Articolo 57 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 56Articolo 58
Versione
4 aprile 1972
Art. 57.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1972, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate " spese obbligatorie e di ordine " del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972