CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2025, n. 35925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35925 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AL GA UP - 02/10/2025 R.G.N. 18132/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso presentato da: avverso la sentenza del 10/12/2021 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
RITENUTO IN FATTO 2. Avverso tale sentenza l’imputata propone appello, convertito in ricorso per cassazione.
2.2. Col secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
1. Il ricorso è inammissibile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35925 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GA AL Data Udienza: 02/10/2025 Tuttavia, questa Corte (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945 – 01; Sez. 3, n. 14720 del 13/03/2024, Tricomi, n.m.; Sez. 3, n. 29218 del 02/07/2025, Maiorano, n.m.) ha anche affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Laddove, invece, il mezzo di impugnazione abbia le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione processuale esperibile, in via astratta, di fronte al giudice prescelto, ed emerga in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come lo stesso appare dalla parte ricorrente, non entra in gioco la tematica relativa all'incompetenza del giudice adito, essendo questo astrattamente competente, ma esclusivamente la questione della inammissibilità del mezzo di impugnazione effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte ricorrente. In una tale fattispecie non viene, quindi, in discussione la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno nel caso concreto del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello.
3. E’ invece astrattamente ammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato;
la doglianza, tuttavia, in concreto è generica.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68
P.Q.M.
Così è deciso, 02/10/2025 Il Presidente VITO DI NICOLA
RITENUTO IN FATTO 2. Avverso tale sentenza l’imputata propone appello, convertito in ricorso per cassazione.
2.2. Col secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
1. Il ricorso è inammissibile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35925 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GA AL Data Udienza: 02/10/2025 Tuttavia, questa Corte (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945 – 01; Sez. 3, n. 14720 del 13/03/2024, Tricomi, n.m.; Sez. 3, n. 29218 del 02/07/2025, Maiorano, n.m.) ha anche affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Laddove, invece, il mezzo di impugnazione abbia le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione processuale esperibile, in via astratta, di fronte al giudice prescelto, ed emerga in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come lo stesso appare dalla parte ricorrente, non entra in gioco la tematica relativa all'incompetenza del giudice adito, essendo questo astrattamente competente, ma esclusivamente la questione della inammissibilità del mezzo di impugnazione effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte ricorrente. In una tale fattispecie non viene, quindi, in discussione la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno nel caso concreto del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello.
3. E’ invece astrattamente ammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato;
la doglianza, tuttavia, in concreto è generica.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68
P.Q.M.
Così è deciso, 02/10/2025 Il Presidente VITO DI NICOLA