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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2437/2021 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DISCA DENISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni dell'attrice:
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che, con i suoi comportamenti, l'avv. si è reso Controparte_1 responsabile di avere danneggiato la sig.ra , e, per l'effetto, condannare lo stesso al Parte_1 risarcimento dei danni materiali e morali dalla stessa subiti, quantificabili nella misura di €. 25.811,05, come di seguito determinati: Per la mancata azione giudiziaria nell'interesse dell'attrice, tesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive accertate alla data del 10.07.2008 (all. n. 6 dell'atto di citazione), come da istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria che ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione della giusto verbale n. 302/2008, quantificabili in CP_2
€ 11.068,71, di cui: a) somme dovute per ferie non godute €. 1.518,97 (€. 673,57 per l'anno 2006, €. 460,50 per l'anno 2007 ed €. 384,90 per l'anno 2008). b) somme dovute per lavoro straordinario €. 7.865,85 (€. 2.895,53 per l'anno 2006, €. 3.190,82 per l'anno 2007 ed €. 1.779,50 per l'anno 2008). pagina 1 di 6 c) somme dovute per il TFR €. 1.683,89 (€. 554,92 per l'anno 2006, €. 846,65 per l'anno 2007 ed €. 282,32. per l'anno 2008); d) somme dovute per il pagamento delle ultime due mensilità, non retribuite, dell'importo lordo di euro 1.121,17 cadauna (di cui mancano le buste-paga, non essendo mai state le stesse consegnate né le relative somme pagate), come da Lettera di Assunzione del 26 maggio 2006 intercorsa fra la
la sig.ra , per un totale di €. 2.242,34. CP_2 Parte_1 Per il risarcimento per i danni morali ed esistenziali subiti dalla sig.a a causa del Parte_1 mancato avvio della controversia di cui sopra: €. 12.500,00. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1
l'avvocato deducendo che: Controparte_1 lavorava alle dipendenze della dal 29.5.2006 con la mansione di apprendista CP_2 cassiera;
in data 26.6.2008 veniva illegittimamente licenziata senza ricevere quanto doveva ancora percepire;
tra gennaio 2007 ed aprile 2008 veniva gradualmente adibita a mansioni dequalificanti, veniva denigrata nella sua attività lavorativa e veniva fatta oggetto di diverse ed immotivate contestazioni cui faceva seguito, prima, la irrogazione di provvedimenti disciplinari e, infine, di un licenziamento disciplinare comunicatole il 26.6.2008; si rivolgeva all'avvocato per fare denunzia nei confronti dell'amministratore Controparte_1 delegato della e per impugnare il licenziamento che le era stato irrogato;
CP_2 rappresentava all'avvocato che i fatti che le erano stati addebitati dalla CP_1 CP_2 non corrispondevano a verità e non giustificavano l'adozione dei citati provvedimenti disciplinari, che erano stati la illegittima risposta della alle sue richieste;
CP_2
a seguito di tali fatti aveva sofferto, ed ancora soffriva, di crisi d'ansia, con gravi conseguenze sulla vita di relazione ed affettiva;
a seguito del licenziamento, l'avv. , in qualità di suo difensore, proponeva in data CP_1
10.7.2008 istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti della CP_2 tale tentativo di conciliazione in data 19.9.2008 aveva esito negativo;
l'avv. non dava successivamente inizio alla causa di lavoro, spiegando che per avviare CP_1 la causa c'era ancora tempo;
l'avv. , che l'aveva difesa in sede penale, non aveva poi iniziato la causa CP_1 giuslavoristica, lasciando scadere i termini per proporre il relativo giudizio;
di conseguenza, non era stato più possibile iniziare la causa di lavoro in quanto era intervenuta la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle mensilità non pagate, delle somme per ferie non godute, delle somme per le ore di lavoro straordinario, del TFR e delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni morali ed esistenziali;
in particolare, le somme dovute per ferie non godute erano pari ad € 1.518,97; le somme dovute per il lavoro straordinario effettuato erano pari ad € 7.865,85; le somme dovute per il TFR erano pari ad € 1.683,89; le somme dovute per gli ultimi due stipendi non pagati erano pari ad € 2.242,34; i danni morali ed esistenziali erano pari ad € 12.500,00; in data 27.1.2020 inviava al convenuto diffida con cui chiedeva di comunicarle la compagnia presso cui era assicurato per la responsabilità professionale ed il numero di polizza, affinché potesse chiedere direttamente alla compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni subiti;
nella stessa diffida avvisava il convenuto che, trascorso inutilmente il termine indicato, si sarebbe rivolta al COA di Siracusa per venire a conoscenza della compagnia presso cui era assicurato;
nella citata diffida, inoltre, comunicava all'avv. che, in caso di mancanza della CP_1 assicurazione per la responsabilità professionale, avrebbe risposto personalmente dei danni arrecati alla odierna attrice;
risultata vana la suddetta diffida, in data 15.12.2020 esperiva tentativo di mediazione che, tuttavia, aveva esito negativo a causa della ingiustificata assenza dell'avv. ; CP_1 pagina 3 di 6 in data 7.4.2021 inoltrava al convenuto a mezzo PEC invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
l'avv. non dava alcuna risposta. CP_1
Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare l'avv. al pagamento della Controparte_1 somma di € 25.811,05 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di risposta, l'avv. deducendo Controparte_1 che: si era sempre occupato di diritto penale e mai di diritto del lavoro;
entrava in contatto con l'attrice per il tramite del Sindacato Italiano – S.I. e la difendeva in due processi penali incardinati innanzi al Tribunale di Modica;
in entrambi i giudizi penali l'attrice veniva assolta con formula piena;
la non gli corrispondeva gli onorari per i due suddetti processi penali;
Pt_1 spiegava alla di essere specializzato in diritto penale e che per avviare una causa Pt_1 giuslavoristica nei confronti del precedente datore di lavoro doveva rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro;
l'attrice, per il tramite dell'avv. Ottaviano, gli chiedeva la documentazione in suo possesso;
non poteva accogliere l'invito alla conciliazione mandatogli dalla perché in quel Pt_1 periodo era impegnato ad accudire la madre in fin di vita, deceduta in data 28.4.2021; nessuna responsabilità poteva essergli addebitata in quanto egli aveva svolto il proprio mandato professionale con diligenza, facendo assolvere la nei processi penali, senza ricevere Pt_1 alcun compenso. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di riquantificare il quantum richiesto in quanto spropositato ed abnorme e di conseguenza chiedeva in via riconvenzionale di condannare la al pagamento delle parcelle non pagate, pari ad € Pt_1
11.951,19 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata chiedeva di compensare le somme richieste dall'attrice con le somme indicate nelle parcelle non pagate. La domanda avanzata dalla è infondata e deve pertanto essere rigettata. Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire
pagina 4 di 6 la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno. Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso Cass. n. 2638 del 2013:” La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”). Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato. All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Cass. Sez. III n. 24007/2024). Orbene, la responsabilità professionale di un avvocato per negligenza nello svolgimento di un mandato, sussiste solo se in base ad un giudizio di natura probabilistica si accerta che senza l'omissione o, in generale, senza la condotta negligente il risultato sperato dal cliente sarebbe stato conseguito. Nella specie l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio, su di lei gravante, di fornire elementi atti a consentire lo svolgimento della valutazione prognostica circa il probabile esito positivo dell'attività difensiva che l'avvocato avrebbe dovuto svolgere. CP_1
La responsabilità professionale del convenuto deve dunque essere esclusa in quanto la Pt_1 non ha dato prova del nesso causale tra l'inadempimento dell'avvocato e il danno da CP_1 lei patito, essendosi limitata ad allegare un tentativo obbligatorio di conciliazione non andato a buon fine e a richiedere una prova testimoniale su circostanze che nulla dimostrano in punto di nesso eziologico tra la condotta del convenuto e il danno. Il rigetto della domanda per mancanza di prova del nesso eziologico assorbe l'esame di ogni altra questione. Deve essere parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di condanna della al Pt_1 pagamento degli onorari di due processi penali in cui l'avvocato l'ha difesa. CP_1
Giova invero osservare che l'avv. non allega né quali siano i processi penali in cui ha CP_1 difeso l'attrice né quali attività abbia svolto, limitandosi a chiedere il pagamento delle parcelle per l'importo complessivo di € 11.951,19, senza produrre alcun documento. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2021: RIGETTA la domanda di . Parte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 09/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2437/2021 avente ad oggetto responsabilità professionale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DISCA DENISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni dell'attrice:
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che, con i suoi comportamenti, l'avv. si è reso Controparte_1 responsabile di avere danneggiato la sig.ra , e, per l'effetto, condannare lo stesso al Parte_1 risarcimento dei danni materiali e morali dalla stessa subiti, quantificabili nella misura di €. 25.811,05, come di seguito determinati: Per la mancata azione giudiziaria nell'interesse dell'attrice, tesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive accertate alla data del 10.07.2008 (all. n. 6 dell'atto di citazione), come da istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria che ha avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione della giusto verbale n. 302/2008, quantificabili in CP_2
€ 11.068,71, di cui: a) somme dovute per ferie non godute €. 1.518,97 (€. 673,57 per l'anno 2006, €. 460,50 per l'anno 2007 ed €. 384,90 per l'anno 2008). b) somme dovute per lavoro straordinario €. 7.865,85 (€. 2.895,53 per l'anno 2006, €. 3.190,82 per l'anno 2007 ed €. 1.779,50 per l'anno 2008). pagina 1 di 6 c) somme dovute per il TFR €. 1.683,89 (€. 554,92 per l'anno 2006, €. 846,65 per l'anno 2007 ed €. 282,32. per l'anno 2008); d) somme dovute per il pagamento delle ultime due mensilità, non retribuite, dell'importo lordo di euro 1.121,17 cadauna (di cui mancano le buste-paga, non essendo mai state le stesse consegnate né le relative somme pagate), come da Lettera di Assunzione del 26 maggio 2006 intercorsa fra la
la sig.ra , per un totale di €. 2.242,34. CP_2 Parte_1 Per il risarcimento per i danni morali ed esistenziali subiti dalla sig.a a causa del Parte_1 mancato avvio della controversia di cui sopra: €. 12.500,00. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1
l'avvocato deducendo che: Controparte_1 lavorava alle dipendenze della dal 29.5.2006 con la mansione di apprendista CP_2 cassiera;
in data 26.6.2008 veniva illegittimamente licenziata senza ricevere quanto doveva ancora percepire;
tra gennaio 2007 ed aprile 2008 veniva gradualmente adibita a mansioni dequalificanti, veniva denigrata nella sua attività lavorativa e veniva fatta oggetto di diverse ed immotivate contestazioni cui faceva seguito, prima, la irrogazione di provvedimenti disciplinari e, infine, di un licenziamento disciplinare comunicatole il 26.6.2008; si rivolgeva all'avvocato per fare denunzia nei confronti dell'amministratore Controparte_1 delegato della e per impugnare il licenziamento che le era stato irrogato;
CP_2 rappresentava all'avvocato che i fatti che le erano stati addebitati dalla CP_1 CP_2 non corrispondevano a verità e non giustificavano l'adozione dei citati provvedimenti disciplinari, che erano stati la illegittima risposta della alle sue richieste;
CP_2
a seguito di tali fatti aveva sofferto, ed ancora soffriva, di crisi d'ansia, con gravi conseguenze sulla vita di relazione ed affettiva;
a seguito del licenziamento, l'avv. , in qualità di suo difensore, proponeva in data CP_1
10.7.2008 istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti della CP_2 tale tentativo di conciliazione in data 19.9.2008 aveva esito negativo;
l'avv. non dava successivamente inizio alla causa di lavoro, spiegando che per avviare CP_1 la causa c'era ancora tempo;
l'avv. , che l'aveva difesa in sede penale, non aveva poi iniziato la causa CP_1 giuslavoristica, lasciando scadere i termini per proporre il relativo giudizio;
di conseguenza, non era stato più possibile iniziare la causa di lavoro in quanto era intervenuta la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle mensilità non pagate, delle somme per ferie non godute, delle somme per le ore di lavoro straordinario, del TFR e delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni morali ed esistenziali;
in particolare, le somme dovute per ferie non godute erano pari ad € 1.518,97; le somme dovute per il lavoro straordinario effettuato erano pari ad € 7.865,85; le somme dovute per il TFR erano pari ad € 1.683,89; le somme dovute per gli ultimi due stipendi non pagati erano pari ad € 2.242,34; i danni morali ed esistenziali erano pari ad € 12.500,00; in data 27.1.2020 inviava al convenuto diffida con cui chiedeva di comunicarle la compagnia presso cui era assicurato per la responsabilità professionale ed il numero di polizza, affinché potesse chiedere direttamente alla compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni subiti;
nella stessa diffida avvisava il convenuto che, trascorso inutilmente il termine indicato, si sarebbe rivolta al COA di Siracusa per venire a conoscenza della compagnia presso cui era assicurato;
nella citata diffida, inoltre, comunicava all'avv. che, in caso di mancanza della CP_1 assicurazione per la responsabilità professionale, avrebbe risposto personalmente dei danni arrecati alla odierna attrice;
risultata vana la suddetta diffida, in data 15.12.2020 esperiva tentativo di mediazione che, tuttavia, aveva esito negativo a causa della ingiustificata assenza dell'avv. ; CP_1 pagina 3 di 6 in data 7.4.2021 inoltrava al convenuto a mezzo PEC invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
l'avv. non dava alcuna risposta. CP_1
Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare l'avv. al pagamento della Controparte_1 somma di € 25.811,05 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di risposta, l'avv. deducendo Controparte_1 che: si era sempre occupato di diritto penale e mai di diritto del lavoro;
entrava in contatto con l'attrice per il tramite del Sindacato Italiano – S.I. e la difendeva in due processi penali incardinati innanzi al Tribunale di Modica;
in entrambi i giudizi penali l'attrice veniva assolta con formula piena;
la non gli corrispondeva gli onorari per i due suddetti processi penali;
Pt_1 spiegava alla di essere specializzato in diritto penale e che per avviare una causa Pt_1 giuslavoristica nei confronti del precedente datore di lavoro doveva rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro;
l'attrice, per il tramite dell'avv. Ottaviano, gli chiedeva la documentazione in suo possesso;
non poteva accogliere l'invito alla conciliazione mandatogli dalla perché in quel Pt_1 periodo era impegnato ad accudire la madre in fin di vita, deceduta in data 28.4.2021; nessuna responsabilità poteva essergli addebitata in quanto egli aveva svolto il proprio mandato professionale con diligenza, facendo assolvere la nei processi penali, senza ricevere Pt_1 alcun compenso. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di riquantificare il quantum richiesto in quanto spropositato ed abnorme e di conseguenza chiedeva in via riconvenzionale di condannare la al pagamento delle parcelle non pagate, pari ad € Pt_1
11.951,19 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata chiedeva di compensare le somme richieste dall'attrice con le somme indicate nelle parcelle non pagate. La domanda avanzata dalla è infondata e deve pertanto essere rigettata. Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento. Non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire
pagina 4 di 6 la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno. Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso Cass. n. 2638 del 2013:” La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”). Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato. All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Cass. Sez. III n. 24007/2024). Orbene, la responsabilità professionale di un avvocato per negligenza nello svolgimento di un mandato, sussiste solo se in base ad un giudizio di natura probabilistica si accerta che senza l'omissione o, in generale, senza la condotta negligente il risultato sperato dal cliente sarebbe stato conseguito. Nella specie l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio, su di lei gravante, di fornire elementi atti a consentire lo svolgimento della valutazione prognostica circa il probabile esito positivo dell'attività difensiva che l'avvocato avrebbe dovuto svolgere. CP_1
La responsabilità professionale del convenuto deve dunque essere esclusa in quanto la Pt_1 non ha dato prova del nesso causale tra l'inadempimento dell'avvocato e il danno da CP_1 lei patito, essendosi limitata ad allegare un tentativo obbligatorio di conciliazione non andato a buon fine e a richiedere una prova testimoniale su circostanze che nulla dimostrano in punto di nesso eziologico tra la condotta del convenuto e il danno. Il rigetto della domanda per mancanza di prova del nesso eziologico assorbe l'esame di ogni altra questione. Deve essere parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di condanna della al Pt_1 pagamento degli onorari di due processi penali in cui l'avvocato l'ha difesa. CP_1
Giova invero osservare che l'avv. non allega né quali siano i processi penali in cui ha CP_1 difeso l'attrice né quali attività abbia svolto, limitandosi a chiedere il pagamento delle parcelle per l'importo complessivo di € 11.951,19, senza produrre alcun documento. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2021: RIGETTA la domanda di . Parte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 09/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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