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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13949 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente
TRA
elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo (C.F. Parte_1
) e relativo indirizzo pec, giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._1
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Gabriella Gatta, Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso lo studio di questi, come da mandato in calce alla comparsa di risposta. opposta
E
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 speciale in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.to Antonella Grillo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, con il relativo indirizzo pec
Opposta
uale incorporante il in persona del rappresentante Controparte_3 Controparte_4 legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione dall'avv.
Giovanni Alberto Peluso, presso il cui studio – ed indirizzo pec – elettivamente domicilia
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO proponeva opposizione a precetto avverso la cartella di pagamento n° 097 Parte_1
2021 00607210 82 001 notificata in data 13.05.2022, con cui l' Controparte_5 intimava il pagamento della somma di € 203.949,79, per il credito portato dalla
[...]
per l'addebito “RECUPERO AGEVOLAZ. Controparte_2
L.662/96”.
L'opponente affermava di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, presumibilmente, quale fideiussore della soc. in relazione a finanziamenti garantiti da Medio Credito Parte_2
Centrale S.P.A.
Posto ciò, deduceva: a) l'inesistenza del titolo per mancanza di sottoscrizione;
nello specifico la affermava di non avere mai prestato alcuna garanzia a favore della né Parte_1 Controparte_6 di essere coobligata con il sig. per operazioni di finanziamento di cui al Fondo di CP_7
Garanzia per le PMI di cui all'art 2 comma 100 legge 662/1996 o “almeno di non essere a conoscenza di aver prestato garanzia per consentire alla di ottenere crediti per le finalità di cui alla CP_6 predetta legge”; b) l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta, data l'inidoneità del mancato pagamento di un credito di natura privatistica a fungere da presupposto per l'escussione mediante ruolo;
c) la nullità della fideiussione omnibus, data la qualità di consumatore della e la natura della stipulata fideiussione, quale contratto a valle di intese dichiarate Parte_1 parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art 2 , comma 2, lett.a) della 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c..
Si costituiva la deducendo l'esistenza del diritto della stessa di Controparte_2 CP_2 surrogarsi nella posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs.
26/02/99 n. 46 e successive modificazioni;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dell'Intesa San
Paolo spa, affinchè in caso di accoglimento della proposta opposizione per asseriti vizi della garanzia fideiussoria, sia condannata a mallevare e tenere indenne da ogni conseguenza dannosa e, Pt_3
il giudice 2 Maria Ludovica Russo quindi, al pagamento in favore del predetto di ogni esborso cui fosse stato condannato a Pt_3 pagare;
concludeva, comunque, per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Si costituiva inoltre l' chiedendo dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione (con CP_8 condanna alle spese), alla luce della normativa che legittima l'escussione mediante ruolo della banca surrogante e comunque la legittimità del proprio operato.
A seguito di chiamata in causa, si costituiva l'Intesa San Paolo spa, la quale, ribadendo l'esistenza del credito da inadempimento del finanziamento, ribadiva altresì l'esistenza della fideiussione regolarmente firmata dalla sig.ra la quale non disconosceva esplicitamente la Parte_1 firma, ma contestava solo la tipologia di contratto che sarebbe venuto in essere;
esplicitava comunque istanza di verificazione, in caso di contestazione specifica della firma apposta;
deduceva inoltre la legittimità del contratto di garanzia, in primis in quanto non si trattava di fideiussione omnibus, ma legata allo specifico contratto, inoltre, in quanto, le clausole contrattuali erano ben diverse da quelle del modello ABI anno 2003; specificava infine come non si potesse fare nessuna questione circa l'applicabilità o la deroga rispetto all'art. 1957 c.c., in quanto i contratti in oggetto, pur formalmente definiti fideiussioni, erano in realtà, “contratti autonomi di garanzia”; concludeva pertanto per il rigetto della domanda, con condanna alle spese.
In sede di prima udienza, l'Intesa San Paolo depositava l'originale del contratto di garanzia stipulato dalla e la difesa della stessa si riportava ai propri scritti difensivi ed in particolare Parte_1 al disconoscimento delle firme sottoposte alla fideiussione, per come indicato nell'atto introduttivo.
Alla successiva udienza del 17.01.2024 (a seguito di rimessione del fascicolo alla Presidenza del
Tribunale per la valutazione della rimessione della causa al Tribunale delle Imprese e della decisione del competente Ufficio di Gabinetto), nessuno compariva per la parte opponente.
Senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione della documentalità assoluta della causa, la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del
26.10.2024, con la concessione dei termini, ridotti, ex art. 190 c.p.c.
Nel corpo della comparsa conclusionale, la difesa della deduceva, in base alla Parte_1 sentenza della Cassazione 9479/2023 a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022) l'obbligo - per i giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione - di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Posta la giusta qualificazione dell'opposizione in atti (art. 615 c. 1 c.p.c.) vanno esaminati distintamente i motivi di opposizione.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo 1) In merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di surrogarsi Controparte_2 alla posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.
46, nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
In particolare, al fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che nella
[...] Pt_4 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del Pt_4 predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di quanto Controparte_2 disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015,
n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. co. 5 del D. Lgs. 123/98.
Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del MCC a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che Io Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012,
n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia “ non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma
5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n.
il giudice 6 Maria Ludovica Russo 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass.
6508/2020).
In conclusione, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui CP_2 all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46
(escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 citato effettuato dell'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco
il giudice 7 Maria Ludovica Russo dunque chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria
(v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove
il giudice 8 Maria Ludovica Russo le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del 22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass. 9657/2024).
il giudice 9 Maria Ludovica Russo
2. Per quanto attiene all'esistenza della fideiussione, la deduzione va vagliata sotto i diversi aspetti, sottolineando come, nel caso in esame la presenza in giudizio dell'ente finanziatore elimina, in nuce, tutti i problemi di deducibilità delle questioni attinenti ai contratti originariamente posti in essere tra le parti private.
2.1) Sia l'MCC che l'Intesa San paolo hanno depositato copia della fideiussione debitamente firmata dalla . Parte_1
Alla prima udienza, Intesa San Paolo ha esibito l'originale del contratto, in relazione a cui nessuna deduzione è stata sollevata a cura di parte opponente.
Per quanto attiene alla firma, il disconoscimento della stessa è stato del tutto generico non solo in sede di atto di citazione dove viene messa in dubbio genericamente la conclusione o addirittura la percezione della stipulazione di un contratto garantito dalla MCC;
ma anche in sede di prima udienza dove (pur a seguito di produzione dell'originale del contratto) si rinvia genericamente alle deduzioni effettuate in sede di atto di citazione, deduzione non più coltivate nella prosecuzione della prima udienza e comunque successivamente abbandonate.
Orbene, il disconoscimento di una scrittura privata (sia quale conformità della copia all'originale, sia in relazione alla firma apposta), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, specialmente a seguito di produzione dell'originale dell'atto (cfr. Cass. 19850 del 18/07/2024).
2.2.) In merito, invece, alla nullità del contratto di fideiussione data la qualità di consumatore della e la natura della stipulata fideiussione, quale contratto a valle di intese dichiarate Parte_1 parzialmente nulle dall'Autorità Garante ( in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art 2 , comma 2, lett.a) della 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c.) si chiarisce quanto segue.
In primo luogo, in sede di atto di citazione e di memoria ex art. 183 CVI cpc, la si è Parte_1 limitata a dedurre genericamente la contrarietà del contratto e delle relative clausole alla normativa
Antitrust e solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 cpc è stata dedotta la nullità (e la eventuale vessatorietà) della deroga al disposto dell'art. 1957 c. c.
La Corte di legittimità ha più volte chiarito in proposito che (v. di recente Cass. n. 8023/2024;
Cass.30383/2024) il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca
d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla
il giudice 10 Maria Ludovica Russo rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( Cass.30383/24
Ciò vuol dire che, sebbene l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva in quanto comunque genericamente già formulata e rilevabile d'ufficio, ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio degli elementi che avrebbero dovuto indurre questo giudice a ravvisarla (v. Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023).
Nella specie, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere
il giudice 11 Maria Ludovica Russo invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr, su tutto il ragionamento , Cass. 1851/2025).
Nel nostro caso, manca del tutto un'allegazione di questo genere.
2.2.) Quanto detto porta a non poter valutare nemmeno le implicazioni derivanti dalla vessatorietà della clausola di deroga all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. , in quanto le ricadute sul contratto in oggetto derivanti concretamente dalla nullità di detta clausola (art. 1419 c.c.) vengono adombrate solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale ex art. 1957 c.c.
In via tranciante e dirimente rispetto ad ogni questione circa la vessatorietà della deroga all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., a parere di questo giudicante il contratto sottoscritto dalla riveste la qualifica giuridica di contratto autonomo di garanzia. Parte_1
In primis, l'art. 6 esclude del tutto l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., collegando l'estinzione della garanzia al pagamento integrale del credito.; mentre l'art. 7 obbliga il fideiussore al pagamento “a prima richiesta scritta” della banca.
Già prima con l'art. 2, il fideiussore si obbligava a rimborsare alla banca qualsiasi somma che la stessa (per annullamento, transazione o obblighi restituivi anche giudiziali) si fosse trovata a sborsare o restituire a causa del finanziamento.
Infine, con l'art. 8 l'obbligo di garanzia viene esteso anche all'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide.
Orbene, sulla questione, a partire dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, «il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., viene inteso come accordo che ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella
il giudice 12 Maria Ludovica Russo garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Casa., 17 giugno 2013, n. 15108).
Peraltro, se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), tuttavia, in presenza di elementi - quali quelli in precedenza indicati che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (Cass 12152/ 2016)
L'accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678), dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (cfr. Cass. 31105 del
04/12/2024).
L'interpretazione va condotta partire dal testo contrattuale, ma ricercando, tramite esso, la comune intenzione dei contraenti, senza quindi arrestarsi al significato letterale della pattuizione. Nel nostro caso l'impegno “al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice invito della banca – anche in caso invalidità stessa dell'obbligazione garantita di tutto quanto dovuto dalla parte mutuante”, milita sicuramente a favore dello sganciamento della prestazione di garanzia dall'esperimento di qualsiasi eccezione ad opera sia del debitore principale che degli stessi obbligati in solido;
ridonda a favore di questa interpretazione, inoltre, la permanenza della garanzia “fino al
il giudice 13 Maria Ludovica Russo pagamento totale di quanto sborsato dalla banca”, addirittura riconnettendo al garante un obbligo diverso ed ulteriore di riversare alla quanto dovuto eventualmente restituire, per qualsiasi causa, CP_2 al debitore garantito.
In particolare, si sottolinea l'espressa non applicabilità alla garanzia in oggetto dell'art. 1957 c.c.
Tale disposizione infatti risulta collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, in quanto
- instaurando un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale - come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio;
mentre al contrario risulta inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. (Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010. in questo senso 3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2018); di talchè la previsione di tale esclusione risulta logicamente incompatibile con l'inquadramento della fattispecie in esame nell'abito dell'ordinario contratto di fideiussione (vedi sul punto anche Cass. 31105 del
04/12/2024).
Il contratto stipulato dalla va qualificato, dunque, come contratto di autonomo di Parte_1 garanzia.
Tale inquadramento determina l'inconferenza di ogni deduzione circa la nullità, anche parziale, del contratto di fideiussione.
Alla luce di quanto detto, nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
La complessità della materia risulta palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, nonché della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 5.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 14 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13949 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente
TRA
elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.to Flavia Mascolo (C.F. Parte_1
) e relativo indirizzo pec, giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._1
Opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Gabriella Gatta, Controparte_1 elettivamente domiciliata, presso lo studio di questi, come da mandato in calce alla comparsa di risposta. opposta
E
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 speciale in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.to Antonella Grillo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, con il relativo indirizzo pec
Opposta
uale incorporante il in persona del rappresentante Controparte_3 Controparte_4 legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione dall'avv.
Giovanni Alberto Peluso, presso il cui studio – ed indirizzo pec – elettivamente domicilia
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO proponeva opposizione a precetto avverso la cartella di pagamento n° 097 Parte_1
2021 00607210 82 001 notificata in data 13.05.2022, con cui l' Controparte_5 intimava il pagamento della somma di € 203.949,79, per il credito portato dalla
[...]
per l'addebito “RECUPERO AGEVOLAZ. Controparte_2
L.662/96”.
L'opponente affermava di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, presumibilmente, quale fideiussore della soc. in relazione a finanziamenti garantiti da Medio Credito Parte_2
Centrale S.P.A.
Posto ciò, deduceva: a) l'inesistenza del titolo per mancanza di sottoscrizione;
nello specifico la affermava di non avere mai prestato alcuna garanzia a favore della né Parte_1 Controparte_6 di essere coobligata con il sig. per operazioni di finanziamento di cui al Fondo di CP_7
Garanzia per le PMI di cui all'art 2 comma 100 legge 662/1996 o “almeno di non essere a conoscenza di aver prestato garanzia per consentire alla di ottenere crediti per le finalità di cui alla CP_6 predetta legge”; b) l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta, data l'inidoneità del mancato pagamento di un credito di natura privatistica a fungere da presupposto per l'escussione mediante ruolo;
c) la nullità della fideiussione omnibus, data la qualità di consumatore della e la natura della stipulata fideiussione, quale contratto a valle di intese dichiarate Parte_1 parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art 2 , comma 2, lett.a) della 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c..
Si costituiva la deducendo l'esistenza del diritto della stessa di Controparte_2 CP_2 surrogarsi nella posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs.
26/02/99 n. 46 e successive modificazioni;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa dell'Intesa San
Paolo spa, affinchè in caso di accoglimento della proposta opposizione per asseriti vizi della garanzia fideiussoria, sia condannata a mallevare e tenere indenne da ogni conseguenza dannosa e, Pt_3
il giudice 2 Maria Ludovica Russo quindi, al pagamento in favore del predetto di ogni esborso cui fosse stato condannato a Pt_3 pagare;
concludeva, comunque, per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Si costituiva inoltre l' chiedendo dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione (con CP_8 condanna alle spese), alla luce della normativa che legittima l'escussione mediante ruolo della banca surrogante e comunque la legittimità del proprio operato.
A seguito di chiamata in causa, si costituiva l'Intesa San Paolo spa, la quale, ribadendo l'esistenza del credito da inadempimento del finanziamento, ribadiva altresì l'esistenza della fideiussione regolarmente firmata dalla sig.ra la quale non disconosceva esplicitamente la Parte_1 firma, ma contestava solo la tipologia di contratto che sarebbe venuto in essere;
esplicitava comunque istanza di verificazione, in caso di contestazione specifica della firma apposta;
deduceva inoltre la legittimità del contratto di garanzia, in primis in quanto non si trattava di fideiussione omnibus, ma legata allo specifico contratto, inoltre, in quanto, le clausole contrattuali erano ben diverse da quelle del modello ABI anno 2003; specificava infine come non si potesse fare nessuna questione circa l'applicabilità o la deroga rispetto all'art. 1957 c.c., in quanto i contratti in oggetto, pur formalmente definiti fideiussioni, erano in realtà, “contratti autonomi di garanzia”; concludeva pertanto per il rigetto della domanda, con condanna alle spese.
In sede di prima udienza, l'Intesa San Paolo depositava l'originale del contratto di garanzia stipulato dalla e la difesa della stessa si riportava ai propri scritti difensivi ed in particolare Parte_1 al disconoscimento delle firme sottoposte alla fideiussione, per come indicato nell'atto introduttivo.
Alla successiva udienza del 17.01.2024 (a seguito di rimessione del fascicolo alla Presidenza del
Tribunale per la valutazione della rimessione della causa al Tribunale delle Imprese e della decisione del competente Ufficio di Gabinetto), nessuno compariva per la parte opponente.
Senza necessità di istruzione probatoria, in considerazione della documentalità assoluta della causa, la causa veniva introitata per la decisione alla scadenza delle note in sostituzione dell'udienza del
26.10.2024, con la concessione dei termini, ridotti, ex art. 190 c.p.c.
Nel corpo della comparsa conclusionale, la difesa della deduceva, in base alla Parte_1 sentenza della Cassazione 9479/2023 a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022) l'obbligo - per i giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione - di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Posta la giusta qualificazione dell'opposizione in atti (art. 615 c. 1 c.p.c.) vanno esaminati distintamente i motivi di opposizione.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo 1) In merito al motivo di opposizione attinente al diritto del di surrogarsi Controparte_2 alla posizione della banca mutuante, utilizzando lo strumento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n.
46, nei confronti dei garanti opponenti, si argomenta quanto segue.
In particolare, al fine di vagliare i motivi di opposizione proposti occorre prima di tutto: a) illustrare brevemente l'ipotesi concreta alla base dell'opposizione e la fattispecie normativa in cui va incasellata;
b) descrivere quale sia la disciplina applicabile in caso di inadempimento del soggetto finanziato, anche ove non via sia una revoca del beneficio.
A. La fattispecie in oggetto e l'inquadramento normativo
La presente opposizione nasce a seguito di notifica ad opera dell' Controparte_1
, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di somme che nella
[...] Pt_4 sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ha erogato all'istituto di credito, convenzionato con il fondo di garanzia, a seguito dell'inadempimento della società opponente e/o della revoca del finanziamento stesso.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del Pt_4 predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore
(unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi, come appena detto, di quanto Controparte_2 disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015,
n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98), così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
B. La fonte del credito restitutorio del gestore del fondo.
Nel nostro caso dalla lettura della cartella risulta che la causa dell'attivazione della procedura esattoriale sia da ascriversi all'inadempimento del finanziamento erogato.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo L'esame, dunque, attiene alla necessità o meno della revoca quale presupposto per l'attivazione della procedura “di favore” prevista dall'art. co. 5 del D. Lgs. 123/98.
Secondo questo giudicante, non può differenziarsi l'azione di recupero del MCC a seconda che vi sia un provvedimento di revoca o un'ipotesi di inadempimento.
Infatti, al di là dell'impatto sulla questione dell'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, al testo della norma, per come strutturato, deve essere data una interpretazione estensiva, sulla base della lettura sincronica dei commi 4 e 5 del citato articolo e della ratio unitaria che governa indefettibilmente “le finalità proprie dei finanziamenti, con le necessarie garanzie che Io Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti” (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012,
n. 3335, Cass. 2018 n. 9926).
In particolare, l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo ossia “ non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” determina l'applicabilità del disposto del comma 5 “ non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (cfr. sul punto Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926)
La Suprema Corte ha provvisto inoltre a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura “privilegiata” (in vari sensi) di cui al comma
5 l'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale: tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n.
il giudice 6 Maria Ludovica Russo 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (v. su tutto il ragionamento Cass.
6508/2020).
In conclusione, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per utilizzare la norma di favore di cui CP_2 all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98.
A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio n. 46
(escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La giurisprudenza di merito (che pur avalla tale interpretazione) si fonda sul rinvio all'art. 17 citato effettuato dell'art. 21 d. lgs. 46/1999 il quale dispone :< particolari disposizioni di Legge, e salvo, altresì, quanto stabilito all'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Orbene, il fraintendimento sotteso a tale impostazione sta nel non mettere in risalto non solo l'origine ex lege della possibilità data al Gestore del Fondo di Garanzia di utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 citato, ma più in generale la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Ecco
il giudice 7 Maria Ludovica Russo dunque chiara l'ontologica diversità tra l'ipotesi contemplata dall'ultima parte dell'art. 21 d. lgs.
46/1999: “entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato” e l'ipotesi disciplinata dall'art. 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98: credito di natura pubblicistica la cui modalità di recupero trova la sua fonte nella legge.
Occorre ricordare, inoltre, come sul punto sia intervenuto l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3 coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, il quale (come in precedenza riportato) così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
E' dunque palese – al di là del motivo che abbia spinto il legislatore ad un chiarimento sulla questione - come, secondo il tenore di tale ultima disposizione, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduto dal Mediocredito centrale nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento in oggetto, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Occorre fugare, sul punto, ogni dubbio circa l'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma stessa.
Ciò prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno da ascrivere al dispositivo normativo in questione, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo.
La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria
(v. sul punto Cass. 2019 n. 5823 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006.).
Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenza che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche ove
il giudice 8 Maria Ludovica Russo le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa.
Da ultimo, è intervenuta in via tranciante la Corte di legittimità con più pronunce tra loro osmotiche.
In primis si è affermato che: “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa” (cfr. Cass. n. 27360 del 22/10/2024),
In particolare, l'iter normativo può sintetizzarsi come segue “la stessa norma (dell'art. 8bis) , in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del
1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (Così Cass. 1005/23).
Dal punto di vista del diritto intertemporale, è stato chiarito che: In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (V. Cass. 9657/2024).
il giudice 9 Maria Ludovica Russo
2. Per quanto attiene all'esistenza della fideiussione, la deduzione va vagliata sotto i diversi aspetti, sottolineando come, nel caso in esame la presenza in giudizio dell'ente finanziatore elimina, in nuce, tutti i problemi di deducibilità delle questioni attinenti ai contratti originariamente posti in essere tra le parti private.
2.1) Sia l'MCC che l'Intesa San paolo hanno depositato copia della fideiussione debitamente firmata dalla . Parte_1
Alla prima udienza, Intesa San Paolo ha esibito l'originale del contratto, in relazione a cui nessuna deduzione è stata sollevata a cura di parte opponente.
Per quanto attiene alla firma, il disconoscimento della stessa è stato del tutto generico non solo in sede di atto di citazione dove viene messa in dubbio genericamente la conclusione o addirittura la percezione della stipulazione di un contratto garantito dalla MCC;
ma anche in sede di prima udienza dove (pur a seguito di produzione dell'originale del contratto) si rinvia genericamente alle deduzioni effettuate in sede di atto di citazione, deduzione non più coltivate nella prosecuzione della prima udienza e comunque successivamente abbandonate.
Orbene, il disconoscimento di una scrittura privata (sia quale conformità della copia all'originale, sia in relazione alla firma apposta), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, specialmente a seguito di produzione dell'originale dell'atto (cfr. Cass. 19850 del 18/07/2024).
2.2.) In merito, invece, alla nullità del contratto di fideiussione data la qualità di consumatore della e la natura della stipulata fideiussione, quale contratto a valle di intese dichiarate Parte_1 parzialmente nulle dall'Autorità Garante ( in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art 2 , comma 2, lett.a) della 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c.) si chiarisce quanto segue.
In primo luogo, in sede di atto di citazione e di memoria ex art. 183 CVI cpc, la si è Parte_1 limitata a dedurre genericamente la contrarietà del contratto e delle relative clausole alla normativa
Antitrust e solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 cpc è stata dedotta la nullità (e la eventuale vessatorietà) della deroga al disposto dell'art. 1957 c. c.
La Corte di legittimità ha più volte chiarito in proposito che (v. di recente Cass. n. 8023/2024;
Cass.30383/2024) il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca
d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla
il giudice 10 Maria Ludovica Russo rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( Cass.30383/24
Ciò vuol dire che, sebbene l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva in quanto comunque genericamente già formulata e rilevabile d'ufficio, ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio degli elementi che avrebbero dovuto indurre questo giudice a ravvisarla (v. Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto – anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023).
Nella specie, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere
il giudice 11 Maria Ludovica Russo invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr, su tutto il ragionamento , Cass. 1851/2025).
Nel nostro caso, manca del tutto un'allegazione di questo genere.
2.2.) Quanto detto porta a non poter valutare nemmeno le implicazioni derivanti dalla vessatorietà della clausola di deroga all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. , in quanto le ricadute sul contratto in oggetto derivanti concretamente dalla nullità di detta clausola (art. 1419 c.c.) vengono adombrate solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale ex art. 1957 c.c.
In via tranciante e dirimente rispetto ad ogni questione circa la vessatorietà della deroga all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., a parere di questo giudicante il contratto sottoscritto dalla riveste la qualifica giuridica di contratto autonomo di garanzia. Parte_1
In primis, l'art. 6 esclude del tutto l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., collegando l'estinzione della garanzia al pagamento integrale del credito.; mentre l'art. 7 obbliga il fideiussore al pagamento “a prima richiesta scritta” della banca.
Già prima con l'art. 2, il fideiussore si obbligava a rimborsare alla banca qualsiasi somma che la stessa (per annullamento, transazione o obblighi restituivi anche giudiziali) si fosse trovata a sborsare o restituire a causa del finanziamento.
Infine, con l'art. 8 l'obbligo di garanzia viene esteso anche all'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide.
Orbene, sulla questione, a partire dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010, «il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., viene inteso come accordo che ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella
il giudice 12 Maria Ludovica Russo garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore». Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Casa., 17 giugno 2013, n. 15108).
Peraltro, se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), tuttavia, in presenza di elementi - quali quelli in precedenza indicati che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (Cass 12152/ 2016)
L'accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678), dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (cfr. Cass. 31105 del
04/12/2024).
L'interpretazione va condotta partire dal testo contrattuale, ma ricercando, tramite esso, la comune intenzione dei contraenti, senza quindi arrestarsi al significato letterale della pattuizione. Nel nostro caso l'impegno “al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice invito della banca – anche in caso invalidità stessa dell'obbligazione garantita di tutto quanto dovuto dalla parte mutuante”, milita sicuramente a favore dello sganciamento della prestazione di garanzia dall'esperimento di qualsiasi eccezione ad opera sia del debitore principale che degli stessi obbligati in solido;
ridonda a favore di questa interpretazione, inoltre, la permanenza della garanzia “fino al
il giudice 13 Maria Ludovica Russo pagamento totale di quanto sborsato dalla banca”, addirittura riconnettendo al garante un obbligo diverso ed ulteriore di riversare alla quanto dovuto eventualmente restituire, per qualsiasi causa, CP_2 al debitore garantito.
In particolare, si sottolinea l'espressa non applicabilità alla garanzia in oggetto dell'art. 1957 c.c.
Tale disposizione infatti risulta collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, in quanto
- instaurando un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale - come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio;
mentre al contrario risulta inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. (Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010. in questo senso 3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2018); di talchè la previsione di tale esclusione risulta logicamente incompatibile con l'inquadramento della fattispecie in esame nell'abito dell'ordinario contratto di fideiussione (vedi sul punto anche Cass. 31105 del
04/12/2024).
Il contratto stipulato dalla va qualificato, dunque, come contratto di autonomo di Parte_1 garanzia.
Tale inquadramento determina l'inconferenza di ogni deduzione circa la nullità, anche parziale, del contratto di fideiussione.
Alla luce di quanto detto, nessuno dei motivi di opposizione può trovare accoglimento.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
La complessità della materia risulta palese anche a fronte degli orientamenti di merito di segno contrario e delle recentissime (esplicite) pronunce di legittimità, nonché della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate determina una equa compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 5.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 14 Maria Ludovica Russo