TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to FORMATO ALFONSO;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.02.2024 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30.04.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) in data 25.06.2001 con parte resistente, dalla cui unione è nata la IA (il 17.06.2002). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
16.05.2005 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa del 18.06.2005 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Maddaloni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
nonché l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della IA , versando alla Per_1
ricorrente la somma di euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non intendeva costituirsi.
All'udienza di prima comparizione del 4.02.2025 parte ricorrente rappresentava “Mia IA non vede il padre da quando aveva tre anni, perché lui è sparito subito dopo aver fatto la separazione consensuale
o, meglio, venne due volte e poi sparì. Non ha mai versato il mantenimento disposto dal Tribunale nel
2005, per cui io adesso sono solo interessata a divorziare da lui, non avendolo più visto né sentito in tutti questi anni”; il difensore esibiva la notifica a parte resistente e chiedeva la decisione della causa con rinuncia ai termini rappresentando che la parte era esclusivamente interessata alla pronuncia sullo status.
Il giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione di parte resistente, vista la rituale notifica disposta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenuta l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, atteso che parte ricorrente chiedeva esclusivamente una pronuncia sullo status, dichiarava la contumacia di e rimetteva la decisione al Controparte_1
Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta pagina 2 di 4 dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
25.06.2001 in Maddaloni (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della IA, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) il 25/06/2001 da nata in [...] Parte_1
(CE) il 4.11.1978 e ato in Maddaloni (CE) il 30.01.1974; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.71, parte II, serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2001);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to FORMATO ALFONSO;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 4.02.2024 riportandosi agli atti di causa.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 30.04.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) in data 25.06.2001 con parte resistente, dalla cui unione è nata la IA (il 17.06.2002). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
16.05.2005 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa del 18.06.2005 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Maddaloni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
nonché l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della IA , versando alla Per_1
ricorrente la somma di euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, non intendeva costituirsi.
All'udienza di prima comparizione del 4.02.2025 parte ricorrente rappresentava “Mia IA non vede il padre da quando aveva tre anni, perché lui è sparito subito dopo aver fatto la separazione consensuale
o, meglio, venne due volte e poi sparì. Non ha mai versato il mantenimento disposto dal Tribunale nel
2005, per cui io adesso sono solo interessata a divorziare da lui, non avendolo più visto né sentito in tutti questi anni”; il difensore esibiva la notifica a parte resistente e chiedeva la decisione della causa con rinuncia ai termini rappresentando che la parte era esclusivamente interessata alla pronuncia sullo status.
Il giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione di parte resistente, vista la rituale notifica disposta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenuta l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, atteso che parte ricorrente chiedeva esclusivamente una pronuncia sullo status, dichiarava la contumacia di e rimetteva la decisione al Controparte_1
Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta pagina 2 di 4 dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
25.06.2001 in Maddaloni (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della IA, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) il 25/06/2001 da nata in [...] Parte_1
(CE) il 4.11.1978 e ato in Maddaloni (CE) il 30.01.1974; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.71, parte II, serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2001);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4