Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2021, proposto da
AE e AN AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Ilaria Marini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
nei confronti
LA AR, ME IN, KO IS, rappresentati e difesi dagli avvocati Josef Mottillo, Francesco Michelotti, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento che ha accolto l’istanza di condono edilizio n° 86/0942, intestato al germano LA AR e da questi mai accettato e ritirato, anche previo accertamento della sussistenza della modificazione della destinazione d'uso dei suoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi, di LA AR e di ME IN e di KO IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. LO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
I Sig.ri AR AE e AN, premesso: 1) di essere proprietari di fabbricati e terreni posti in Poggibonsi a poca distanza di altre costruzioni appartenenti al Sig. LA AR e agli altri controinteressati; 2) di essere venuti a conoscenza che i manufatti di proprietà dei vicini sono stati sanati mediante condono rilasciato nel 2013 a seguito di visure catastali e ricerche di archivio eseguite nel 2020 da un tecnico di loro fiducia e di aver avuto contezza del contenuto della sanatoria solo dopo aver presentato apposita istanza di accesso agli atti.
Tutto ciò premesso i ricorrenti, ritenendo di essere legittimati in forza della vicinitas, impugnano il provvedimento di condono edilizio.
Il ricorso è irricevibile.
Vero che la giurisprudenza amministrativa ha in passato affermato che i termini per la impugnativa da parte dei vicini dei condoni riferiti ad immobili abusivi già presenti sul territorio decorre dalla piena conoscenza degli stessi a prescindere dalla avvenuta pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.
Più di recente è tuttavia emerso un orientamento pretorio che, muovendo dall’esigenza di riequilibrare gli interessi di chi agisce in giudizio con la stabilità delle situazioni giuridiche consolidatesi nel tempo, ha affermato che nei casi in cui l’opera abusiva è visibile esiste un onere del vicino di attivarsi tempestivamente con istanza di accesso per verificare la presenza di eventuali istanze di condono dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile (Cds, VI, 1241/2024; 6996/2024).
Nel caso di specie è pacifico: a) che il condono impugnato aveva ad oggetto interi fabbricati, ancorchè di ridotte dimensioni, la cui presenza ai ricorrenti, proprio in forza dell’invocato rapporto di vicinitas, non poteva essere ignota; c) che l’istanza di accesso agli atti è stata presentata a distanza di sette anni dal rilascio del condono impugnato e quindi dopo il decorso di un ampio arco temporale durante il quale i Sig.ri AR AE e AN pur avendo contezza della presenza dei manufatti contestati non hanno svolto alcuna indagine volta ad appurare l’esistenza e la legittimità degli atti di sanatoria che li hanno legittimati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna i ricorrenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese legali che si liquidano nella misura di Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IA CC, Presidente
LO DI, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LO DI | OB IA CC |
IL SEGRETARIO