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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4156-1 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Parte_1
OS IN, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ascoli Piceno, Piazza Matteotti n. 12
Attore CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'Avv. Nicola Rago, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica, Via Oleandri n. 43 Convenuto E
Controparte_2
Convenuto contumace Con la partecipazione necessaria del P.M.-sede cui gli atti risultano trasmessi OGGETTO: Querela di falso CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della spiegata querela di falso:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la falsità della sottoscrizione " apposta in calce al Parte_1 documento denominato "Dichiarazione sostitutiva di certificazione (da allegare al Mod. D.T.T. 2119)", datato 03.05.2012, prodotto in copia nel fascicolo di parte convenuta
[...]
; CP_1 pagina 1 di 5
2. PER L'EFFETTO, dichiarare il suddetto documento nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica e probatoria;
3. ORDINARE alla Cancelleria gli adempimenti di legge, inclusa la menzione della sentenza sull'originale del documento, qualora venisse reperito;
4. CONDANNARE il Sig. alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. PORRE le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico del Sig.
[...]
. CP_1
Nel merito conclude come da atto di appello” Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale e nel merito rigettare la querela di falso proposta dal Sig. avverso la Parte_1 sottoscrizione apposta sulla "dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 allegata al modello 2119 depositato presso l'UMC di Teramo", per tutte le ragioni esposte in narrativa e perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia del suddetto documento, con il favore delle spese.”
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 513/2018 emessa in data 16.07.2018 dal giudice di pace di Teramo che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di e avente Controparte_2 Controparte_3 ad oggetto la declaratoria di nullità della vendita del veicolo Fiat Punto tg. BW066HG con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
2. Si è costituito in appello il quale ha chiesto il rigetto dell'appello in Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza.
3. , nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si è Controparte_2 costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
4. Con memoria depositata in data 8.10.2024 parte appellante ha proposto, tramite procuratore speciale, querela di falso relativamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 apparentemente riconducibile a allegata al modello 2119 depositato Parte_1 presso l'UMC di Teramo nonché dell'attestazione di ai sensi dell'art. 7 l. n. Persona_1
248/2006, la quale è stata autorizzata con ordinanza del 23.03.2025 limitatamente alla dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 d.p.r. n. 445/2000 allegata al modello 2199. 5. Dalla CTU svolta nel presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la querela di falso – con conseguente irrilevanza di ogni questione relativa al merito del giudizio di appello – condivisa dal Collegio in quanto immune da vizi logici e/o metodologici è emerso che: pagina 2 di 5 - il fatto che il documento sia in copia non ha inciso sull'attendibilità dell'accertamento posto in essere dal consulente (vd. pag. 12 della CTU);
- dal raffronto tra la firma in contestazione e le firme in comparazione emergono incompatibilità in punto di occupazione della firma sul rigo di base, di organizzazione della firma, di estetica della firma di personalizzazione, di ritmo grafico e di movenze di fondo (vd. pag. 19 – 22 della CTU);
- la compatibilità relativa agli assi letterali della firma è solo apparente e non è, tuttavia, indicativa in quanto attiene alla necessità del periziando di apporre una serie di firme in sequenza per l'espletamento del saggio grafico (vd. pag. 24 della CTU);
- nonostante la similitudine relativa all'altezza delle “lettere corte” e all'altezza della lettera “t”, l'altezza delle iniziali è estremamente divergente rispetto alle scritture di comparazione del 2017- 2018 (mentre la similitudine con le scritture comparative del 2025 è solo apparente e non indicativa potendo ricondursi alla maggiore età dello scrivente), così come estremamente divergenti sono l'ampiezza delle lettere maiuscole “A” e “R”, l'ampiezza massima della “n”, la distanza tra il corpo di una lettera e l'altra (vd. pag. 26-28 della CTU), nonché la coesione e i gesti inconsapevoli del grafismo (vd. pag. 29 – 31 della CTU);
- incompatibilità si hanno anche in relazione alle lettera “A” di alla prima “n”, alla Parte_1 seconda “i”, alla “i” finale di alla “u”, mentre vi sono compatibilità con riferimento alla lettera Pt_1
“R” di “s”, alla seconda “n” e alla prima “i” (vd. pag. 32-34 della CTU). Pt_1
In sintesi il CTU ha evidenziato che, tenuto conto anche del fatto che le comparative sono successive alla firma contestata e possono aver subito delle naturali variazioni, vi è “un'accentuata divergenza (grado di incompatibilità) - tra verificanda e comparative - del gesto grafico, del ritmo e del gesto fuggitivo, nonché della struttura di fondo, sebbene vi sia una similitudine che interessa la disomogeneità del calibro e qualche compatibilità attinente alla morfologia delle lettere” (vd. pag. 35 della CTU). Ne deriva che la sottoscrizione non è riconducibile a trattandosi di “copia Parte_1 imperfetta di una delle autografe apposte da che lo scrivente aveva a sua Parte_1 disposizione” (vd. pag. 39 della CTU), esito che non è inciso in alcun modo dal fatto che l'accertamento sia stato eseguito su una fotocopia e non sull'originale (vd. pag. 39 della CTU) 5.1. Il fatto che la CTU sia stata effettuata su una fotocopia non rende l'accertamento inammissibile – anche e soprattutto considerando che la mancanza dell'originale non è ascrivibile a parte attrice (vd. documento allegato al deposito del 18.03.2025 dal quale emerge che “gli atti del trasferimento di proprietà del veicolo tg. BW066HG risalente al 2012 non sono presenti in archivio in quanto, nell'ambito di gestione e riordino dell'ufficio, sono stati oggetto di scarto a termini della vigente normativa”) – fermo restando che la risultanze della CTU sul piano probatorio possono essere utilizzate solo unitamente ad ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2777 secondo cui “in tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non pagina 3 di 5 imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili”). Orbene nel caso di specie a favore della non autenticità della sottoscrizione in oggetto militano anche:
- la deposizione di la quale ha affermato di non conoscere (vd. Persona_1 Parte_1 verbale di udienza dell'11.12.2025: “non conosco vedo però una marea di gente Parte_1 ogni giorno per lavoro e non posso escludere di averlo visto;
penso di no però”), circostanza che emerge anche dal verbale di sommarie informazioni, nel quale la stessa ha dichiarato che Parte_1 quasi sicuramente non si è mai presentato presso la sua agenzia e che i suoi documenti, nonché
[...]
i modelli di autocertificazione già compilati, le errano stati forniti dalla parte venditrice (vd. doc. 5 allegato alla citazione di primo grado);
- la circostanza secondo cui l'autovettura in oggetto non è stata rinvenuta nella disponibilità di ma di , il quale a sua volta ha riferito di aver ricevuto il veicolo da Parte_1 Controparte_2
(vd. doc. 3 allegato alla citazione in primo grado). Persona_2
Ne deriva che deve essere dichiarata la falsità della firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 d.p.r. n. 445/2000 allegata al modello 2199 datato 9.05.2012 ed apparentemente riconducibile ad Parte_1
6. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, nonostante l'accertata falsità, esse devono essere compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. La Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di soccombenza totale, il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora vi siano «gravi ed eccezionali ragioni» (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), ha attribuito al giudice la possibilità di valorizzare a tal fine circostanze, diverse dai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, idonee a determinare un sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali. Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in quanto, da un lato, , commerciante di auto, ha Controparte_3 venduto la sua autovettura tramite (non potendo – dunque – sapere della falsità Persona_1 della sottoscrizione) e, dall'altro, analoga considerazione può essere svolta con riferimento al convenuto contumace . Controparte_2
6.1. Le spese della CTU, come liquidate con provvedimento del 22.12.2025, devono, invece, essere poste in via solidale a carico di e Controparte_3 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da UTI Parte_1
pagina 4 di 5 contro e disattesa e/o assorbita ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza, deduzione e eccezione così dispone: 1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità sulla firma apposta da Parte_1 in calce alla dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 d.p.r. n. 445/2000 allegata al modello 2199
[...] datato 9.05.2012;
2) ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sui documenti di cui al punto 1);
3) dispone, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p. , che la Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa su copia autentica del documento di cui sopra;
4) pone definitivamente le spese di CTU in via solidale a carico di e Controparte_3
Controparte_4
così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025
[...]
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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