CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2025, n. 36437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36437 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NO IM CC - 22/07/2025 R.G.N. 19581/2025 IO SA SENTENZA Sul ricorso proposto da: VO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NO IM;
sentite le conclusioni del PG CRISTINA MARZAGALLI Il Proc. Gen., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato Brancia Diego ON Orazio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.ON LV ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che in data 6/2/2025 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del medesimo Tribunale limitatamente al delitto di estorsione aggravata di cui agli artt. 110, 629 commi1 e 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1) e 3) cod. pen., 416bis 1 cod. pen.. Secondo la ricostruzione accusatoria, la società “ICOP S.P.A. Società Benefit”, che aveva assunto in regime di subappalto i lavori relativi alla variante del metanodotto Pisticci- Sant’Eufemia, per conto della “SNAM RETE GAS”, nel territorio d Trebisacce (CS) aveva subito un’attività estorsiva ad opera del LV, capocantiere della Tre Colli S.P.A. e nella prospettazione accusatoria referente nella zona del gruppo criminoso degli BR, che aveva imposto alla I.C.O.Pdi avvalersi dell’opera di tre ditte compiacenti (per la fornitura di materiale inerte e di calcestruzzo e per il trasposto e lo smaltimento delle terre e rocce da scavo), che nella fornitura dei materiali e dei servizi avrebbero sovrafatturato gli importi così da ricavare un’eccedenza – nella quale è stato ravvisato il provento dell’estorsione – da destinare, tramite l’intermediazione del LV, al finanziamento della cosca BR. La gravità indiziaria in ordine al predetto reato è stata riconosciuta dal Tribunale del riesame sulla base delle dichiarazioni del denunciante, il titolare della ICOP S.P.A., Vittorio RU, e dai dipendenti IE UN RI PI, peraltro riscontrate dalla messaggistica Whatsapp tra il TU ed il RU: da tali elementi emergeva che nel giugno 2022 il LV aveva avvisato il PI della necessità di “sistemare la questione locale” ed il mese successivo il TU era stato avvisato dallo stesso LV della Penale Sent. Sez. 2 Num. 36437 Anno 2025 Presidente: RG NA Relatore: IM NO Data Udienza: 22/07/2025 necessità, per “stare tranquilli”, di pagare a titolo di tangente una percentuale sul valore dell’appalto (inizialmente dell’1,5 % dell’importo del contratto, di 5 milioni di euro) avvalendosi di ditte compiacenti disposte a sovrafatturare. Il TU in un’occasione era stato anche accompagnato dal LV presso un’abitazione in Lauropoli direttamente al cospetto di BR ON, detto NI (poi sottoposto a detenzione in regime 41 bis o.p. dopo lunga latitanza). Ulteriori riscontri sono stati poi riconosciuti dal Tribunale del riesame nelle dichiarazioni degli imprenditori LE e NE che, nel corso di interrogatori di garanzia, hanno riconosciuto le sovrafatturazioni da loro effettuate in danno della ICOP, ed altresì in quelle di NO LL, che ha confermato il viaggio a Lauropoli del LV e del TU, che aveva partecipato all’incontro sprovvisto di cellulare.
2.Il LV ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione:
2.1.Violazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 110, 629 co. 1 e 2 in relazione all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 e 416bis 1 cod. pen., per essersi riconosciuta la gravità indiziaria in ordine al reato contestato sulla base di valutazioni apodittiche ed illogiche che avevano portato a riconoscere nel LV una funzione di “longa manus” degli BR, e non già, quale capocantiere della società Tre Colli, quella di vittima della pretesa estorsiva eventualmente avanzata da soggetti legati a contesti criminali. A tal fine il ricorrente ha richiamato una pluralità di imprecisioni nelle dichiarazioni del TU e nella denuncia del RU, riportando stralci di conversazioni captate volte ad avvalorare la prospettazione difensiva.
2.2.Violazione della legge penale, con riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, giacché una pluralità di conversazioni, richiamate nel ricorso, evidenzierebbero prese di distanza del LV dal sodalizio di cui si tratta, ad esempio anche con espressioni come “ci sto lontano”;
2.3.Vizio di motivazione, per carenza ed illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, nonostante l’incensuratezza del ricorrente, che si riferisce essere stato, oltretutto, “licenziato per giusta causa dalla ditta Tre Colli S.P.A., licenziamento che si assume non consentire di prevedere che si possa ripresentare la possibilità di compiere delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
2.4.Violazione dì legge, con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen., con riferimento ai principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, non essendosi rispettato il principio del minor sacrificio necessario.
3. In data 16/7/2022 il difensore del ricorrente, l'avv. Diego ON Brancia, ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure 2 inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
2. L’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto dell’attendibilità delle dichiarazioni del denunciante Vittorio RU e dei suoi dipendenti IE UN RI PI, e della sostanziale coerenza tra le stesse nonostante imprecisioni, rettifiche ed apparenti contraddizioni con riferimento, in particolare, alla presentazione del TU al cospetto di Nino BR, evidenziando come queste possano agevolmente spiegarsi con “il fatto che si tratta di soggetti in comprensibile fibrillazione, poiché non avvezzi a queste dinamiche, che, all’epoca dei fatti, non sapevano chi fosse il gruppo criminale della zona e lo stesso BR ON”. L’ordinanza, poi, ha anche evidenziato come le predette dichiarazioni siano state riscontrate sia dalla messaggistica Whatsapp tra il TU ed il RU, che dagli imprenditori LE e NE che, nel corso di interrogatori di garanzia, pur offrendo spiegazioni volte a sottrarli a responsabilità, hanno comunque ammesso le sovrafatturazioni da loro effettuate in danno della ICOP, così come le dichiarazioni rese da NO LL hanno confermato il viaggio a Lauropoli del LV e del TU, che aveva partecipato all’incontro con il suo interlocutore sprovvisto di cellulare Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da vizi logici e giuridici, che il primo motivo di ricorso contesta, invece, richiamando stralci di conversazioni intercettate al fine di prospettare quella che definisce “una alternativa, plausibile e logica ricostruzione degli eventi” secondo la quale il LV, nella Veste di capocantiere della società Tre Colli, sarebbe mera “vittima della pretesa estorsiva eventualmente avanzata da parte di soggetti legati a contesti criminali”. A tal proposito va, però, innanzitutto rilevato che l’ordinanza impugnata ha accolto l’eccezione difensiva concernente l’inutilizzabilità del compendio intercettivo, tanto da annullare l’ordinanza cautelare limitatamente al delitto di cui all’art. 322 co. 2 cod. pen., del quale costituiva la base indiziaria, per essere stata disattesa dall’Ufficio di Procura l’istanza di accesso ai files audio delle intercettazioni, sulle quali, pertanto, non si fonda in alcun modo il provvedimento impugnato, sicché deve condividersi l’osservazione secondo cui “la ricostruzione alternativa dei fatti viene (inammissibilmente) fondata sulla base di quello stesso dato intercettivo di cui la stessa difesa invoca (ad altri fini) l’inutilizzabilità”. Tanto premesso, non può che rilevarsi anche che, comunque, con il ricorso per Cassazione non è prospettabile una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).
3.Ne consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, con il quale, ancora proponendo una lettura parcellizzata di conversazioni sulle quali non si fonda in alcun modo il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, si contesta il riconoscimento dell’aggravante del cd. metodo mafioso che, invece, ancora una volta senza incorrere in alcun vizio logico, il Tribunale del riesame ha desunto non solo dagli “atteggiamenti oggettivamente prevaricatori” del LV, quali l’accompagnare le sue richieste con la necessità “di stare tranquilli”, ma anche “dal fatto che abbia specificamente evocato e speso il riferimento al clan BR in modo che la relativa ingerenza venisse riconosciuta 3 e temuta dalle vittime”, fino a condurre il TU a Lauropoli, per un incontro con esponenti del sodalizio al quale avrebbe partecipato sprovvisto di cellulare.
4.Alla luce dei principi dinanzi ricordati, sono inammissibili anche le censure di cui al terzo ed al quarto motivo di ricorso, avendo non illogicamente riconosciuto il Tribunale del riesame che la mera incensuratezza del LV ed il riferito licenziamento dalla società Tre Colli non sono idonei a superare la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in considerazione delle cautele utilizzate sia per nascondere la matrice estorsiva della pretesa, con il ricorso alla sovrafatturazione, sia nell’organizzazione del viaggio verso Lauropoli, nonché delle azioni gravemente intimidatorie poste in essere dal LV quale latore di minacce estorsive su mandato dell’BR, potendosi con questo interfacciare direttamente, elementi tutti ritenuti sintomatici dell’attualità del pericolo di recidive.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO IM NA RG 4
sentite le conclusioni del PG CRISTINA MARZAGALLI Il Proc. Gen., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato Brancia Diego ON Orazio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.ON LV ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che in data 6/2/2025 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del medesimo Tribunale limitatamente al delitto di estorsione aggravata di cui agli artt. 110, 629 commi1 e 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1) e 3) cod. pen., 416bis 1 cod. pen.. Secondo la ricostruzione accusatoria, la società “ICOP S.P.A. Società Benefit”, che aveva assunto in regime di subappalto i lavori relativi alla variante del metanodotto Pisticci- Sant’Eufemia, per conto della “SNAM RETE GAS”, nel territorio d Trebisacce (CS) aveva subito un’attività estorsiva ad opera del LV, capocantiere della Tre Colli S.P.A. e nella prospettazione accusatoria referente nella zona del gruppo criminoso degli BR, che aveva imposto alla I.C.O.Pdi avvalersi dell’opera di tre ditte compiacenti (per la fornitura di materiale inerte e di calcestruzzo e per il trasposto e lo smaltimento delle terre e rocce da scavo), che nella fornitura dei materiali e dei servizi avrebbero sovrafatturato gli importi così da ricavare un’eccedenza – nella quale è stato ravvisato il provento dell’estorsione – da destinare, tramite l’intermediazione del LV, al finanziamento della cosca BR. La gravità indiziaria in ordine al predetto reato è stata riconosciuta dal Tribunale del riesame sulla base delle dichiarazioni del denunciante, il titolare della ICOP S.P.A., Vittorio RU, e dai dipendenti IE UN RI PI, peraltro riscontrate dalla messaggistica Whatsapp tra il TU ed il RU: da tali elementi emergeva che nel giugno 2022 il LV aveva avvisato il PI della necessità di “sistemare la questione locale” ed il mese successivo il TU era stato avvisato dallo stesso LV della Penale Sent. Sez. 2 Num. 36437 Anno 2025 Presidente: RG NA Relatore: IM NO Data Udienza: 22/07/2025 necessità, per “stare tranquilli”, di pagare a titolo di tangente una percentuale sul valore dell’appalto (inizialmente dell’1,5 % dell’importo del contratto, di 5 milioni di euro) avvalendosi di ditte compiacenti disposte a sovrafatturare. Il TU in un’occasione era stato anche accompagnato dal LV presso un’abitazione in Lauropoli direttamente al cospetto di BR ON, detto NI (poi sottoposto a detenzione in regime 41 bis o.p. dopo lunga latitanza). Ulteriori riscontri sono stati poi riconosciuti dal Tribunale del riesame nelle dichiarazioni degli imprenditori LE e NE che, nel corso di interrogatori di garanzia, hanno riconosciuto le sovrafatturazioni da loro effettuate in danno della ICOP, ed altresì in quelle di NO LL, che ha confermato il viaggio a Lauropoli del LV e del TU, che aveva partecipato all’incontro sprovvisto di cellulare.
2.Il LV ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione:
2.1.Violazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 110, 629 co. 1 e 2 in relazione all’art. 628 co. 3 n. 1 e 3 e 416bis 1 cod. pen., per essersi riconosciuta la gravità indiziaria in ordine al reato contestato sulla base di valutazioni apodittiche ed illogiche che avevano portato a riconoscere nel LV una funzione di “longa manus” degli BR, e non già, quale capocantiere della società Tre Colli, quella di vittima della pretesa estorsiva eventualmente avanzata da soggetti legati a contesti criminali. A tal fine il ricorrente ha richiamato una pluralità di imprecisioni nelle dichiarazioni del TU e nella denuncia del RU, riportando stralci di conversazioni captate volte ad avvalorare la prospettazione difensiva.
2.2.Violazione della legge penale, con riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, giacché una pluralità di conversazioni, richiamate nel ricorso, evidenzierebbero prese di distanza del LV dal sodalizio di cui si tratta, ad esempio anche con espressioni come “ci sto lontano”;
2.3.Vizio di motivazione, per carenza ed illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, nonostante l’incensuratezza del ricorrente, che si riferisce essere stato, oltretutto, “licenziato per giusta causa dalla ditta Tre Colli S.P.A., licenziamento che si assume non consentire di prevedere che si possa ripresentare la possibilità di compiere delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
2.4.Violazione dì legge, con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen., con riferimento ai principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, non essendosi rispettato il principio del minor sacrificio necessario.
3. In data 16/7/2022 il difensore del ricorrente, l'avv. Diego ON Brancia, ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure 2 inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
2. L’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto dell’attendibilità delle dichiarazioni del denunciante Vittorio RU e dei suoi dipendenti IE UN RI PI, e della sostanziale coerenza tra le stesse nonostante imprecisioni, rettifiche ed apparenti contraddizioni con riferimento, in particolare, alla presentazione del TU al cospetto di Nino BR, evidenziando come queste possano agevolmente spiegarsi con “il fatto che si tratta di soggetti in comprensibile fibrillazione, poiché non avvezzi a queste dinamiche, che, all’epoca dei fatti, non sapevano chi fosse il gruppo criminale della zona e lo stesso BR ON”. L’ordinanza, poi, ha anche evidenziato come le predette dichiarazioni siano state riscontrate sia dalla messaggistica Whatsapp tra il TU ed il RU, che dagli imprenditori LE e NE che, nel corso di interrogatori di garanzia, pur offrendo spiegazioni volte a sottrarli a responsabilità, hanno comunque ammesso le sovrafatturazioni da loro effettuate in danno della ICOP, così come le dichiarazioni rese da NO LL hanno confermato il viaggio a Lauropoli del LV e del TU, che aveva partecipato all’incontro con il suo interlocutore sprovvisto di cellulare Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da vizi logici e giuridici, che il primo motivo di ricorso contesta, invece, richiamando stralci di conversazioni intercettate al fine di prospettare quella che definisce “una alternativa, plausibile e logica ricostruzione degli eventi” secondo la quale il LV, nella Veste di capocantiere della società Tre Colli, sarebbe mera “vittima della pretesa estorsiva eventualmente avanzata da parte di soggetti legati a contesti criminali”. A tal proposito va, però, innanzitutto rilevato che l’ordinanza impugnata ha accolto l’eccezione difensiva concernente l’inutilizzabilità del compendio intercettivo, tanto da annullare l’ordinanza cautelare limitatamente al delitto di cui all’art. 322 co. 2 cod. pen., del quale costituiva la base indiziaria, per essere stata disattesa dall’Ufficio di Procura l’istanza di accesso ai files audio delle intercettazioni, sulle quali, pertanto, non si fonda in alcun modo il provvedimento impugnato, sicché deve condividersi l’osservazione secondo cui “la ricostruzione alternativa dei fatti viene (inammissibilmente) fondata sulla base di quello stesso dato intercettivo di cui la stessa difesa invoca (ad altri fini) l’inutilizzabilità”. Tanto premesso, non può che rilevarsi anche che, comunque, con il ricorso per Cassazione non è prospettabile una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).
3.Ne consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, con il quale, ancora proponendo una lettura parcellizzata di conversazioni sulle quali non si fonda in alcun modo il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, si contesta il riconoscimento dell’aggravante del cd. metodo mafioso che, invece, ancora una volta senza incorrere in alcun vizio logico, il Tribunale del riesame ha desunto non solo dagli “atteggiamenti oggettivamente prevaricatori” del LV, quali l’accompagnare le sue richieste con la necessità “di stare tranquilli”, ma anche “dal fatto che abbia specificamente evocato e speso il riferimento al clan BR in modo che la relativa ingerenza venisse riconosciuta 3 e temuta dalle vittime”, fino a condurre il TU a Lauropoli, per un incontro con esponenti del sodalizio al quale avrebbe partecipato sprovvisto di cellulare.
4.Alla luce dei principi dinanzi ricordati, sono inammissibili anche le censure di cui al terzo ed al quarto motivo di ricorso, avendo non illogicamente riconosciuto il Tribunale del riesame che la mera incensuratezza del LV ed il riferito licenziamento dalla società Tre Colli non sono idonei a superare la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in considerazione delle cautele utilizzate sia per nascondere la matrice estorsiva della pretesa, con il ricorso alla sovrafatturazione, sia nell’organizzazione del viaggio verso Lauropoli, nonché delle azioni gravemente intimidatorie poste in essere dal LV quale latore di minacce estorsive su mandato dell’BR, potendosi con questo interfacciare direttamente, elementi tutti ritenuti sintomatici dell’attualità del pericolo di recidive.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO IM NA RG 4