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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2368/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
RA LL, RE
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7849/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 07176202500001412000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1257/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente 1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria 07176202500001412000 notificato in data 19.2.25 relativo ad una cartella di pagamento n. 07120240041223667001 avente ad oggetto somme dovute a Società_1 spa e avviso di accertamento n. TF3020401683/2019 avente ad oggetto somme dovute per IVA 2014 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che il preavviso di iscrizione ipotecaria
è nullo per carenza di legittimazione in capo all'Agenzia Delle Entrate per la Riscossione di Napoli, per carenza di motivazione, per omessa notifica delle cartelle e avvisi sottostanti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento relativa a crediti di Società_1 spa, e il rigetto in relazione alle altre eccezioni.
All'odierna udienza la Corte letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, quanto al difetto di legittimazione attiva per incompetenza territoriale dell'Agenzia per la Riscossione di Napoli, che l'attività di riscossione è unica e con valenza nazionale in quanto le funzioni relative alla riscossione sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale.
Quanto al difetto di giurisdizione eccepito dall'Agenzia, sebbene il ricorrente, nelle memorie illustrative, abbia specificato di aver impugnato il preavviso limitatamente all'avviso di accertamento, dalla lettura del ricorso tale circostanza non emerge con chiarezza, in quanto nel corpo dell'impugnazione si fa sempre riferimento al preavviso di iscrizione come atto unico, e l'indicazione delle altre impugnazioni, sia della cartella che dello stesso preavviso di iscrizione -rispettivamente davanti al Tribunale di S. Maria C.V. ed al Tribunale di Nola-, non sono sufficienti a delimitare l'oggetto dell'impugnazione.
Pertanto, appare opportuno, e necessario, ribadire il difetto di giurisdizione di questa Corte, anche in considerazione dell'importo dei debiti verso Società_1 spa che appare particolarmente elevato - circa 156.000,00 euro-.
Passando, infine, alle eccezioni relative all'avviso di accertamento TF3020401683/2019, avente ad oggetto somme dovute per IVA 2014, si osserva che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia non risulta che l'atto sia stato regolarmente notificato, in quanto non può costituire prova certa di tale notifica l'estratto ruolo.
In assenza di prova in ordine alla regolare notifica dell'avviso di accertamento si deve ritenere che l'atto impugnato, che proprio su tale notifica si fonda potendo essere emesso esclusivamente in seguito alla definitività della pretesa tributaria, sia nullo.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione tributaria quanto ai crediti diversi dall'IVA; accoglie il ricorso limitatamente alla parte del preavviso che si fonda sul credito IVA e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
RA LL, RE
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7849/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 07176202500001412000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1257/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente 1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria 07176202500001412000 notificato in data 19.2.25 relativo ad una cartella di pagamento n. 07120240041223667001 avente ad oggetto somme dovute a Società_1 spa e avviso di accertamento n. TF3020401683/2019 avente ad oggetto somme dovute per IVA 2014 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che il preavviso di iscrizione ipotecaria
è nullo per carenza di legittimazione in capo all'Agenzia Delle Entrate per la Riscossione di Napoli, per carenza di motivazione, per omessa notifica delle cartelle e avvisi sottostanti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento relativa a crediti di Società_1 spa, e il rigetto in relazione alle altre eccezioni.
All'odierna udienza la Corte letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, quanto al difetto di legittimazione attiva per incompetenza territoriale dell'Agenzia per la Riscossione di Napoli, che l'attività di riscossione è unica e con valenza nazionale in quanto le funzioni relative alla riscossione sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale.
Quanto al difetto di giurisdizione eccepito dall'Agenzia, sebbene il ricorrente, nelle memorie illustrative, abbia specificato di aver impugnato il preavviso limitatamente all'avviso di accertamento, dalla lettura del ricorso tale circostanza non emerge con chiarezza, in quanto nel corpo dell'impugnazione si fa sempre riferimento al preavviso di iscrizione come atto unico, e l'indicazione delle altre impugnazioni, sia della cartella che dello stesso preavviso di iscrizione -rispettivamente davanti al Tribunale di S. Maria C.V. ed al Tribunale di Nola-, non sono sufficienti a delimitare l'oggetto dell'impugnazione.
Pertanto, appare opportuno, e necessario, ribadire il difetto di giurisdizione di questa Corte, anche in considerazione dell'importo dei debiti verso Società_1 spa che appare particolarmente elevato - circa 156.000,00 euro-.
Passando, infine, alle eccezioni relative all'avviso di accertamento TF3020401683/2019, avente ad oggetto somme dovute per IVA 2014, si osserva che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia non risulta che l'atto sia stato regolarmente notificato, in quanto non può costituire prova certa di tale notifica l'estratto ruolo.
In assenza di prova in ordine alla regolare notifica dell'avviso di accertamento si deve ritenere che l'atto impugnato, che proprio su tale notifica si fonda potendo essere emesso esclusivamente in seguito alla definitività della pretesa tributaria, sia nullo.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione tributaria quanto ai crediti diversi dall'IVA; accoglie il ricorso limitatamente alla parte del preavviso che si fonda sul credito IVA e compensa le spese.