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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difesa da
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004767665000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110050882029000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120031917789000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130019473564000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130081747374000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150050805634000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160078791438000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 24 giugno 2022 e le sei sottese cartelle esattoriali, lamentando la mancata notifica di queste ultime e la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata, sollevando, inoltre, eccezione di prescrizione delle pretese tributarie in contestazione. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, entrambe opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminandosi, anzitutto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, ne va rilevata la parziale fondatezza. Premesso che è stata documentalmente dimostrata (vedi relate in atti) la valida notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento, va, invero rilevato, che in ordine alle pretese rispettive, risultano notificate al ricorrente altre due intimazioni di pagamento, una in data 7 settembre 2016 e l'altra il 6 febbraio 2018. Tuttavia, la prima non può giovare alla parte resistente, considerato che., alla data della notifica dell'intimazione ( 24 giugno 2022), erano ormai irrimediabilmente decorsi i termini -rispettivamente triennale e quinquennale operanti nella specie, trattandosi di tasse automobilistiche e di tributi locali . Quanto alla seconda, soltanto la pretesa relativa alla TARSU 2012, oggetto della cartella n.29620130019473564000, può ritenersi legittima, non risultando, per essa, ancora decorso il termine di prescrizione di legge alla data di notifica dell'intimazione, contrariamente dovendosi concludere per le tasse automobilistiche oggetto delle altre cartelle. Il ricorso va, in definitiva, accolto ad eccezione della pretesa contenuta nella cartella sopra specificamente menzionata. Le spese vanno compensate, avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difesa da
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004767665000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110050882029000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120031917789000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130019473564000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130081747374000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150050805634000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160078791438000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 24 giugno 2022 e le sei sottese cartelle esattoriali, lamentando la mancata notifica di queste ultime e la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata, sollevando, inoltre, eccezione di prescrizione delle pretese tributarie in contestazione. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, entrambe opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminandosi, anzitutto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, ne va rilevata la parziale fondatezza. Premesso che è stata documentalmente dimostrata (vedi relate in atti) la valida notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento, va, invero rilevato, che in ordine alle pretese rispettive, risultano notificate al ricorrente altre due intimazioni di pagamento, una in data 7 settembre 2016 e l'altra il 6 febbraio 2018. Tuttavia, la prima non può giovare alla parte resistente, considerato che., alla data della notifica dell'intimazione ( 24 giugno 2022), erano ormai irrimediabilmente decorsi i termini -rispettivamente triennale e quinquennale operanti nella specie, trattandosi di tasse automobilistiche e di tributi locali . Quanto alla seconda, soltanto la pretesa relativa alla TARSU 2012, oggetto della cartella n.29620130019473564000, può ritenersi legittima, non risultando, per essa, ancora decorso il termine di prescrizione di legge alla data di notifica dell'intimazione, contrariamente dovendosi concludere per le tasse automobilistiche oggetto delle altre cartelle. Il ricorso va, in definitiva, accolto ad eccezione della pretesa contenuta nella cartella sopra specificamente menzionata. Le spese vanno compensate, avuto riguardo all'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Palermo, 27 gennaio 2026.