Art. 200.
(Cessazione dell'esercizio del diritto di preda).
L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.
La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.
(Cessazione dell'esercizio del diritto di preda).
L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.
La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.