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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OT CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368047867916 BOLLO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 268064135990 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria provinciale di Varese annullare l'accertamento esecutivo n.
368047867916 e l'ingiunzione n. 22- 268064135990 e accogliere con sentenza il presente ricorso in adesione ai motivi in esso indicati. Ritenendosi da accogliere il ricorso, qualora gli Enti non si costituiscano in giudizio, ovvero entro venti giorni liberi prima dell'udienza di merito. Ciò in quanto sia la Cassazione che la Corte
Costituzionale hanno statuito la perentorietà del termine. Si producono in tal senso sentenza Cassazione, sez. Tributaria n. 1771 del 30.01.2004 e 09.01.2004 n. 138; e ordinanza della Corte Costituzionale del
07.04.2006 n. 144 . Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, delle quali, sin da ora, si chiede la distrazione.
Resistente: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l' “avviso di mancato pagamento” numero 368047867916 relativo al “bollo auto” dell'anno 2023 e l'ingiunzione di pagamento numero 22-268064135990 relativa al “bollo auto” 2022; atti questi riguardanti entrambi l'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, in particolare, deduceva un suo “legittimo affidamento” derivante dall'asserito accoglimento dell'istanza di esenzione avanzata con decorrenza 1 gennaio 2019 e chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
La Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale di questa Corte indicando come competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in ragione della sede di esso ente impositore. Rilevava, inoltre che l'atto relativo all'annualità 2023 è un avviso bonario, come tale non impugnabile.
Nel merito, poi, deduceva che l'esenzione invocata in ricorso, concessa in ragione della disabilità della figlia della ricorrente, Nominativo_1, era stata revocata in quanto dalla documentazione fiscale nella disponibilità dell'ente impositore il soggetto disabile non risultava a carico della ricorrente.
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte formulata da parte resistente è fondata e va accolta.
L'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 546/1992 dispone, infatti, che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che hanno sede della loro circoscrizione.”.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte essendo competente per territorio la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Tenuto conto dell'esito del giudizio che non ha affrontato il merito della questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OT CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368047867916 BOLLO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 268064135990 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria provinciale di Varese annullare l'accertamento esecutivo n.
368047867916 e l'ingiunzione n. 22- 268064135990 e accogliere con sentenza il presente ricorso in adesione ai motivi in esso indicati. Ritenendosi da accogliere il ricorso, qualora gli Enti non si costituiscano in giudizio, ovvero entro venti giorni liberi prima dell'udienza di merito. Ciò in quanto sia la Cassazione che la Corte
Costituzionale hanno statuito la perentorietà del termine. Si producono in tal senso sentenza Cassazione, sez. Tributaria n. 1771 del 30.01.2004 e 09.01.2004 n. 138; e ordinanza della Corte Costituzionale del
07.04.2006 n. 144 . Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, delle quali, sin da ora, si chiede la distrazione.
Resistente: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l' “avviso di mancato pagamento” numero 368047867916 relativo al “bollo auto” dell'anno 2023 e l'ingiunzione di pagamento numero 22-268064135990 relativa al “bollo auto” 2022; atti questi riguardanti entrambi l'autovettura targata Targa_1
La ricorrente, in particolare, deduceva un suo “legittimo affidamento” derivante dall'asserito accoglimento dell'istanza di esenzione avanzata con decorrenza 1 gennaio 2019 e chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
La Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale di questa Corte indicando come competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano in ragione della sede di esso ente impositore. Rilevava, inoltre che l'atto relativo all'annualità 2023 è un avviso bonario, come tale non impugnabile.
Nel merito, poi, deduceva che l'esenzione invocata in ricorso, concessa in ragione della disabilità della figlia della ricorrente, Nominativo_1, era stata revocata in quanto dalla documentazione fiscale nella disponibilità dell'ente impositore il soggetto disabile non risultava a carico della ricorrente.
Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte formulata da parte resistente è fondata e va accolta.
L'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 546/1992 dispone, infatti, che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che hanno sede della loro circoscrizione.”.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte essendo competente per territorio la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Tenuto conto dell'esito del giudizio che non ha affrontato il merito della questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 il Giudice
Dott. Carmelo Leotta