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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9295 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI IC
AN CH IC nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9295 /2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LORENZETTI TIZIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ED ES
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza della minore Persona_1 presso la sig.ra I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, Persona_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) Salvo migliori accordi tra i genitori: il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, rispettando, in ogni caso gli impegni scolastici della minore e previa comunicazione alla pagina 1 di 3 madre. Solo in caso di disaccordo tra gli ex conviventi, varrà il seguente calendario a favore del padre, fatti salvi gli impegni lavorativi del sig. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati dal Pt_1 sabato alle ore 13,00 alla domenica alle ore 19,00. Il fine settimana di competenza del sig. sarà Parte_1 quello in cui lo stesso svolgerà il 2° turno di lavoro (dalle ore 14,00 alle ore 22,00); nella settimana in cui il padre non godrà del fine settimana con la figlia, il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il Parte_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30, mentre nella settimana in cui il padre svolgerà il turno dalle ore 14,00 alle 22,00, il martedì e giovedì il padre potrà andare a ritirare la figlia a scuola, pranzare con la stessa e poi la minore rimarrà presso la casa familiare paterna sino alle ore 20,30; la figlia trascorrerà il giorno di Natale
e di capodanno alternativamente con il padre e con la madre e trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta alternativamente con il padre e con la madre e trascorrerà, altresì, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 05 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 03 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. Il padre potrà effettuare una videochiamata al giorno alla figlia, in orario da concordarsi. In caso di vacanze / viaggi e/o di spostamenti con pernottamento con la figlia i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra il luogo di destinazione, l'indirizzo, la durata dell'eventuale soggiorno e il recapito telefonico.
3) Disporre il mantenimento diretto per il figlio (studente universitario) a carico di ciascun genitore, Per_2 oltre alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, vivendo di fatto il figlio presso i nonni paterni. Per_2
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 mensili, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
5) Spese legali compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2024, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti i figli , nato il [...], e Persona_3 Per_1
nata il [...], dalla convivenza more uxorio con
[...] Controparte_1
.
[...]
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.12.2024, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti il 6.12.2024, all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 19.12.2025 le parti depositavano telematicamente memorie in cui danno atto di avere raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe. Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali del Comune di Breno.
Brescia, camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente est.
IC IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI IC
AN CH IC nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9295 /2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LORENZETTI TIZIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ED ES
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza della minore Persona_1 presso la sig.ra I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, Persona_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) Salvo migliori accordi tra i genitori: il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, rispettando, in ogni caso gli impegni scolastici della minore e previa comunicazione alla pagina 1 di 3 madre. Solo in caso di disaccordo tra gli ex conviventi, varrà il seguente calendario a favore del padre, fatti salvi gli impegni lavorativi del sig. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati dal Pt_1 sabato alle ore 13,00 alla domenica alle ore 19,00. Il fine settimana di competenza del sig. sarà Parte_1 quello in cui lo stesso svolgerà il 2° turno di lavoro (dalle ore 14,00 alle ore 22,00); nella settimana in cui il padre non godrà del fine settimana con la figlia, il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore il Parte_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30, mentre nella settimana in cui il padre svolgerà il turno dalle ore 14,00 alle 22,00, il martedì e giovedì il padre potrà andare a ritirare la figlia a scuola, pranzare con la stessa e poi la minore rimarrà presso la casa familiare paterna sino alle ore 20,30; la figlia trascorrerà il giorno di Natale
e di capodanno alternativamente con il padre e con la madre e trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta alternativamente con il padre e con la madre e trascorrerà, altresì, con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 05 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 03 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. Il padre potrà effettuare una videochiamata al giorno alla figlia, in orario da concordarsi. In caso di vacanze / viaggi e/o di spostamenti con pernottamento con la figlia i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altra il luogo di destinazione, l'indirizzo, la durata dell'eventuale soggiorno e il recapito telefonico.
3) Disporre il mantenimento diretto per il figlio (studente universitario) a carico di ciascun genitore, Per_2 oltre alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, vivendo di fatto il figlio presso i nonni paterni. Per_2
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 mensili, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
5) Spese legali compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2024, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti i figli , nato il [...], e Persona_3 Per_1
nata il [...], dalla convivenza more uxorio con
[...] Controparte_1
.
[...]
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.12.2024, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti il 6.12.2024, all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 19.12.2025 le parti depositavano telematicamente memorie in cui danno atto di avere raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe. Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali del Comune di Breno.
Brescia, camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente est.
IC IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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