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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3562/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per ADER.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto per i motivi esposti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820200002595157 per IRPEF anni 2015 e 2016 emessa a seguito di controlli sulle relative dichiarazioni dei redditi (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1625/01/2023 depositata il 30.05.2023, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso ritenendo che
“ … la mancata costituzione alla Parte resistente impone di verificare ex officio (art. 21 c. 1 d. lgs. 546/1992) la tempestività del ricorso, che qui è impossibile. Invero nessun elemento obbiettivo corrobora la data -
15.2.2022 - della notifica della cartella, tale non essendo l'annotazione a mano della stessa sulla terza pagina, prima dell'importo …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha proposto appello chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma della prima sentenza (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate (“intervento volontario”) e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno versato in atti distinte controdeduzioni insistendo – con argomentazioni diverse - per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle Entrate (in data 28.10.2019) ha elaborato la comunicazione per il recupero IRPEF - redditi a tassazione separata: Comunicazione n. 001819981720 inviata alla contribuente a mezzo raccomandata A/R n. 1700001233373 dell'8.11/2019 e dalla stessa ricevuta in data 15/11/2019 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Comunicazione dell'esito del “controllo formale” (art. 36 ter Dpr 600/73 anno 2015) è stata elaborata il 30/10/2017 (n. prot. 0133113816001) ed inviata con raccomandata A/R n. 1600000651364 del 10.11.2017 all'intermediario che aveva assisto la Contribuente (cfr. documentazione in atti).
3.- La giurisprudenza di legittimità (Sentenze n. 8137 del 23/05/2012 e n. 9883 del 15/06/2012) ha chiarito che l'omessa notifica dell'Avviso bonario non rende illegittima la cartella di pagamento dato che la funzione dell'avviso è quella di consentire un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Secondo l'appena richiamato orientamento di legittimità l' “invito al pagamento” non costituisce “atto prodromico” di ogni iscrizione a ruolo, né deve essere emesso quando la procedura di riscossione si basa sui dati della dichiarazione presentata dal contribuente.
4.- La contribuente ha dedotto, ma non provato, di avere ottemperato ai pagamenti di propria competenza.
Nessuna decadenza può ritenersi maturata in applicazione delle “sospensioni” disposte dalla legislazione emergenziale Covid - 19.
La controversia che qui ci occupa, infatti, afferisce ad imposte per l'anno 2015 (dichiarazione presentata nel 2016) e all'anno di imposta 2016 (dichiarazione presentata nel 2017): tutte pretese relative a redditi soggetti a “tassazione separata”.
L'art. 68 del D.L. 18/2020 (e successive mm. ed integrazioni) ha prorogato di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, c. 3, legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021: pertanto, i termini sono ripresi a decorrere dal 1 gennaio 2022.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate e del'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti, da distrarre in favore del Difensore costituito, di cui:
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate;
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate riscossione: da distrarre in favore del Difensore.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ZI AR VA TE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3562/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2820200002595157000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per ADER.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto per i motivi esposti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820200002595157 per IRPEF anni 2015 e 2016 emessa a seguito di controlli sulle relative dichiarazioni dei redditi (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1625/01/2023 depositata il 30.05.2023, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso ritenendo che
“ … la mancata costituzione alla Parte resistente impone di verificare ex officio (art. 21 c. 1 d. lgs. 546/1992) la tempestività del ricorso, che qui è impossibile. Invero nessun elemento obbiettivo corrobora la data -
15.2.2022 - della notifica della cartella, tale non essendo l'annotazione a mano della stessa sulla terza pagina, prima dell'importo …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente ha proposto appello chiedendo – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma della prima sentenza (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate (“intervento volontario”) e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno versato in atti distinte controdeduzioni insistendo – con argomentazioni diverse - per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle Entrate (in data 28.10.2019) ha elaborato la comunicazione per il recupero IRPEF - redditi a tassazione separata: Comunicazione n. 001819981720 inviata alla contribuente a mezzo raccomandata A/R n. 1700001233373 dell'8.11/2019 e dalla stessa ricevuta in data 15/11/2019 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Comunicazione dell'esito del “controllo formale” (art. 36 ter Dpr 600/73 anno 2015) è stata elaborata il 30/10/2017 (n. prot. 0133113816001) ed inviata con raccomandata A/R n. 1600000651364 del 10.11.2017 all'intermediario che aveva assisto la Contribuente (cfr. documentazione in atti).
3.- La giurisprudenza di legittimità (Sentenze n. 8137 del 23/05/2012 e n. 9883 del 15/06/2012) ha chiarito che l'omessa notifica dell'Avviso bonario non rende illegittima la cartella di pagamento dato che la funzione dell'avviso è quella di consentire un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Secondo l'appena richiamato orientamento di legittimità l' “invito al pagamento” non costituisce “atto prodromico” di ogni iscrizione a ruolo, né deve essere emesso quando la procedura di riscossione si basa sui dati della dichiarazione presentata dal contribuente.
4.- La contribuente ha dedotto, ma non provato, di avere ottemperato ai pagamenti di propria competenza.
Nessuna decadenza può ritenersi maturata in applicazione delle “sospensioni” disposte dalla legislazione emergenziale Covid - 19.
La controversia che qui ci occupa, infatti, afferisce ad imposte per l'anno 2015 (dichiarazione presentata nel 2016) e all'anno di imposta 2016 (dichiarazione presentata nel 2017): tutte pretese relative a redditi soggetti a “tassazione separata”.
L'art. 68 del D.L. 18/2020 (e successive mm. ed integrazioni) ha prorogato di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, c. 3, legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021: pertanto, i termini sono ripresi a decorrere dal 1 gennaio 2022.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate e del'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti, da distrarre in favore del Difensore costituito, di cui:
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate;
-euro 500,00 per l'Agenzia delle entrate riscossione: da distrarre in favore del Difensore.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ZI AR VA TE