Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
18.09.2024 nella causa avente n. 1725/2023 R.G.;
causa pendente tra:
Parte 1 C.F. 1 elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Via Zecca n. 7, presso lo studio dell'avv. Gabriele D'Ottavio dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ATTORE
E
,con sede legale e Direzione Generale in Via Altiero Controparte 1
Spinelli n. 30, 00157 - Roma, (C.F. P.IVA 1 ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in P.zza Carlo Bilotti 24 Cosenza, presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Greco dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONVENUTA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_2
TEMPORE, C.f.: P.IVA 2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'opponente con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte ha riassunto il merito dell'opposizione esperita ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del g.e.,
34/2020 e, conseguentemente, disposto lo svincolo delle somme pignorate presso il terzo Contr in virtù di titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza n. 43/2013 del Cont al pagamento dei Tribunale di Reggio Calabria che ha condannato la debitrice contributi Pt 2 nei confronti del sig. Pt_1
Nell'ordinanza cautelare del 17.04.2023 si legge che il g.e. ha fondato le ragioni del proprio diniego sul presupposto dell'entrata in vigore dell'art. 2 n. 3 bis del decreto-legge
8.11.2022 n. 169 tenuto conto della natura non risarcitoria del credito azionato dall'opponente.
La norma da ultimo citata nel testo modificato con la 1. di conversione 16.12.2022 n. 196,
invero, disponeva quanto segue: "In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro".
A fondamento della domanda de qua l'opponente ha dedotto “l'attuale inoperatività del cd. blocco dei pignoramenti, in quanto la relativa legge ha perduto la propria efficacia con la scadenza del termine del 31.12.2023".
Per tali ragioni l'opponente ha domandato la revoca della sospensione della procedura esecutiva ed il riconoscimento del diritto del creditore di pignorare tutte le somme di
,Cont pertinenza dell' giacenti presso il terzo pignorato sino alla data di accertamento (“Voglia
l'ecc.mo Tribunale adito, revocare la sospensione della procedura esecutiva, ed in accoglimento della opposizione dichiarare il diritto del creditore procedente di pignorare tutte
Cont le somme di pertinenza dell debitrice giacenti presso il terzo pignorato dalla data del pignoramento sino alla data di accertamento, con particolare riferimento ai crediti diversi dai finanziamenti regionali, che, previo accertamento dell'obbligo, dovranno assegnarsi allo stesso creditore procedente ed a quelli intervenuti, in relazione al quale profilo si ribadiscono le istanze di estensione del pignoramento nonché tutte le altre richieste come sopra formulate;
con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi in favor del procuratore costituito"). Contr In data 18.12.2023 si è costituita domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
Inoltre, il terzo opposto eccepisce il carattere irreversibile dell'ordinanza di improcedibilità
("ogni caso l'ordinanza impugnata ha già ricevuto integrale esecuzione ai fini dello svincolo delle somme pignorate, con tutto ciò che ne consegue rispetto alla successiva pubblicazione della sentenza favorevole all'opponente, in ragione "dall'efficacia irreversibile” della chiusura anticipata del processo esecutivo e del cessato dovere del terzo di custodire le somme pignorate ex art. 546 c.p.c.”). Cont L è rimasta contumace nonostante la notifica regolare.
§ 2. La causa è stata prima rimessa al Presidente di Sezione in quanto vi era l'incompatibilità ex art. 186 bis disp. att. c.p.c. e con ordinanza assegnata al nuovo giudice istruttore.
Il Giudice, all'udienza del 06.03.2024, verificata la ritualità del contraddittorio, ritenendo la causa matura per la decisione ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice si è riservato per la decisione.
La causa è istruita solo documentalmente.
§ 3. L'opposizione de qua rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
§ 4. Preliminarmente si precisa che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea "sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr.
12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost." sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Come detto sopra il provvedimento con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva già iniziata è basato proprio sull' art 2 n. 3 bis del D.L.
8.11.2022 n.
169 così come modificato con la 1. di conversione 16.12.2022 n. 196. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 114/2024 (la Corte costituzionale, infatti, ha affermato che: "L'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022,
come convertito, ponendo per la durata di un anno il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilendo per lo stesso tempo l'inefficacia dei pignoramenti già attuati, ha così di fatto svuotato di effettività i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie debitrici, incidendo significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza controbilanciare tali effetti processuali con risorse e disposizioni di carattere sostanziale che potessero garantire in sede concorsuale il soddisfacimento dei crediti oggetto dei titoli esecutivi azionati. In tal senso, la disposizione censurata contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori commerciali delle aziende sanitarie, nonché con l'art. 111, secondo comma, Cost., avendo il legislatore creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento delle posizioni processuali delle parti, esentando quella pubblica dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria."). Cont per far valere Ne discende che il creditore può legittimamente agire nei confronti dell il credito di cui al titolo esecutivo giudiziale.
Con riferimento alle domande connesse all'accertamento del rapporto obbligatorio Cont Contr sussistente tra ed all'assegnazione delle somme si precisa che le stesse non e possono essere esaminate in questa sede in quanto di competenza del giudice dell'esecuzione.
§ 5. Le spese devono essere compensate tenuto conto dello Ius superveniens.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
RICONOSCE il diritto del creditore procedente di agire in executivis nei confronti
•
Cont dell' per il soddisfacimento del credito di cui alla sentenza n. 43/2013 del
Tribunale di Reggio Calabria;
REVOCA l'ordinanza del 17.04.2023 nonché l'ordinanza di improcedibilità emesse
•
dal g.e.;
• RIGETTA le altre domande;
• COMPENSA le spese di lite;
• DICHIARA la contumacia dell' CP 2
Reggio Calabria, 16/01/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone