Articolo 200 della Legge di guerra
Articolo 199Articolo 201
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30 settembre 1938
Art. 200.

(Cessazione dell'esercizio del diritto di preda).

L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.

La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938