma, viceversa, incentra l'intero motivo sulla verifica di funzionalità del dispositivo e sulla necessità di taratura annuale del medesimo” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione in appello). Pertanto, secondo la difesa dell'ente, il decidente avrebbe “ecceduto nella sua pronuncia affermando la sostanziale sovrapponibilità delle procedure di approvazione e omologazione” configurandosi, per questa via, non una falsa o errata applicazione di legge, “bensì un vizio di extrapetitum, trattandosi di una questione non sollevata e sulla quale non avrebbe dovuto pronunciarsi”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che le contestazioni mosse dinanzi al Tribunale da parte appellata parrebbero prospettare una violazione dell'art. 112 c.p.c. Ciò posto, se di violazione ex art. 112 c.p.c. trattasi, questa avrebbe dovuto essere fatta valere a mezzo di appello incidentale, non potendo degradare a mera eccezione.
In secondo luogo, e comunque in via assorbente, a giudizio del Tribunale la ha formalmente Pt_1
contestato – sebbene in maniera un po' stringata – l'omessa omologazione.
Difatti, nel ricorso ex art. 204 bis C.d.S. si legge “nullità del verbale per violazione dell'artt. 142 e 201
C.d.S. – mancata omologazione dell'apparecchio Kria T-ESPEED V 2.0” e nella parte esplicativa di detto motivo, la ha chiaramente esposto che “il servizio di rilevamento delle violazioni … Pt_1
riporta le indicazione di certificazioni non conformi alla legislazione vigente” precisando inoltre che
“il Comune di dovrà rendere puntuale prova sia in punto di corretta taratura sia in punto di CP_1
verifiche specifiche” dovendo ritenere che con “verifiche specifiche” si riferisse all'omologazione, atteso che all'assenza di questa è fatto riferimento nell'intestazione del motivo di opposizione.
Tutto ciò chiarito, va a questo punto esaminato nel merito il motivo di gravame.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
2 Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto CP_1
Prot. n. 5298, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.10.2011); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, è logicamente assorbito il secondo motivo, attinente alle spese di lite, atteso che dalla riforma della sentenza gravata discende in ogni caso un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa EL DO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 30.05.2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2665/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 30.05.2025, annulla il verbale di contestazione n. 11923/2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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