Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2368
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli

    L'attività di riscossione è unica e con valenza nazionale, in quanto le funzioni relative alla riscossione sono state assegnate con il D.L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

    Non specificato nel dispositivo, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte si concentra sulla notifica e giurisdizione.

  • Accolto
    Omessa notifica delle cartelle e avvisi sottostanti

    La Corte ritiene che l'estratto ruolo non costituisca prova certa di notifica e che, in assenza di prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, l'atto impugnato sia nullo.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice adito

    La Corte ribadisce il difetto di giurisdizione, anche in considerazione dell'importo elevato dei debiti verso Società_1 spa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2368
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo