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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38516 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA LU nato a [...] il [...] De CA IL nato a [...] il [...] DU NI IO nato a [...] il [...] UA CO nato a [...] il [...] Comune Di Corigliano avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD OL che ha concluso per il rigetto del ricorso di ZA LU e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, in relazione alla posizione di De CA IL, DU NI IO, UA CO e del responsabile civile. L'avvocato Zagarese Giovanni del Foro di Castrovillari è presente sia in qualità di difensore di fiducia delle parti civili US AD e AS LE sia in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Zagarese Aldo, stesso Foro, difensore della parte civile US SS, come da delega ex art. 102 cod.proc.pen., depositata in udienza. Il difensore presente non concordando con le conclusioni del Procuratore generale, dopo aver esposto le relative argomentazioni, chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38516 Anno 2025 Presidente: NA IA Relatore: MA LI Data Udienza: 20/11/2025 2 In difesa del responsabile civile Comune di Corigliano - AN è presente l'avvocato Bruno Giovanni del Foro di Castrovillari il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento e concordando con le conclusioni del Procuratore generale chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In difesa del ricorrente ZA LU è presente l'avvocato Carratelli Nicola del Foro di Cosenza il quale, dopo aver esposto i punti salienti dei motivi di doglianza, insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa il 17/01/2024 dal Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LU ZA, NI IO DU, IL De CA e CO UA in ordine al reato previsto dall’art.589 cod.pen., in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
ha contestualmente confermato le statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado e con le quali i suddetti imputati, in solido con il responsabile civile Comune di Corigliano, erano stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili AD US, LE AS e SS US, da liquidarsi in separato giudizio, con fissazione di una provvisionale di € 50.000,00 nei confronti di ciascuna di esse. Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestato agli imputati – oltre alla fattispecie prevista dagli artt. 434 e 449 cod.pen., in relazione alla quale era stata emessa pronuncia assolutoria - di avere colposamente cagionato il decesso di EL US;
in particolare, tale addebito era stato ascritto allo ZA nella propria veste di appaltatore del servizio di manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione siti nel territorio del predetto Comune e agli altri imputati quali responsabili pro tempore del relativo servizio di manutenzione presso l’amministrazione comunale, per avere omesso di adottare gli interventi necessari al fine di porre rimedio allo stato di precarietà e pericolosità di un palo della luce il quale, alla data del 30/01/2015, era rovinato verso il terreno cagionando il decesso della suddetta persona offesa, sopravvenuto il 07/10/2015. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto dallo ZA e teso a sottolineare l’assenza di correlazione tra accusa e sentenza per avere la stessa fatto riferimento a un atto (ovvero il capitolato d’appalto del 18/12/2003) non menzionato nel capo di imputazione, ritenendo non perfezionata una violazione dell’art.521 cod.proc.pen.; in punto di sussistenza della responsabilità omissiva, ha sottolineato che l’imputato era stato affidatario del 3 servizio di manutenzione del servizio di illuminazione pubblica all’interno del suddetto Comune per oltre venti anni e che, con determina del 19/01/2015, gli erano stati comunque affidati i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, gravando per tutto il periodo suddetto un obbligo di provvedere alla manutenzione nella sua interezza;
ha quindi rilevato che l’imputato non aveva provveduto alla necessaria messa in sicurezza dei sostegni del palo, con violazione della relativa disciplina convenzionale e, in particolare, dell’art.4 del capitolato di appalto, che prevedeva (al n.7) l’obbligo per la ditta appaltatrice di provvedere a tutti gli interventi urgenti e necessari al fine di eliminare le fonti di rischio per la pubblica incolumità. Ha osservato che non sussisteva dubbio sulla presenza del nesso di causalità tra le accertate condotte omissive e l’evento, in quanto lo stato di deterioramento del palo era pienamente noto al responsabile della ditta, escludendo che le condizioni atmosferiche della giornata (caratterizzata da forte vento) fossero tali da escludere il collegamento causale medesimo. In ordine alla posizione dei coimputati, ha osservato che sussisteva sicuramente la necessaria posizione di garanzia, in riferimento all’art.15 del capitolato, che prevedeva l’ipotesi di esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza della ditta appaltatrice rispetto ai propri obblighi, discendendone la presenza di un pieno obbligo di controllo e di sostituzione rispetto all’appaltatrice medesima;
osservando che tutti gli imputati avevano ricoperto la carica di responsabili del servizio di manutenzione, alternandosi dalla data del 20/01/2011 a quella del 31/12/2015 con la conseguenza che gli stessi, una volta insediati, avrebbero comunque avuto l’obbligo di effettuare una debita ricognizione dello stato del servizio e di prendere visione della corrispondenza intercorsa con la ditta appaltatrice, che più volte aveva segnalato lo stato di precaria manutenzione dell’impianto; ha altresì sottolineato che, pur avendo il perito evidenziato che il palo non era originariamente stato installato a regola d’arte, nondimeno lo stato di degrado del sostegno era tale da concretizzare il contestato profilo di responsabilità colposa. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i predetti imputati nonché il responsabile civile, tramite i rispettivi difensori. 2.1 Il ricorso di LU ZA si articola su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 42 e 590 cod.pen., nonché il conseguente vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio. 4 Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ascritto all’imputato, non l’omessa sostituzione del palo poi caduto (come da editto accusatorio e da sentenza di primo grado), bensì la violazione degli obblighi contrattuali in tema di messa in sicurezza dell’impianto, facendo riferimento alla determina del 19/01/2015, con cui il responsabile comunale del settore aveva asseritamente autorizzato la prosecuzione, da parte della ditta, dei compiti di manutenzione;
ha quindi dedotto che la relativa determina era stata invece emessa il 23/02/2015, in data successiva rispetto all’evento, ravvisandosi quindi un travisamento probatorio da parte della Corte territoriale;
esponendo che, dai due atti ivi menzionati, risultava che – alla data del sinistro – l’attività di manutenzione non risultava appaltata ad alcun soggetto. Ha esposto che, sulla base della perizia espletata in sede di incidente probatorio, l’unica attività idonea a scongiurare il pericolo di caduta era rappresentato dalla integrale sostituzione del palo, in quanto affetto da generici vizi costruttivi, intervento esulante dai limiti di competenza della ditta appaltatrice della manutenzione, con conseguente insussistenza della necessaria posizione di garanzia ed argomentando come il ricorrente avesse pienamente adempiuto rispetto agli obblighi di segnalazione dello stato di pericolo, a fronte dei quali l’unica fonte di responsabilità sarebbe stata da individuare nell’inerzia dei funzionari comunali. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.589 cod.pen., in relazione alla statuizione sul risarcimento del danno in favore delle parti civili. Ha dedotto che le considerazioni poste alla base del primo motivo dovevano condurre a dichiarare l’erroneità delle statuizioni risarcitorie disposte dai giudici di merito. 2.2 Il ricorso di IL De CA si articola su tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la motivazione della Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire in modo acritico le conclusioni del Tribunale senza considerare che difettavano i presupposti per riconoscere la necessaria posizione di garanzia in capo alla ricorrente, atteso che le segnalazioni sullo stato di pericolosità degli impianti erano pervenute anni prima rispetto all’evento ed erano generiche e non motivate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e dell’art.2697 cod.civ. in punto di principio del contraddittorio e di onere della prova. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto di confermare le statuizioni civili senza un adeguato accertamento probatorio in ordine al ruolo 5 dell’imputata e all’elemento soggettivo della colpa, non accertando se la stessa avesse avuto un effettivo potere decisionale in punto di manutenzione dei pali della pubblica illuminazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in riferimento all’art.578 cod.proc.pen., esponendo che la sentenza impugnata aveva confermato le statuizioni civili in assenza di una autonoma e puntuale verifica in ordine alla responsabilità dell’imputata. 2.3 Il ricorso proposto da NI IO DU si articola su tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, comma 2 e 113 del d.lgs. n.267/2000 e circa la posizione di garanzia. Ha dedotto che il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica era stato integralmente esternalizzato e che doveva ritenersi erronea l’argomentazione spesa dal giudice d’appello nella parte in cui aveva valorizzato la possibilità dell’ente locale di avvalersi dell’esecuzione d’ufficio; a tale proposito, ha osservato che la suddetta facoltà di surroga non eliminava il dato della integrale responsabilità della ditta in ordine alla manutenzione, con la conseguente insussistenza della dedotta posizione di garanzia, ritenendo carenti i necessari poteri di vigilanza. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico della colpa. Ha dedotto che le segnalazioni scritte, provenienti dalla ditta incaricata, in ordine alla situazione di pericolo, erano pervenute in periodi durante i quali il ricorrente non era responsabile del servizio di manutenzione;
evidenziando che nessuna delle segnalazioni suddette faceva riferimento specifico ai pali di cui si imponeva la sostituzione;
ritenendo, quindi, che non fosse ravvisabile una situazione di colpevole inerzia e che la sentenza impugnata avesse, di fatto, sanzionato un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Con il terzo motivo ha dedotto ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscibilità del pericolo, in contraddizione con le risultanze dell’incidente probatorio. Ha dedotto che, sulla base della perizia, gli interventi manutentivi non avrebbero potuto impedire il crollo in considerazione dei difetti strutturali dell’opera, rilevando tali conclusioni sulla suddetta conoscibilità del pericolo e sul nesso di causalità. 2.4 Il ricorso proposto da CO UA si articola su dieci motivi, alcuni dei quali prospettanti questioni reciprocamente sovrapponibili. 6 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 40, 43 e 589 cod.pen. in relazione all’attribuzione della posizione di garanzia. Ha dedotto che non era stata dimostrata, in capo al ricorrente, l’effettiva titolarità di un potere/dovere di impedire l’evento; ha dedotto che lo stesso aveva ricoperto il ruolo di responsabile della manutenzione per un periodo limitato senza mai ricevere alcun formale atto di consegna o segnalazione in ordine alla sussistenza di uno stato di pericolo, specificamente riferito all’impianto che aveva cagionato l’evento letale;
assumendo che, nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero finito per sanzionare una fattispecie di responsabilità oggettiva anche in considerazione della integrale esternalizzazione del servizio;
richiamando, sul punto, il precedente di questa Corte (Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018, Salzano, Rv. 273413) che aveva escluso la penale responsabilità di un dirigente comunale per il crollo di un palo di illuminazione pubblica in presenza della suddetta esternalizzazione e della previsione di un obbligo autonomo di intervento in capo al solo appaltatore. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.40 cod.pen. per il mancato accertamento del nesso causale. Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero male valutato la rilevanza causale dell’elemento esterno rappresentato dal forte vento presente nella giornata, contravvenendo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento del nesso causale, anche in considerazione del citato stato di difetto strutturale del palo in questione e dipendente da un vizio originario di installazione;
senza, altresì, prendere in esame le eventuali lacune nel successivo percorso sanitario della vittima. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in quanto illogica, contradditoria e apparente. In ordine al punto in cui la Corte territoriale aveva sottolineato l’onere degli imputati, una volta insediati, di effettuare una ricognizione dello stato del servizio e della corrispondenza pregressa, ha esposto che la Corte aveva omesso di indicare quale specifico documento avrebbe potuto porre il ricorrente a conoscenza del pericolo di crollo nonché se tale documento fosse presente nel periodo 2013/2014 e se altri dirigenti, prima di lui, avessero mai ritenuto necessario segnalare o intervenire su quel punto luce;
ritenendo non conferente il richiamo alla determina n.359/2014, indebitamente valutato dalla Corte come indice di conoscenza della pericolosità della rete da parte dell’imputato; ha quindi dedotto che il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omesso di specificare l’addebito di colpa effettivamente ravvisabile nei confronti del ricorrente, incorrendo nel vizio di motivazione apparente o comunque illogica. 7 Con il quarto motivo ha dedotto l’omessa valutazione di prove favorevoli e il travisamento della prova in ordine alla omessa valutazione di elementi decisivi. Ha dedotto che la Corte non avrebbe considerato le conclusioni del perito per cui un intervento tempestivo di manutenzione non avrebbe comunque evitato la caduta anche in considerazione delle eccezionali situazioni atmosferiche, avrebbe ignorato le prove testimoniali in ordine all’assenza di segnalazione specifiche, omesso l’analisi della documentazione amministrativa che avrebbe attestato la correttezza del comportamento del ricorrente e ignorato la cartella clinica incompleta e il decorso sanitario della vittima;
ha quindi dedotto il conseguente travisamento delle prove documentali e l’omessa valutazione di elementi istruttori a discarico. Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente individuato il profilo di colpa attribuito al ricorrente e la regola cautelare violata oltre alla condotta alternativa esigibile, ritenendo quindi che il giudice di appello avrebbe ascritto al ricorrente stesso la responsabilità dell’evento sulla sola base della sua posizione dirigenziale. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione dell’art.578 cod.proc.pen., per l’illegittima conferma delle statuizioni civili in assenza di accertamento della piena responsabilità del ricorrente. Ha dedotto che la motivazione doveva ritenersi carente in ordine all’accertamento del fatto e alla responsabilità, oltre a essere manchevole sotto il profilo dei presupposti della responsabilità extrapenale, in ordine alla prevenibilità dell’evento, al criterio di imputazione soggettiva e alla verifica della posizione di garanzia. Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’omessa motivazione sul nesso causale dal punto di vista medico- legale. Ha dedotto che il lasso temporale intercorso tra l’incidente e la morte della vittima avrebbero dovuto imporre un accertamento e una motivazione sulla progressione della vicenda dal punto di vista sanitario, essendo stata del tutto omessa la motivazione sul contenuto della cartella clinica e sull’esistenza di complicanze mediche. Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione del principio di affidamento e di colpevolezza personale. Ha esposto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna segnalazione in ordine alla situazione di rischio e che lo stesso non aveva poteri sostitutivi di 8 intervento, fondandosi quindi l’attribuzione di responsabilità sulla base esclusiva della sua posizione organica, in violazione dei principi derivanti dall’art.27 Cost. e del principio di affidamento sopra citato. Con il nono motivo ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento e la contraddittorietà della motivazione. Ha dedotto che, sul punto, erano richiamabili i principi dettati nella citata sentenza di questa Corte avente n.35684/2018 (imp. Salzano), nella quale era stato assolto un dirigente del Comune di Napoli per un evento derivante dalla caduta di un palo di illuminazione in ragione della integrale esternalizzazione del servizio di manutenzione a un soggetto privato;
avendo quindi la sentenza impugnata omesso di motivare sulle ragioni della permanenza della posizione di garanzia in capo al ricorrente. Con il decimo motivo ha dedotto il principio di non responsabilità derivante dalla esternalizzazione del servizio. Sempre in richiamo al citato precedente di questa Corte, ha dedotto che lo stesso avrebbe fissato dei principi direttamente rilevanti nel caso concreto, in base ai quali la verifica della posizione di garanzia non poteva prescindere dall’esame dei poteri effettivamente esercitabili da parte del dirigente, specificamente in assenza di segnalazioni puntuali sullo stato di pericolo e in presenza di una gestione operativa interamente affidata all’appaltatore. 2.5 Il ricorso del responsabile civile Comune di Corigliano/AN è articolato su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost. e l’assenza grafica della motivazione in ordine alla personalità della responsabilità penale e all’effetto devolutivo del contratto di concessione. Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli effetti derivanti dalla esternalizzazione del servizio di manutenzione, comportante l’assenza di qualsiasi potere di fatto in capo all’ente concedente, che aveva devoluto ogni onere e ogni potere di spesa all’appaltatore e mancando, quindi, qualsiasi argomentazione in ordine ai profili di negligenza addebitabili all’ente. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.40 cod.pen., degli artt. 27 e 111 Cost. e dell’art.578 cod.proc.pen., per non avere considerato altre cause di interruzione del nesso di causalità, quali il vento forte e gli interventi sanitari. Ha dedotto che la Corte territoriale, nel confermare le statuizioni civili, avrebbe omesso di considerare la valenza causale dei predetti fattori, nonostante 9 i principi applicabili in materia imponessero di ritenere perfezionata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, sottolineando le carenze dell’istruttoria e della conseguente valutazione motivazionale in punto delle suddette circostanze di fatto;
ritenendo che le omissioni motivazionali avessero, di fatto, ascritto all’ente un rischio eccentrico, in quanto esorbitante dall’area di influenza governata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dallo ZA e per l’annullamento con rinvio in ordine alla posizione degli altri ricorrenti. Le parti civili AD US, LE AS e AL US hanno depositato memoria scritta, nella quale hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto di tutti i ricorsi provvedendo a depositare successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. La difesa di LU ZA ha pure depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dallo ZA è inammissibile, mentre gli altri ricorsi vanno rigettati. 2. Va pregiudizialmente rilevato che l’impugnazione è stata proposta dagli imputati e dal responsabile civile in ordine al capo della sentenza che, nel ritenere estinto per intervenuta prescrizione il reato di omicidio colposo, ha confermato – ai sensi dell’art.578 cod.proc.pen. – la loro condanna generica al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili. Si verte, quindi, nella fattispecie prevista dall’art.574, comma 1, cod.proc.pen., ai sensi del quale «l’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno […]» anziché in quella regolata dal comma quarto dello stesso articolo e relativo all’estensione ai fini civili dell’impugnazione proposta avverso la condanna penale. Ciò posto, va quindi osservato che non si applica al presente procedimento il disposto dell’art.573, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto dall’art.33, comma 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e ai sensi del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle 10 questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in quanto la relativa disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della norma medesima (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). 3. Va altresì fatto necessario riferimento al tema dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte – come nel caso di specie – di un gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto. Sul punto la Corte territoriale, pur avendo dato atto della intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la decisione di primo grado in considerazione del calcolo dei periodi di sospensione, ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel processo. 3.1 La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata nel solco dell'insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, AN, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza delle Sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite, nella sentenza AN, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova». La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio operata secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. 3.2 La giurisprudenza delle Sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite del 2009 si è mossa nel solco del dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, 11 oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati, Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esaustività e completezza dello scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 del 11/4/2018, D.L., Rv. 273259; conf. Sez.
4 - n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497). A ulteriore precisazione, va quindi rammentato che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, AN, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento;
si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento"; rilevandosi che l'evidenza richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza 12 della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (in tal senso, Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). Diversamente, se l'imputato intende ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un'applicazione di tale principio, costante, vedasi, in ultimo Sez.
4. n. 22687 del 21/4/2023, Fratoni, n.m.). Evidentemente, in un sistema così congegnato, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.. Perciò, in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.3 Peraltro, nel predetto quadro interpretativo, si è inserita la sentenza 07/07/2021, n.182 della Corte Costituzionale (in G.U., serie speciale, del 04/08/2021), nella quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. In tale sede, la Corte Costituzionale – sulla base del tenore testuale dell’art.578 cod.proc.pen. – ha ritenuto che il punto nodale ai fini dell’affermazione di compatibilità dell’articolo con i principi costituzionali stia nel fatto che «Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma 13 incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Emergendo, quindi, che la natura civilistica dell’accertamento richiesto dall’art.578 cod.proc.pen. al giudice penale implica l’adozione – non del criterio della causalità penalistica fondata sulla regola di giudizio dell’alta probabilità logica (enunciata da Sez.U, n.30328 del 20/07/2002, Franzese, RV. 222138-01) – bensì del criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, in base al quale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (tema su cui, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e poi, da ultime, Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 34027 del 18/11/2022). Tanto quindi implicherebbe la regola di giudizio in base alla quale il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. – unico profilo oggetto del presente giudizio - e quindi a verificare la sussistenza dell'illecito civile, dovrà pertanto seguire il predetto criterio del "più probabile che non", sulla scorta di un principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739; Sez. 2, Ordinanza n. 6690 del 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216). 3.4 Sul tema si sono quindi pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte – investite dalla questione se «nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di 14 condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del "più probabile che non». In tale sede, il Collegio ha quindi ravvisato non esservi incompatibilità tra le due pronunce, affermando la persistente applicabilità dei principi dettati dalla sentenza AN in tutti i casi in cui il giudice dell’impugnazione sia comunque investito del profilo riguardante la penale responsabilità dell’imputato e – invece – di quelli dettati dalla sentenza della Consulta nel caso in cui il giudice debba conoscere dell’impugnazione ai soli effetti civili (Sez U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Avendo altresì le Sezioni Unite – nel percorso argomentativo – escluso che tale interpretazione possa porsi in contrasto con i principi dettati dalla Corte EDU in punto di rispetto del principio di presunzione di innocenza, affermando che «Nella giurisprudenza della Corte EDU non si rinvengono, in definitiva, affermazioni di principio dalle quali si possa desumere l'obbligo di applicazione della causa estintiva del reato con prevalenza rispetto alla pronuncia assolutoria all'interno del medesimo processo penale. All'azione civile di danno si è fatto riferimento solo per evidenziare l'obbligo delle autorità di non violare l'onore dell'autore del danno, ove prosciolto dall'accusa penale. La protezione giuridica offerta al diritto di difesa dell'imputato da Sez. U, AN si pone, d'altro canto, in diversa prospettiva rispetto alle garanzie che la Convenzione riconosce in funzione di tutela della presunzione d'innocenza e costituisce esplicazione del potere riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati parte di accordare, attraverso il diritto interno, ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica maggiore di quella che essa stessa attua (Corte EDU, 18/11/2021, NI c. Italia;
Corte EDU, 25/03/2021, Di NO e IN c. Italia, § 39)». Mentre, quanto alla prospettiva eurounitaria e in riferimento testo del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della sopra richiamata Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), le Sezioni Unite hanno escluso che i principi della sentenza AN, assicurando all’imputato la più ampia tutela dei propri diritti difensivi, possano ritenersi in contrasto con quelli in materia di presunzione di innocenza, proprio come precisati dalla Corte EDU. 15 Dovendosi quindi ritenere essere stata affermata la persistente applicabilità – in caso, come quello di specie, di giudizio di appello incardinato dall’imputato e finalizzato espressamente all’esclusione della propria responsabilità penale – la regola di giudizio della necessità di accertamento della responsabilità medesima sulla base del canone dell’oltre ragionevole dubbio;
criterio da ritenersi correttamente richiamati dalla Corte distrettuale nella parte in cui (punto n.4.1) ha ritenuto che non vi fossero elementi per addivenire a una sentenza di assoluzione degli imputati;
con successiva valutazione della sussistenza del reato quale fonte di obbligazioni sul piano risarcitorio sulla base della regola civilistica del “più probabile che non” sulla base delle regole processuali e probatorie del processo penale, (cfr. Sez. 4, n. 24300 del 25/06/2025, P., Rv. 288329). 4. Va quindi premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 5. Occorre quindi, per ragioni di pregiudizialità logica e atteso il tenore dei motivi di impugnazione, prendere le mosse dal tenore testuale degli atti di affidamento alla ditta individuale facente capo allo ZA del servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica. A tale proposito, come rilevato dal Tribunale, tra le parti era originariamente stato concluso – in data 18/09/1996 - un contratto di appalto del servizio di manutenzione ordinaria, con relativo capitolato, dal quale si evinceva che la fornitura e installazione degli impianti di illuminazione rientravano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, da eseguire previa segnalazione dell’appaltatore. Peraltro, sempre come indicato dal Tribunale, in data 18/12/2003 era stato approvato un nuovo capitolato di appalto, con il quale era stata eliminata la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendosi che la ditta avrebbe dovuto produrre una relazione mensile sullo stato della rete di pubblica illuminazione, eseguire tutti gli interventi di regolare tenuta degli impianti e provvedere alla loro revisione periodica, eliminare eventuali difetti di messa a terra 16 o di altro genere, fornire e installare gli organi illuminanti, fornire i materiali da sostituire. Come attestato dalla documentazione allegata al ricorso dello ZA e come desumibile dalla determinazione del responsabile di settore del 29/01/2015 (dichiarata esecutiva il 23/02/2015), era quindi stata disposta la continuazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla suddetta ditta, essendo il relativo contratto scaduto il 31/12/2014; conseguendone che la ditta medesima è stata titolare del servizio di manutenzione dal 1996 sino al 2014, con un solo periodo di interruzione determinato dall’affidamento del servizio ad altra ditta, dal gennaio 2013 al marzo 2014. Si verte quindi, in una fattispecie di esternalizzazione del servizio di manutenzione della rete pubblica di illuminazione;
ricordando che può parlarsi di esternalizzazione di un’attività di competenza della pubblica amministrazione allorquando questa decida di affidare a soggetti esterni (imprese private o società in house providing) la gestione operativa di servizi o attività, pur mantenendo la responsabilità pubblica del soddisfacimento del bisogno collettivo. 6. I due motivi di ricorso proposti dallo ZA (unitariamente esaminabili, contenendo il secondo la tautologica contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la conferma delle statuizioni risarcitorie) sono inammissibili in quanto estrinsecamente aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Parte ricorrente ha difatti dedotto, a fondamento dei motivi di impugnazione, l’insussistenza di alcun vincolo contrattuale nello specifico momento (30/01/2025) in cui si è verificato il crollo e, in ogni caso, l’insussistenza della facoltà di procedere in autonomia alla sostituzione del palo senza uno specifico assenso della stazione appaltante. Tali deduzioni, peraltro, sfuggono al necessario onere di raffronto con le analitiche argomentazioni spiegate, in particolare, dal giudice di primo grado. Specificamente, sulla base di argomentazioni congrue e immuni dal denunciato vizio di illogicità, il giudice di merito ha rilevato che lo ZA è stato titolare dei poteri di manutenzione – da considerarsi, sulla base del tenore letterale del capitolato speciale del 18/09/1996 e di quello del 18/12/2003, estesi tanto alla manutenzione ordinaria quanto a quella straordinaria – sin dalla conclusione del primo contratto di affidamento, con la conseguente sussistenza della relativa posizione di garanzia sub specie di quella comportante obblighi di controllo inerenti alla gestione di una potenziale fonte di pericolo per i terzi. Analizzando il contenuto, nello specifico, del capitolato allegato al contratto del 18/12/2003, il giudice di primo grado ha rilevato che lo stesso comportava 17 l’obbligo di eseguire gli interventi necessari per la regolare tenuta in efficienza degli impianti e di provvedere alla relativa revisione periodica nonché di fornire e installare gli organi illuminanti;
essendo altresì previsto che i danni nascenti da forza maggiore potevano individuarsi solo in quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’appaltatore non avesse comunque trascurato le ordinarie precauzioni, fermo restando l’obbligo di adottare le misure atte a evitare tali danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione. In tale quadro, il giudice di primo grado ha quindi osservato che, sulla base delle risultanze istruttorie, il pericolo di caduta era a piena conoscenza del responsabile della manutenzione il quale, in alcune occasioni, aveva segnalato lo stato di precarietà di vari pali presenti sulla rete di pubblica illuminazione, sollecitandone la pronta sostituzione in ragione della loro limitata possibilità di resistenza rispetto agli agenti atmosferici. Ne consegue che – individuata la regola cautelare, di fonte contrattuale nell’obbligo di protezione dei beni custoditi al fine di evitare danni a terzi – i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto perfezionata la relativa violazione;
atteso che, durante tutto il periodo di custodia della rete e della specifica res all’origine dell’evento letale, l’imputato non si è attivato in alcun modo al fine di eliminare la relativa fonte di pericolo, limitandosi ad alcune segnalazioni nei confronti dell’amministrazione comunale, tra l’altro (come sottolineato dal Tribunale) non risultate neanche rispettose del punto del capitolato che avrebbe imposto una dettagliata relazione mensile sullo stato della rete. In tale ottica, atteso il periodo in cui il rischio è stato gestito dal ricorrente e le concrete modalità di derivazione e di manifestazione del pericolo, non assume quindi alcuna rilevanza il dato in base al quale, per un breve periodo (coincidente con quello all’interno del quale si è verificato l’evento) lo ZA non fosse formalmente titolare delle funzioni di manutenzione. D’altra parte, in riferimento all’ulteriore argomentazione difensiva, la stessa pure non si confronta con il tenore delle sentenze di merito;
nelle quali è stato sottolineato che il capitolato speciale aveva attribuito alla ditta appaltatrice del servizio i poteri di intervenire al fine di eliminare le fonti di rischio e anche – come sottolineato dal Tribunale – mediante la sostituzione del palo. Elementi fattuali che smentiscono univocamente la lettura difensiva, esplicitata nell’esposizione del primo motivo, in base alla quale i poteri dell’appaltatore si sarebbero risolti in una mera attività di sollecitazione e segnalazione nei confronti degli uffici comunali;
lettura che, come sottolineato dalla Corte d’appello, è da ritenersi smentita anche dall’art.15 del capitolato che prevedeva, in caso di inadempienza dell’appaltatore, un potere di esecuzione d’ufficio degli interventi esterni. 18 Di conseguenza, le deduzioni difensive (compendiate alla pag.13 dell’impugnazione), in base alle quali lo ZA non fosse titolare di una posizione di garanzia al momento specifico dell’evento e non fosse ravvisabile alcuna violazione di regole cautelari, sono state coerentemente smentite da parte dei giudici di merito. In tale quadro, peraltro, risultano irrilevanti – e, di conseguenza, assorbite – le considerazioni inerenti alla riconducibilità della condizione di pericolosità del palo di illuminazione, non a eventi atmosferici esterni, bensì a vizi originari di costruzione, deduzione operata attraverso il richiamo alle conclusioni del perito nominato in sede di incidente probatorio. Difatti, le cause concretamente individuate dall’ausiliario per argomentare l’instabilità intrinseca della struttura - ovvero che il plinto da collocare alla base del palo fosse insufficiente al fine di sorreggere i carichi trasmessi – individuano un vizio, sia pure originario, la cui cura, manutenzione e rimedio, sulla base delle predette considerazioni, è stato comunque fatto rientrare dai giudici di merito – con motivazione priva di vizi di illogicità – nell’area del rischio governato dall’appaltatore in ragione del tenore testuale delle fonti contrattuali. 7. Passando all’esame della posizione dei ricorrenti De CA, DU e UA, funzionari comunali e responsabili del settore manutentivo nel periodo compreso tra il 20/01/2011 e il 31/12/2015 (essendosi alternati tra di loro in relazione ai vari periodi, come attestato da una certificazione acquisita agli atti nel corso del primo grado di giudizio), una doglianza comune alle impugnazioni proposte dai suddetti imputati riguarda l’effettiva sussistenza di una posizione di garanzia. Si verte, precisamente, nell’ambito del primo motivo articolato dalla difesa del De CA, nel primo motivo articolato dalla difesa del DU nonché di doglianza presente in alcune censure spiegate dalla difesa del UA ed esplicitate, in particolare, nel primo, nel terzo nonché nel nono e nel decimo motivo (tutti, di fatto, attinenti al predetto profilo di diritto attinente alla carenza del necessario obbligo di garanzia); nonché, nel primo motivo proposto dalla difesa della responsabile civile, fondato sull’effetto integralmente e asseritamente “devolutivo” della responsabilità per danni verso terzi da omessa manutenzione, derivante dalla conclusioni del contratto di appalto. Si tratta di censure che possono essere unitariamente esaminate in quanto, tutte, prendenti le mosse da una comune argomentazione giuridica e traente spunto dalla intervenuta “esternalizzazione” del servizio di manutenzione nei confronti di un’impresa privata;
la quale ha quindi dato luogo a una formula organizzatoria – individuabile in quella della concessione a terzi privati di un pubblico servizio, operata mediante una fattispecie contrattuale riconducibile 19 all’appalto – asseritamente idonea a trasferire sul terzo affidatario la complessiva gestione del rischio derivante dalla corretta manutenzione dei beni, pure se rientranti permanentemente nel patrimonio dell’ente, in modo da escludere la posizione di garanzia e anche a fare venire meno (come espressamente prospettato nel primo motivo articolato dalla difesa del UA) anche la sussistenza di un potere di vigilanza in capo all’amministrazione comunale. Secondo le difese, dopo la sottoscrizione del contratto, i funzionari del Comune non sarebbero stati più titolari di una posizione di garanzia e non si potrebbe sostenere, come fa la sentenza impugnata, che una tale posizione continuasse ad esistere solo perché i funzionari avevano il potere di sollecitare lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria, come dimostrato – specularmente – dalla citata facoltà di provvedere alle necessarie opere d’ufficio e in sostituzione dell’appaltatore. 8. I motivi sono infondati e tanto alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai doveri di vigilanza comunque ricadenti sui titolari di beni pubblici in caso di appalto a terzi dei lavori di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria. A tale scopo, vanno richiamati alcuni arresti espressi in sede di legittimità e specificamente riferiti agli obblighi facenti capo agli enti titolari di strade pubbliche ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e che, incidentalmente, prevede che gli stessi «allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi […]», con particolare riferimento alla fattispecie in cui il servizio di manutenzione sia stato, come nella fattispecie in esame, affidato a ditte private in conseguenza di un contratto di appalto. In particolare, già nell’arresto espresso da Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007, RO, Rv. 237772, questa Corte ha rilevato – in parte motiva – che, in caso di appalto, “il pubblico amministratore committente non perde, con la consegna dell'opera all'appaltatore, gli obblighi di custodia e di vigilanza, giacché conserva pur sempre un onere di controllo e di garanzia, che può essere fonte di responsabilità, in caso di inosservanza, allorquando ricorrano i seguenti presupposti: la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo […]. Ne deriva che il pubblico amministratore, avuta conoscenza della condizione di pericolo (nell'assolvimento degli obblighi di controllo a cui è tenuto) non può assumere un atteggiamento omissivo, a fronte della eventuale inerzia ovvero della impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell'appaltatore, ma, essendo del resto dotato di 20 poteri autoritativi, deve, o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato, per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l'uso dell'area pericolosa da parte dei privati”; conclusione poi ribadita da Sez. 4, n. 17010 del 29/03/2016, OR, Rv. 266548 e, più recentemente, da Sez. 4, n. 16754 del 21/02/2023, AL, Rv. 284564. Applicando tali principi al caso di specie e sulla base di considerazioni già sopra espresse, non appare dubbio che la sussistenza del potere di vigilanza – oltre a essere conseguenza dell’affidamento a terzi mediante lo strumento dell’appalto – fosse comunque univocamente desumibile dalle citate fonti contrattuali, atteso l’obbligo di relazione periodica imposto all’appaltatore sullo stato della rete pubblica di illuminazione e la possibilità, specificamente prevista in capo all’amministrazione comunale, di surrogarsi allo stesso appaltatore inadempiente ai propri obblighi mediante lo strumento dell’esecuzione di ufficio. 9. Deve qui essere affrontata anche la questione, posta dalla difesa del UA nell’ambito del primo, del nono e del decimo motivo di ricorso, di una desunta contrarietà dei principi affermati, sul punto, dai giudici di merito rispetto al citato precedente di questa Corte avente n. 35684/2018. I motivi sono infondati. La predetta sentenza, come dedotto dalla difesa, si riferiva a una fattispecie concreta sovrapponibile a quella in esame, in quanto riguardante un’imputazione di omicidio colposo ascritto al dirigente del servizio strade e pubblica illuminazione del Comune di Napoli in conseguenza del crollo di un palo, che aveva cagionato il decesso di un’utente dell’adiacente strada. Peraltro, il suddetto precedente era caratterizzato dalla presenza di un contratto di appalto del servizio di manutenzione che – contrariamente a quelli esaminati nella presente sede – trasferiva integralmente in capo all’appaltatore la responsabilità per danni derivanti a terzi dall’omessa attuazione delle opere di manutenzione, prevedendo che l'amministrazione si intendesse esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che derivassero da mancata o errata esecuzione delle attività dell’appalto. 10. Risolta, pertanto, per effetto dell’infondatezza dei predetti motivi di ricorso, la questione attinente alla sussistenza di un obbligo di garanzia in capo ai funzionari comunali, occorre quindi esaminare i profili di doglianza attinenti alla effettiva violazione, da parte di questi, delle connesse regole cautelari e la conseguente sussistenza della contestata responsabilità colposa. 21 Si tratta, in particolare, del secondo (e, pure, evidentemente generico) motivo proposto dalla difesa della De CA, del secondo motivo proposto dalla difesa del DU, del quarto e del quinto motivo proposto dalla difesa del UA, di fatto attinenti alla dedotta assenza di una violazione di regole cautelari. Va quindi premesso che, nella fattispecie concreta in esame e sempre richiamando la parte motiva della citata sentenza RO, la responsabilità colposa del funzionario si ravvisa quando sussista, in capo al titolare del potere di vigilanza, la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo. In particolare, i funzionari suddetti (con specifico riferimento al DU e al UA) hanno sostenuto di non essere stati posti in condizione di ovviare alle oggettive deficienze manutentive degli impianti – e, in particolare, del palo in questione – in quanto non adeguatamente notiziati da parte dell’appaltatore, in assenza di effettiva segnalazione in ordine allo stato del palo medesimo;
argomentando, di conseguenza, che i giudici di merito sarebbero giunti a un giudizio di colpevolezza sulla sola base della posizione rivestita e del conseguente obbligo di garanzia, in tal modo sanzionando gli imputati, in modo non consentito, per una sorta di responsabilità oggettiva. I motivi sono complessivamente infondati. A tale proposito, devono ulteriormente essere richiamati i principi espressi dalle già richiamate sentenze RO, OR e AL. Dai quali si evince che il pubblico amministratore, avuta conoscenza della condizione di pericolo (nell'assolvimento degli obblighi di controllo a cui è tenuto) non può assumere un atteggiamento omissivo, a fronte della eventuale inerzia ovvero della impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell'appaltatore, ma, essendo del resto dotato di poteri autoritativi, deve, o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato, per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l'uso dell'area pericolosa da parte dei privati (poteri, come detto, specificamente attribuiti nel caso in esame da parte del capitolato speciale). Appaiono altresì irrilevanti le deduzioni (specificamente spiegate dalla difesa del DU e da quella del UA) in base alla quale, nei periodi di servizio concretamente ricoperti, non sarebbero giunte segnalazioni da parte dello ZA, in riferimento alla concreta collocazione temporale delle relative missive e di cui ha dato atto la sentenza di primo grado. Difatti, in relazione all’obbligo – risultante sulla base degli atti e come implicitamente rilevato dal Tribunale a pag.15 della sentenza, da ritenersi, di fatto, non adempiuto – imposto all’appaltatore di inviare una relazione mensile sullo 22 stato degli impianti, sarebbe stato preciso onere dei funzionari comunali quello di prendere diretta cognizione dello stato di manutenzione;
sul punto, può essere utilmente richiamato un ulteriore passaggio della sentenza RO, nella parte in cui questa ha rilevato che la violazione della regola cautelare è direttamente riconducibile proprio al mancato espletamento dei doverosi compiti di controllo, indipendentemente dalla datazione delle singole segnalazioni provenienti dall’appaltatore. A ciò aggiungendosi che non può considerarsi manifestamente illogica la conclusione della Corte territoriale in base alla quale, dato l’ambito di competenza attribuito, i singoli funzionari succedutisi nelle posizioni di garanzia avrebbero avuto l’onere di verificare specificamente lo stato effettivo di manutenzione dell’impiantistica pubblica anche mediante esame delle segnalazioni precedentemente inviate dall’appaltatore. Né d’altra parte, la violazione della regola cautelare può essere esclusa – come dedotto dal UA nell’ottavo motivo di ricorso – dall’applicazione dei principi in tema di incolpevole affidamento;
dovendosi fare riferimento al consolidato principio in base al quale in tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258127; Sez. 4, n. 24895 del 12/05/2021, Sonaglioni, Rv. 281487); ciò in quanto, in tema di omicidio colposo, allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263733). 11. Occorre quindi esaminare i motivi attinenti al profilo di prevedibilità ed evitabilità dell’evento verificatosi, in relazione ai principi in tema di nesso causale, in relazione al rapporto tra la condotta posta in violazione della regola cautelare e l’evento verificatosi (in relazione al tema della c.d. causalità della colpa) e se, quindi, questo abbia rappresentato un’effettiva concretizzazione della sfera di rischio governata dai predetti imputati. 23 Si verte, in particolare, nell’ambito di deduzioni spiegate nel secondo e nel quarto motivo articolato dalla difesa del UA (pure, come detto, anche attinente alla sussistenza della violazione di regole cautelari) oltre che nel settimo dello stesso ricorso, nonché nel terzo motivo articolato dalla difesa del DU e nel secondo motivo articolato dal responsabile civile. Va quindi premesso che, specificamente nel suddetto quarto motivo, la difesa del UA ha sollevato una questione attinente al difetto di logicità della sentenza per effetto di travisamento probatorio, in particolare richiamando gli esiti dell’accertamento peritale, la documentata assenza di segnalazioni specifiche ricollegabili al periodo di servizio effettuato dal ricorrente e la corretta tenuta della documentazione amministrativa oltre che la omessa valutazione delle condizioni atmosferiche e della condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la vittima dalla data dell’evento sino a quella del decesso. Deve altresì osservarsi, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, che il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme ", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) 24 dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 12. Ciò premesso, le considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento sono da considerarsi non manifestamente illogiche, oltre che coerenti con le risultanze processuali, in modo da escludere qualsiasi profilo di travisamento. 12.1 In particolare, i giudici di merito, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, hanno accertato che l'evento è riconducibile alla condotta degli agenti (causalità della condotta), ribadendo più volte che il comportamento omissivo dei prevenuti, sopra descritto, era stato causa determinante dell'incidente, perché se gli stessi avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, ovvero avessero adempiuto all'obbligo di controllo gravante sui medesimi, avrebbero provveduto a riscontrare lo stato di precarietà del palo di illuminazione e quindi sollecitato l’appaltatore a provvedere alla messa in sicurezza ovvero alla sua sostituzione, eventualmente potendo provvedere d’ufficio a tali adempimenti. Risultando, quindi, pienamente logica la valutazione dei giudici di merito in punto di evitabilità dell’evento sul piano del giudizio controfattuale. 12.2 Come detto, i suddetti ricorrenti si sono soffermati – proprio in punto di evitabilità dell’evento - sulla dedotta causalità esclusiva da attribuire al fattore atmosferico, sottolineando la sussistenza del forte vento presente nel giorno dell’incidente e, quindi, di fatto deducendo un’ipotesi di sopravvenienza di una sequenza causale asseritamente ritenuta idonea a escludere la rilevanza della precedente omissione colposa. Sotto tale profilo, questa Corte – in ripetuti arresti – ha sottolineato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013); mentre, in una fattispecie concreta assimilabile a quella in esame, è stato ritenuto che nel caso di morte di un soggetto determinato dall'impatto con un ombrellone, posto a copertura di un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli, non costituisce caso fortuito idoneo a escludere la colpa del venditore un vento di forte intensità che non raggiunga un 25 grado tale da rendere l'evento naturale assolutamente imprevedibile (Sez. 4, n. 1500 del 17/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258482). Nel caso di specie, i giudici di merito, con valutazione fondata sui dati fattuali acquisiti al processo – e la cui revisione non è consentita in questa sede, in mancanza di elementi di palese illogicità della motivazione – hanno rilevato che, sulla base dei dati forniti dall’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) e dalla Protezione Civile, è emersa la sussistenza di un vento intenso ma da ritenere non idoneo, sulla base dei predetti principi, a causare di per se solo l’evento; dovendosi quindi ritenere del tutto congrua la valutazione della Corte d’appello, in base alla quale la manifestazione atmosferica avrebbe prodotto una mera accelerazione dell’evento medesimo ponendosi come solo concausa dello stesso. 12.3 Quanto alla valutazione dell’iter sanitario successivo all’evento (essendo la vittima deceduta otto mesi dopo il sinistro), deve rilevarsi che le argomentazioni dei suddetti ricorrenti sono di rango meramente oppositivo e non tali da prospettare alcuna effettiva censura di illogicità nel ragionamento seguito dai giudici di merito;
essendo, come rilevato dalla Corte territoriale, le deduzioni inerenti ad asseriti errori diagnostici e di cura rimaste al rango di mere prospettazioni astratte, secondo una valutazione sicuramente estensibile anche a quelle poste alla base dei motivi di ricorso per cassazione. Difatti, come rilevato dal giudice di prime cure, alcuna evidenza in tal senso era emerso nel corso dell’istruttoria e dalle relative acquisizioni documentali, dalle quali era emerso che l’urto subito in occasione del sinistro aveva causato alla vittima un trauma cranio-encefalico con sfondamento cranico e varie fratture vertebrali, ponendolo quindi già in condizioni inizialmente gravissime e che non consentivano, dal punto di vista del ragionamento inferenziale, di ritenere che il decesso potesse essere attribuito a eventi sopravvenuti ascrivibili a errori ovvero omissioni da parte dei sanitari. In ogni caso, va richiamato il consolidato principio in base al quale anche l'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente, ancorché di elevata gravità, non può comunque ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito;
ciò in quanto i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 – 02). 26 In presenza di tali deduzioni e del ravvisato carattere meramente oppositivo delle censure, rimangono quindi al rango di prospettazioni del tutto generiche quelle inerenti al mancato espletamento di una perizia medico-legale nella fase delle indagini ovvero del dibattimento. 13. Le considerazioni che precedono inducono al conseguente rigetto dei motivi inerenti a una dedotta violazione del disposto dell’art.578 cod.proc.pen. in punto di conferma delle statuizioni civili;
deduzioni, specificamente, formulate nel terzo motivo articolato dalla difesa del De CA e nel sesto motivo articolato dalla difesa del UA. Difatti, dopo avere rilevato l’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, la Corte territoriale – sulla base dell’implicita assenza di elementi per disporre un’assoluzione del merito in riferimento ai principi dettati dalla citata sentenza AN - ha proceduto a una analitica ricostruzione dei fatti sulla base dei quali deve ritenersi ampiamente soddisfatto l’onere motivazionale imposto in riferimento all’art.578 cod.proc.pen., in punto di rilevanza della condotta degli imputati sotto il profilo dell’illecito aquiliano e in ottemperanza alla regola di giudizio proprio della responsabilità civilistica. 14. In conclusione, il ricorso proposto dallo ZA va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi proposti dagli altri imputati e dal responsabile civile vanno rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Gli imputati e il responsabile civile vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ZA LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 27 ammende. Rigetta i ricorsi di De CA IL, DU NI IO, UA CO e del responsabile civile Comune di Corigliano-AN e condanna questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA IA NA
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RD OL che ha concluso per il rigetto del ricorso di ZA LU e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, in relazione alla posizione di De CA IL, DU NI IO, UA CO e del responsabile civile. L'avvocato Zagarese Giovanni del Foro di Castrovillari è presente sia in qualità di difensore di fiducia delle parti civili US AD e AS LE sia in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Zagarese Aldo, stesso Foro, difensore della parte civile US SS, come da delega ex art. 102 cod.proc.pen., depositata in udienza. Il difensore presente non concordando con le conclusioni del Procuratore generale, dopo aver esposto le relative argomentazioni, chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38516 Anno 2025 Presidente: NA IA Relatore: MA LI Data Udienza: 20/11/2025 2 In difesa del responsabile civile Comune di Corigliano - AN è presente l'avvocato Bruno Giovanni del Foro di Castrovillari il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento e concordando con le conclusioni del Procuratore generale chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In difesa del ricorrente ZA LU è presente l'avvocato Carratelli Nicola del Foro di Cosenza il quale, dopo aver esposto i punti salienti dei motivi di doglianza, insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa il 17/01/2024 dal Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LU ZA, NI IO DU, IL De CA e CO UA in ordine al reato previsto dall’art.589 cod.pen., in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
ha contestualmente confermato le statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado e con le quali i suddetti imputati, in solido con il responsabile civile Comune di Corigliano, erano stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili AD US, LE AS e SS US, da liquidarsi in separato giudizio, con fissazione di una provvisionale di € 50.000,00 nei confronti di ciascuna di esse. Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestato agli imputati – oltre alla fattispecie prevista dagli artt. 434 e 449 cod.pen., in relazione alla quale era stata emessa pronuncia assolutoria - di avere colposamente cagionato il decesso di EL US;
in particolare, tale addebito era stato ascritto allo ZA nella propria veste di appaltatore del servizio di manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione siti nel territorio del predetto Comune e agli altri imputati quali responsabili pro tempore del relativo servizio di manutenzione presso l’amministrazione comunale, per avere omesso di adottare gli interventi necessari al fine di porre rimedio allo stato di precarietà e pericolosità di un palo della luce il quale, alla data del 30/01/2015, era rovinato verso il terreno cagionando il decesso della suddetta persona offesa, sopravvenuto il 07/10/2015. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto dallo ZA e teso a sottolineare l’assenza di correlazione tra accusa e sentenza per avere la stessa fatto riferimento a un atto (ovvero il capitolato d’appalto del 18/12/2003) non menzionato nel capo di imputazione, ritenendo non perfezionata una violazione dell’art.521 cod.proc.pen.; in punto di sussistenza della responsabilità omissiva, ha sottolineato che l’imputato era stato affidatario del 3 servizio di manutenzione del servizio di illuminazione pubblica all’interno del suddetto Comune per oltre venti anni e che, con determina del 19/01/2015, gli erano stati comunque affidati i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, gravando per tutto il periodo suddetto un obbligo di provvedere alla manutenzione nella sua interezza;
ha quindi rilevato che l’imputato non aveva provveduto alla necessaria messa in sicurezza dei sostegni del palo, con violazione della relativa disciplina convenzionale e, in particolare, dell’art.4 del capitolato di appalto, che prevedeva (al n.7) l’obbligo per la ditta appaltatrice di provvedere a tutti gli interventi urgenti e necessari al fine di eliminare le fonti di rischio per la pubblica incolumità. Ha osservato che non sussisteva dubbio sulla presenza del nesso di causalità tra le accertate condotte omissive e l’evento, in quanto lo stato di deterioramento del palo era pienamente noto al responsabile della ditta, escludendo che le condizioni atmosferiche della giornata (caratterizzata da forte vento) fossero tali da escludere il collegamento causale medesimo. In ordine alla posizione dei coimputati, ha osservato che sussisteva sicuramente la necessaria posizione di garanzia, in riferimento all’art.15 del capitolato, che prevedeva l’ipotesi di esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza della ditta appaltatrice rispetto ai propri obblighi, discendendone la presenza di un pieno obbligo di controllo e di sostituzione rispetto all’appaltatrice medesima;
osservando che tutti gli imputati avevano ricoperto la carica di responsabili del servizio di manutenzione, alternandosi dalla data del 20/01/2011 a quella del 31/12/2015 con la conseguenza che gli stessi, una volta insediati, avrebbero comunque avuto l’obbligo di effettuare una debita ricognizione dello stato del servizio e di prendere visione della corrispondenza intercorsa con la ditta appaltatrice, che più volte aveva segnalato lo stato di precaria manutenzione dell’impianto; ha altresì sottolineato che, pur avendo il perito evidenziato che il palo non era originariamente stato installato a regola d’arte, nondimeno lo stato di degrado del sostegno era tale da concretizzare il contestato profilo di responsabilità colposa. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i predetti imputati nonché il responsabile civile, tramite i rispettivi difensori. 2.1 Il ricorso di LU ZA si articola su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 40, 42 e 590 cod.pen., nonché il conseguente vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio. 4 Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ascritto all’imputato, non l’omessa sostituzione del palo poi caduto (come da editto accusatorio e da sentenza di primo grado), bensì la violazione degli obblighi contrattuali in tema di messa in sicurezza dell’impianto, facendo riferimento alla determina del 19/01/2015, con cui il responsabile comunale del settore aveva asseritamente autorizzato la prosecuzione, da parte della ditta, dei compiti di manutenzione;
ha quindi dedotto che la relativa determina era stata invece emessa il 23/02/2015, in data successiva rispetto all’evento, ravvisandosi quindi un travisamento probatorio da parte della Corte territoriale;
esponendo che, dai due atti ivi menzionati, risultava che – alla data del sinistro – l’attività di manutenzione non risultava appaltata ad alcun soggetto. Ha esposto che, sulla base della perizia espletata in sede di incidente probatorio, l’unica attività idonea a scongiurare il pericolo di caduta era rappresentato dalla integrale sostituzione del palo, in quanto affetto da generici vizi costruttivi, intervento esulante dai limiti di competenza della ditta appaltatrice della manutenzione, con conseguente insussistenza della necessaria posizione di garanzia ed argomentando come il ricorrente avesse pienamente adempiuto rispetto agli obblighi di segnalazione dello stato di pericolo, a fronte dei quali l’unica fonte di responsabilità sarebbe stata da individuare nell’inerzia dei funzionari comunali. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.589 cod.pen., in relazione alla statuizione sul risarcimento del danno in favore delle parti civili. Ha dedotto che le considerazioni poste alla base del primo motivo dovevano condurre a dichiarare l’erroneità delle statuizioni risarcitorie disposte dai giudici di merito. 2.2 Il ricorso di IL De CA si articola su tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la motivazione della Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire in modo acritico le conclusioni del Tribunale senza considerare che difettavano i presupposti per riconoscere la necessaria posizione di garanzia in capo alla ricorrente, atteso che le segnalazioni sullo stato di pericolosità degli impianti erano pervenute anni prima rispetto all’evento ed erano generiche e non motivate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e dell’art.2697 cod.civ. in punto di principio del contraddittorio e di onere della prova. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto di confermare le statuizioni civili senza un adeguato accertamento probatorio in ordine al ruolo 5 dell’imputata e all’elemento soggettivo della colpa, non accertando se la stessa avesse avuto un effettivo potere decisionale in punto di manutenzione dei pali della pubblica illuminazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in riferimento all’art.578 cod.proc.pen., esponendo che la sentenza impugnata aveva confermato le statuizioni civili in assenza di una autonoma e puntuale verifica in ordine alla responsabilità dell’imputata. 2.3 Il ricorso proposto da NI IO DU si articola su tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, comma 2 e 113 del d.lgs. n.267/2000 e circa la posizione di garanzia. Ha dedotto che il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica era stato integralmente esternalizzato e che doveva ritenersi erronea l’argomentazione spesa dal giudice d’appello nella parte in cui aveva valorizzato la possibilità dell’ente locale di avvalersi dell’esecuzione d’ufficio; a tale proposito, ha osservato che la suddetta facoltà di surroga non eliminava il dato della integrale responsabilità della ditta in ordine alla manutenzione, con la conseguente insussistenza della dedotta posizione di garanzia, ritenendo carenti i necessari poteri di vigilanza. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico della colpa. Ha dedotto che le segnalazioni scritte, provenienti dalla ditta incaricata, in ordine alla situazione di pericolo, erano pervenute in periodi durante i quali il ricorrente non era responsabile del servizio di manutenzione;
evidenziando che nessuna delle segnalazioni suddette faceva riferimento specifico ai pali di cui si imponeva la sostituzione;
ritenendo, quindi, che non fosse ravvisabile una situazione di colpevole inerzia e che la sentenza impugnata avesse, di fatto, sanzionato un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Con il terzo motivo ha dedotto ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscibilità del pericolo, in contraddizione con le risultanze dell’incidente probatorio. Ha dedotto che, sulla base della perizia, gli interventi manutentivi non avrebbero potuto impedire il crollo in considerazione dei difetti strutturali dell’opera, rilevando tali conclusioni sulla suddetta conoscibilità del pericolo e sul nesso di causalità. 2.4 Il ricorso proposto da CO UA si articola su dieci motivi, alcuni dei quali prospettanti questioni reciprocamente sovrapponibili. 6 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 40, 43 e 589 cod.pen. in relazione all’attribuzione della posizione di garanzia. Ha dedotto che non era stata dimostrata, in capo al ricorrente, l’effettiva titolarità di un potere/dovere di impedire l’evento; ha dedotto che lo stesso aveva ricoperto il ruolo di responsabile della manutenzione per un periodo limitato senza mai ricevere alcun formale atto di consegna o segnalazione in ordine alla sussistenza di uno stato di pericolo, specificamente riferito all’impianto che aveva cagionato l’evento letale;
assumendo che, nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero finito per sanzionare una fattispecie di responsabilità oggettiva anche in considerazione della integrale esternalizzazione del servizio;
richiamando, sul punto, il precedente di questa Corte (Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018, Salzano, Rv. 273413) che aveva escluso la penale responsabilità di un dirigente comunale per il crollo di un palo di illuminazione pubblica in presenza della suddetta esternalizzazione e della previsione di un obbligo autonomo di intervento in capo al solo appaltatore. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.40 cod.pen. per il mancato accertamento del nesso causale. Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero male valutato la rilevanza causale dell’elemento esterno rappresentato dal forte vento presente nella giornata, contravvenendo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento del nesso causale, anche in considerazione del citato stato di difetto strutturale del palo in questione e dipendente da un vizio originario di installazione;
senza, altresì, prendere in esame le eventuali lacune nel successivo percorso sanitario della vittima. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in quanto illogica, contradditoria e apparente. In ordine al punto in cui la Corte territoriale aveva sottolineato l’onere degli imputati, una volta insediati, di effettuare una ricognizione dello stato del servizio e della corrispondenza pregressa, ha esposto che la Corte aveva omesso di indicare quale specifico documento avrebbe potuto porre il ricorrente a conoscenza del pericolo di crollo nonché se tale documento fosse presente nel periodo 2013/2014 e se altri dirigenti, prima di lui, avessero mai ritenuto necessario segnalare o intervenire su quel punto luce;
ritenendo non conferente il richiamo alla determina n.359/2014, indebitamente valutato dalla Corte come indice di conoscenza della pericolosità della rete da parte dell’imputato; ha quindi dedotto che il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omesso di specificare l’addebito di colpa effettivamente ravvisabile nei confronti del ricorrente, incorrendo nel vizio di motivazione apparente o comunque illogica. 7 Con il quarto motivo ha dedotto l’omessa valutazione di prove favorevoli e il travisamento della prova in ordine alla omessa valutazione di elementi decisivi. Ha dedotto che la Corte non avrebbe considerato le conclusioni del perito per cui un intervento tempestivo di manutenzione non avrebbe comunque evitato la caduta anche in considerazione delle eccezionali situazioni atmosferiche, avrebbe ignorato le prove testimoniali in ordine all’assenza di segnalazione specifiche, omesso l’analisi della documentazione amministrativa che avrebbe attestato la correttezza del comportamento del ricorrente e ignorato la cartella clinica incompleta e il decorso sanitario della vittima;
ha quindi dedotto il conseguente travisamento delle prove documentali e l’omessa valutazione di elementi istruttori a discarico. Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente individuato il profilo di colpa attribuito al ricorrente e la regola cautelare violata oltre alla condotta alternativa esigibile, ritenendo quindi che il giudice di appello avrebbe ascritto al ricorrente stesso la responsabilità dell’evento sulla sola base della sua posizione dirigenziale. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione dell’art.578 cod.proc.pen., per l’illegittima conferma delle statuizioni civili in assenza di accertamento della piena responsabilità del ricorrente. Ha dedotto che la motivazione doveva ritenersi carente in ordine all’accertamento del fatto e alla responsabilità, oltre a essere manchevole sotto il profilo dei presupposti della responsabilità extrapenale, in ordine alla prevenibilità dell’evento, al criterio di imputazione soggettiva e alla verifica della posizione di garanzia. Con il settimo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’omessa motivazione sul nesso causale dal punto di vista medico- legale. Ha dedotto che il lasso temporale intercorso tra l’incidente e la morte della vittima avrebbero dovuto imporre un accertamento e una motivazione sulla progressione della vicenda dal punto di vista sanitario, essendo stata del tutto omessa la motivazione sul contenuto della cartella clinica e sull’esistenza di complicanze mediche. Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione del principio di affidamento e di colpevolezza personale. Ha esposto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna segnalazione in ordine alla situazione di rischio e che lo stesso non aveva poteri sostitutivi di 8 intervento, fondandosi quindi l’attribuzione di responsabilità sulla base esclusiva della sua posizione organica, in violazione dei principi derivanti dall’art.27 Cost. e del principio di affidamento sopra citato. Con il nono motivo ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento e la contraddittorietà della motivazione. Ha dedotto che, sul punto, erano richiamabili i principi dettati nella citata sentenza di questa Corte avente n.35684/2018 (imp. Salzano), nella quale era stato assolto un dirigente del Comune di Napoli per un evento derivante dalla caduta di un palo di illuminazione in ragione della integrale esternalizzazione del servizio di manutenzione a un soggetto privato;
avendo quindi la sentenza impugnata omesso di motivare sulle ragioni della permanenza della posizione di garanzia in capo al ricorrente. Con il decimo motivo ha dedotto il principio di non responsabilità derivante dalla esternalizzazione del servizio. Sempre in richiamo al citato precedente di questa Corte, ha dedotto che lo stesso avrebbe fissato dei principi direttamente rilevanti nel caso concreto, in base ai quali la verifica della posizione di garanzia non poteva prescindere dall’esame dei poteri effettivamente esercitabili da parte del dirigente, specificamente in assenza di segnalazioni puntuali sullo stato di pericolo e in presenza di una gestione operativa interamente affidata all’appaltatore. 2.5 Il ricorso del responsabile civile Comune di Corigliano/AN è articolato su due motivi. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost. e l’assenza grafica della motivazione in ordine alla personalità della responsabilità penale e all’effetto devolutivo del contratto di concessione. Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli effetti derivanti dalla esternalizzazione del servizio di manutenzione, comportante l’assenza di qualsiasi potere di fatto in capo all’ente concedente, che aveva devoluto ogni onere e ogni potere di spesa all’appaltatore e mancando, quindi, qualsiasi argomentazione in ordine ai profili di negligenza addebitabili all’ente. Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.40 cod.pen., degli artt. 27 e 111 Cost. e dell’art.578 cod.proc.pen., per non avere considerato altre cause di interruzione del nesso di causalità, quali il vento forte e gli interventi sanitari. Ha dedotto che la Corte territoriale, nel confermare le statuizioni civili, avrebbe omesso di considerare la valenza causale dei predetti fattori, nonostante 9 i principi applicabili in materia imponessero di ritenere perfezionata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, sottolineando le carenze dell’istruttoria e della conseguente valutazione motivazionale in punto delle suddette circostanze di fatto;
ritenendo che le omissioni motivazionali avessero, di fatto, ascritto all’ente un rischio eccentrico, in quanto esorbitante dall’area di influenza governata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dallo ZA e per l’annullamento con rinvio in ordine alla posizione degli altri ricorrenti. Le parti civili AD US, LE AS e AL US hanno depositato memoria scritta, nella quale hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto di tutti i ricorsi provvedendo a depositare successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. La difesa di LU ZA ha pure depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dallo ZA è inammissibile, mentre gli altri ricorsi vanno rigettati. 2. Va pregiudizialmente rilevato che l’impugnazione è stata proposta dagli imputati e dal responsabile civile in ordine al capo della sentenza che, nel ritenere estinto per intervenuta prescrizione il reato di omicidio colposo, ha confermato – ai sensi dell’art.578 cod.proc.pen. – la loro condanna generica al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili. Si verte, quindi, nella fattispecie prevista dall’art.574, comma 1, cod.proc.pen., ai sensi del quale «l’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno […]» anziché in quella regolata dal comma quarto dello stesso articolo e relativo all’estensione ai fini civili dell’impugnazione proposta avverso la condanna penale. Ciò posto, va quindi osservato che non si applica al presente procedimento il disposto dell’art.573, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto dall’art.33, comma 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e ai sensi del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle 10 questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in quanto la relativa disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della norma medesima (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). 3. Va altresì fatto necessario riferimento al tema dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte – come nel caso di specie – di un gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto. Sul punto la Corte territoriale, pur avendo dato atto della intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la decisione di primo grado in considerazione del calcolo dei periodi di sospensione, ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito sulla scorta della costituzione della parte civile nel processo. 3.1 La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata nel solco dell'insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, AN, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza delle Sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite, nella sentenza AN, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova». La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio operata secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. 3.2 La giurisprudenza delle Sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite del 2009 si è mossa nel solco del dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, 11 oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 4855 del 7/1/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati, Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esaustività e completezza dello scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 del 11/4/2018, D.L., Rv. 273259; conf. Sez.
4 - n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497). A ulteriore precisazione, va quindi rammentato che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, AN, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento;
si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento"; rilevandosi che l'evidenza richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza 12 della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (in tal senso, Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). Diversamente, se l'imputato intende ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un'applicazione di tale principio, costante, vedasi, in ultimo Sez.
4. n. 22687 del 21/4/2023, Fratoni, n.m.). Evidentemente, in un sistema così congegnato, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.. Perciò, in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.3 Peraltro, nel predetto quadro interpretativo, si è inserita la sentenza 07/07/2021, n.182 della Corte Costituzionale (in G.U., serie speciale, del 04/08/2021), nella quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. In tale sede, la Corte Costituzionale – sulla base del tenore testuale dell’art.578 cod.proc.pen. – ha ritenuto che il punto nodale ai fini dell’affermazione di compatibilità dell’articolo con i principi costituzionali stia nel fatto che «Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma 13 incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Emergendo, quindi, che la natura civilistica dell’accertamento richiesto dall’art.578 cod.proc.pen. al giudice penale implica l’adozione – non del criterio della causalità penalistica fondata sulla regola di giudizio dell’alta probabilità logica (enunciata da Sez.U, n.30328 del 20/07/2002, Franzese, RV. 222138-01) – bensì del criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, in base al quale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (tema su cui, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e poi, da ultime, Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 34027 del 18/11/2022). Tanto quindi implicherebbe la regola di giudizio in base alla quale il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. – unico profilo oggetto del presente giudizio - e quindi a verificare la sussistenza dell'illecito civile, dovrà pertanto seguire il predetto criterio del "più probabile che non", sulla scorta di un principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739; Sez. 2, Ordinanza n. 6690 del 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216). 3.4 Sul tema si sono quindi pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte – investite dalla questione se «nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di 14 condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del "più probabile che non». In tale sede, il Collegio ha quindi ravvisato non esservi incompatibilità tra le due pronunce, affermando la persistente applicabilità dei principi dettati dalla sentenza AN in tutti i casi in cui il giudice dell’impugnazione sia comunque investito del profilo riguardante la penale responsabilità dell’imputato e – invece – di quelli dettati dalla sentenza della Consulta nel caso in cui il giudice debba conoscere dell’impugnazione ai soli effetti civili (Sez U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Avendo altresì le Sezioni Unite – nel percorso argomentativo – escluso che tale interpretazione possa porsi in contrasto con i principi dettati dalla Corte EDU in punto di rispetto del principio di presunzione di innocenza, affermando che «Nella giurisprudenza della Corte EDU non si rinvengono, in definitiva, affermazioni di principio dalle quali si possa desumere l'obbligo di applicazione della causa estintiva del reato con prevalenza rispetto alla pronuncia assolutoria all'interno del medesimo processo penale. All'azione civile di danno si è fatto riferimento solo per evidenziare l'obbligo delle autorità di non violare l'onore dell'autore del danno, ove prosciolto dall'accusa penale. La protezione giuridica offerta al diritto di difesa dell'imputato da Sez. U, AN si pone, d'altro canto, in diversa prospettiva rispetto alle garanzie che la Convenzione riconosce in funzione di tutela della presunzione d'innocenza e costituisce esplicazione del potere riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati parte di accordare, attraverso il diritto interno, ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica maggiore di quella che essa stessa attua (Corte EDU, 18/11/2021, NI c. Italia;
Corte EDU, 25/03/2021, Di NO e IN c. Italia, § 39)». Mentre, quanto alla prospettiva eurounitaria e in riferimento testo del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della sopra richiamata Direttiva U.E. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), le Sezioni Unite hanno escluso che i principi della sentenza AN, assicurando all’imputato la più ampia tutela dei propri diritti difensivi, possano ritenersi in contrasto con quelli in materia di presunzione di innocenza, proprio come precisati dalla Corte EDU. 15 Dovendosi quindi ritenere essere stata affermata la persistente applicabilità – in caso, come quello di specie, di giudizio di appello incardinato dall’imputato e finalizzato espressamente all’esclusione della propria responsabilità penale – la regola di giudizio della necessità di accertamento della responsabilità medesima sulla base del canone dell’oltre ragionevole dubbio;
criterio da ritenersi correttamente richiamati dalla Corte distrettuale nella parte in cui (punto n.4.1) ha ritenuto che non vi fossero elementi per addivenire a una sentenza di assoluzione degli imputati;
con successiva valutazione della sussistenza del reato quale fonte di obbligazioni sul piano risarcitorio sulla base della regola civilistica del “più probabile che non” sulla base delle regole processuali e probatorie del processo penale, (cfr. Sez. 4, n. 24300 del 25/06/2025, P., Rv. 288329). 4. Va quindi premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 5. Occorre quindi, per ragioni di pregiudizialità logica e atteso il tenore dei motivi di impugnazione, prendere le mosse dal tenore testuale degli atti di affidamento alla ditta individuale facente capo allo ZA del servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica. A tale proposito, come rilevato dal Tribunale, tra le parti era originariamente stato concluso – in data 18/09/1996 - un contratto di appalto del servizio di manutenzione ordinaria, con relativo capitolato, dal quale si evinceva che la fornitura e installazione degli impianti di illuminazione rientravano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, da eseguire previa segnalazione dell’appaltatore. Peraltro, sempre come indicato dal Tribunale, in data 18/12/2003 era stato approvato un nuovo capitolato di appalto, con il quale era stata eliminata la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendosi che la ditta avrebbe dovuto produrre una relazione mensile sullo stato della rete di pubblica illuminazione, eseguire tutti gli interventi di regolare tenuta degli impianti e provvedere alla loro revisione periodica, eliminare eventuali difetti di messa a terra 16 o di altro genere, fornire e installare gli organi illuminanti, fornire i materiali da sostituire. Come attestato dalla documentazione allegata al ricorso dello ZA e come desumibile dalla determinazione del responsabile di settore del 29/01/2015 (dichiarata esecutiva il 23/02/2015), era quindi stata disposta la continuazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla suddetta ditta, essendo il relativo contratto scaduto il 31/12/2014; conseguendone che la ditta medesima è stata titolare del servizio di manutenzione dal 1996 sino al 2014, con un solo periodo di interruzione determinato dall’affidamento del servizio ad altra ditta, dal gennaio 2013 al marzo 2014. Si verte quindi, in una fattispecie di esternalizzazione del servizio di manutenzione della rete pubblica di illuminazione;
ricordando che può parlarsi di esternalizzazione di un’attività di competenza della pubblica amministrazione allorquando questa decida di affidare a soggetti esterni (imprese private o società in house providing) la gestione operativa di servizi o attività, pur mantenendo la responsabilità pubblica del soddisfacimento del bisogno collettivo. 6. I due motivi di ricorso proposti dallo ZA (unitariamente esaminabili, contenendo il secondo la tautologica contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la conferma delle statuizioni risarcitorie) sono inammissibili in quanto estrinsecamente aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Parte ricorrente ha difatti dedotto, a fondamento dei motivi di impugnazione, l’insussistenza di alcun vincolo contrattuale nello specifico momento (30/01/2025) in cui si è verificato il crollo e, in ogni caso, l’insussistenza della facoltà di procedere in autonomia alla sostituzione del palo senza uno specifico assenso della stazione appaltante. Tali deduzioni, peraltro, sfuggono al necessario onere di raffronto con le analitiche argomentazioni spiegate, in particolare, dal giudice di primo grado. Specificamente, sulla base di argomentazioni congrue e immuni dal denunciato vizio di illogicità, il giudice di merito ha rilevato che lo ZA è stato titolare dei poteri di manutenzione – da considerarsi, sulla base del tenore letterale del capitolato speciale del 18/09/1996 e di quello del 18/12/2003, estesi tanto alla manutenzione ordinaria quanto a quella straordinaria – sin dalla conclusione del primo contratto di affidamento, con la conseguente sussistenza della relativa posizione di garanzia sub specie di quella comportante obblighi di controllo inerenti alla gestione di una potenziale fonte di pericolo per i terzi. Analizzando il contenuto, nello specifico, del capitolato allegato al contratto del 18/12/2003, il giudice di primo grado ha rilevato che lo stesso comportava 17 l’obbligo di eseguire gli interventi necessari per la regolare tenuta in efficienza degli impianti e di provvedere alla relativa revisione periodica nonché di fornire e installare gli organi illuminanti;
essendo altresì previsto che i danni nascenti da forza maggiore potevano individuarsi solo in quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’appaltatore non avesse comunque trascurato le ordinarie precauzioni, fermo restando l’obbligo di adottare le misure atte a evitare tali danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione. In tale quadro, il giudice di primo grado ha quindi osservato che, sulla base delle risultanze istruttorie, il pericolo di caduta era a piena conoscenza del responsabile della manutenzione il quale, in alcune occasioni, aveva segnalato lo stato di precarietà di vari pali presenti sulla rete di pubblica illuminazione, sollecitandone la pronta sostituzione in ragione della loro limitata possibilità di resistenza rispetto agli agenti atmosferici. Ne consegue che – individuata la regola cautelare, di fonte contrattuale nell’obbligo di protezione dei beni custoditi al fine di evitare danni a terzi – i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto perfezionata la relativa violazione;
atteso che, durante tutto il periodo di custodia della rete e della specifica res all’origine dell’evento letale, l’imputato non si è attivato in alcun modo al fine di eliminare la relativa fonte di pericolo, limitandosi ad alcune segnalazioni nei confronti dell’amministrazione comunale, tra l’altro (come sottolineato dal Tribunale) non risultate neanche rispettose del punto del capitolato che avrebbe imposto una dettagliata relazione mensile sullo stato della rete. In tale ottica, atteso il periodo in cui il rischio è stato gestito dal ricorrente e le concrete modalità di derivazione e di manifestazione del pericolo, non assume quindi alcuna rilevanza il dato in base al quale, per un breve periodo (coincidente con quello all’interno del quale si è verificato l’evento) lo ZA non fosse formalmente titolare delle funzioni di manutenzione. D’altra parte, in riferimento all’ulteriore argomentazione difensiva, la stessa pure non si confronta con il tenore delle sentenze di merito;
nelle quali è stato sottolineato che il capitolato speciale aveva attribuito alla ditta appaltatrice del servizio i poteri di intervenire al fine di eliminare le fonti di rischio e anche – come sottolineato dal Tribunale – mediante la sostituzione del palo. Elementi fattuali che smentiscono univocamente la lettura difensiva, esplicitata nell’esposizione del primo motivo, in base alla quale i poteri dell’appaltatore si sarebbero risolti in una mera attività di sollecitazione e segnalazione nei confronti degli uffici comunali;
lettura che, come sottolineato dalla Corte d’appello, è da ritenersi smentita anche dall’art.15 del capitolato che prevedeva, in caso di inadempienza dell’appaltatore, un potere di esecuzione d’ufficio degli interventi esterni. 18 Di conseguenza, le deduzioni difensive (compendiate alla pag.13 dell’impugnazione), in base alle quali lo ZA non fosse titolare di una posizione di garanzia al momento specifico dell’evento e non fosse ravvisabile alcuna violazione di regole cautelari, sono state coerentemente smentite da parte dei giudici di merito. In tale quadro, peraltro, risultano irrilevanti – e, di conseguenza, assorbite – le considerazioni inerenti alla riconducibilità della condizione di pericolosità del palo di illuminazione, non a eventi atmosferici esterni, bensì a vizi originari di costruzione, deduzione operata attraverso il richiamo alle conclusioni del perito nominato in sede di incidente probatorio. Difatti, le cause concretamente individuate dall’ausiliario per argomentare l’instabilità intrinseca della struttura - ovvero che il plinto da collocare alla base del palo fosse insufficiente al fine di sorreggere i carichi trasmessi – individuano un vizio, sia pure originario, la cui cura, manutenzione e rimedio, sulla base delle predette considerazioni, è stato comunque fatto rientrare dai giudici di merito – con motivazione priva di vizi di illogicità – nell’area del rischio governato dall’appaltatore in ragione del tenore testuale delle fonti contrattuali. 7. Passando all’esame della posizione dei ricorrenti De CA, DU e UA, funzionari comunali e responsabili del settore manutentivo nel periodo compreso tra il 20/01/2011 e il 31/12/2015 (essendosi alternati tra di loro in relazione ai vari periodi, come attestato da una certificazione acquisita agli atti nel corso del primo grado di giudizio), una doglianza comune alle impugnazioni proposte dai suddetti imputati riguarda l’effettiva sussistenza di una posizione di garanzia. Si verte, precisamente, nell’ambito del primo motivo articolato dalla difesa del De CA, nel primo motivo articolato dalla difesa del DU nonché di doglianza presente in alcune censure spiegate dalla difesa del UA ed esplicitate, in particolare, nel primo, nel terzo nonché nel nono e nel decimo motivo (tutti, di fatto, attinenti al predetto profilo di diritto attinente alla carenza del necessario obbligo di garanzia); nonché, nel primo motivo proposto dalla difesa della responsabile civile, fondato sull’effetto integralmente e asseritamente “devolutivo” della responsabilità per danni verso terzi da omessa manutenzione, derivante dalla conclusioni del contratto di appalto. Si tratta di censure che possono essere unitariamente esaminate in quanto, tutte, prendenti le mosse da una comune argomentazione giuridica e traente spunto dalla intervenuta “esternalizzazione” del servizio di manutenzione nei confronti di un’impresa privata;
la quale ha quindi dato luogo a una formula organizzatoria – individuabile in quella della concessione a terzi privati di un pubblico servizio, operata mediante una fattispecie contrattuale riconducibile 19 all’appalto – asseritamente idonea a trasferire sul terzo affidatario la complessiva gestione del rischio derivante dalla corretta manutenzione dei beni, pure se rientranti permanentemente nel patrimonio dell’ente, in modo da escludere la posizione di garanzia e anche a fare venire meno (come espressamente prospettato nel primo motivo articolato dalla difesa del UA) anche la sussistenza di un potere di vigilanza in capo all’amministrazione comunale. Secondo le difese, dopo la sottoscrizione del contratto, i funzionari del Comune non sarebbero stati più titolari di una posizione di garanzia e non si potrebbe sostenere, come fa la sentenza impugnata, che una tale posizione continuasse ad esistere solo perché i funzionari avevano il potere di sollecitare lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria, come dimostrato – specularmente – dalla citata facoltà di provvedere alle necessarie opere d’ufficio e in sostituzione dell’appaltatore. 8. I motivi sono infondati e tanto alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai doveri di vigilanza comunque ricadenti sui titolari di beni pubblici in caso di appalto a terzi dei lavori di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria. A tale scopo, vanno richiamati alcuni arresti espressi in sede di legittimità e specificamente riferiti agli obblighi facenti capo agli enti titolari di strade pubbliche ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e che, incidentalmente, prevede che gli stessi «allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi […]», con particolare riferimento alla fattispecie in cui il servizio di manutenzione sia stato, come nella fattispecie in esame, affidato a ditte private in conseguenza di un contratto di appalto. In particolare, già nell’arresto espresso da Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007, RO, Rv. 237772, questa Corte ha rilevato – in parte motiva – che, in caso di appalto, “il pubblico amministratore committente non perde, con la consegna dell'opera all'appaltatore, gli obblighi di custodia e di vigilanza, giacché conserva pur sempre un onere di controllo e di garanzia, che può essere fonte di responsabilità, in caso di inosservanza, allorquando ricorrano i seguenti presupposti: la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo […]. Ne deriva che il pubblico amministratore, avuta conoscenza della condizione di pericolo (nell'assolvimento degli obblighi di controllo a cui è tenuto) non può assumere un atteggiamento omissivo, a fronte della eventuale inerzia ovvero della impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell'appaltatore, ma, essendo del resto dotato di 20 poteri autoritativi, deve, o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato, per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l'uso dell'area pericolosa da parte dei privati”; conclusione poi ribadita da Sez. 4, n. 17010 del 29/03/2016, OR, Rv. 266548 e, più recentemente, da Sez. 4, n. 16754 del 21/02/2023, AL, Rv. 284564. Applicando tali principi al caso di specie e sulla base di considerazioni già sopra espresse, non appare dubbio che la sussistenza del potere di vigilanza – oltre a essere conseguenza dell’affidamento a terzi mediante lo strumento dell’appalto – fosse comunque univocamente desumibile dalle citate fonti contrattuali, atteso l’obbligo di relazione periodica imposto all’appaltatore sullo stato della rete pubblica di illuminazione e la possibilità, specificamente prevista in capo all’amministrazione comunale, di surrogarsi allo stesso appaltatore inadempiente ai propri obblighi mediante lo strumento dell’esecuzione di ufficio. 9. Deve qui essere affrontata anche la questione, posta dalla difesa del UA nell’ambito del primo, del nono e del decimo motivo di ricorso, di una desunta contrarietà dei principi affermati, sul punto, dai giudici di merito rispetto al citato precedente di questa Corte avente n. 35684/2018. I motivi sono infondati. La predetta sentenza, come dedotto dalla difesa, si riferiva a una fattispecie concreta sovrapponibile a quella in esame, in quanto riguardante un’imputazione di omicidio colposo ascritto al dirigente del servizio strade e pubblica illuminazione del Comune di Napoli in conseguenza del crollo di un palo, che aveva cagionato il decesso di un’utente dell’adiacente strada. Peraltro, il suddetto precedente era caratterizzato dalla presenza di un contratto di appalto del servizio di manutenzione che – contrariamente a quelli esaminati nella presente sede – trasferiva integralmente in capo all’appaltatore la responsabilità per danni derivanti a terzi dall’omessa attuazione delle opere di manutenzione, prevedendo che l'amministrazione si intendesse esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che derivassero da mancata o errata esecuzione delle attività dell’appalto. 10. Risolta, pertanto, per effetto dell’infondatezza dei predetti motivi di ricorso, la questione attinente alla sussistenza di un obbligo di garanzia in capo ai funzionari comunali, occorre quindi esaminare i profili di doglianza attinenti alla effettiva violazione, da parte di questi, delle connesse regole cautelari e la conseguente sussistenza della contestata responsabilità colposa. 21 Si tratta, in particolare, del secondo (e, pure, evidentemente generico) motivo proposto dalla difesa della De CA, del secondo motivo proposto dalla difesa del DU, del quarto e del quinto motivo proposto dalla difesa del UA, di fatto attinenti alla dedotta assenza di una violazione di regole cautelari. Va quindi premesso che, nella fattispecie concreta in esame e sempre richiamando la parte motiva della citata sentenza RO, la responsabilità colposa del funzionario si ravvisa quando sussista, in capo al titolare del potere di vigilanza, la conoscenza del pericolo, l'evitabilità dell'evento lesivo e l'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo. In particolare, i funzionari suddetti (con specifico riferimento al DU e al UA) hanno sostenuto di non essere stati posti in condizione di ovviare alle oggettive deficienze manutentive degli impianti – e, in particolare, del palo in questione – in quanto non adeguatamente notiziati da parte dell’appaltatore, in assenza di effettiva segnalazione in ordine allo stato del palo medesimo;
argomentando, di conseguenza, che i giudici di merito sarebbero giunti a un giudizio di colpevolezza sulla sola base della posizione rivestita e del conseguente obbligo di garanzia, in tal modo sanzionando gli imputati, in modo non consentito, per una sorta di responsabilità oggettiva. I motivi sono complessivamente infondati. A tale proposito, devono ulteriormente essere richiamati i principi espressi dalle già richiamate sentenze RO, OR e AL. Dai quali si evince che il pubblico amministratore, avuta conoscenza della condizione di pericolo (nell'assolvimento degli obblighi di controllo a cui è tenuto) non può assumere un atteggiamento omissivo, a fronte della eventuale inerzia ovvero della impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell'appaltatore, ma, essendo del resto dotato di poteri autoritativi, deve, o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato, per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l'uso dell'area pericolosa da parte dei privati (poteri, come detto, specificamente attribuiti nel caso in esame da parte del capitolato speciale). Appaiono altresì irrilevanti le deduzioni (specificamente spiegate dalla difesa del DU e da quella del UA) in base alla quale, nei periodi di servizio concretamente ricoperti, non sarebbero giunte segnalazioni da parte dello ZA, in riferimento alla concreta collocazione temporale delle relative missive e di cui ha dato atto la sentenza di primo grado. Difatti, in relazione all’obbligo – risultante sulla base degli atti e come implicitamente rilevato dal Tribunale a pag.15 della sentenza, da ritenersi, di fatto, non adempiuto – imposto all’appaltatore di inviare una relazione mensile sullo 22 stato degli impianti, sarebbe stato preciso onere dei funzionari comunali quello di prendere diretta cognizione dello stato di manutenzione;
sul punto, può essere utilmente richiamato un ulteriore passaggio della sentenza RO, nella parte in cui questa ha rilevato che la violazione della regola cautelare è direttamente riconducibile proprio al mancato espletamento dei doverosi compiti di controllo, indipendentemente dalla datazione delle singole segnalazioni provenienti dall’appaltatore. A ciò aggiungendosi che non può considerarsi manifestamente illogica la conclusione della Corte territoriale in base alla quale, dato l’ambito di competenza attribuito, i singoli funzionari succedutisi nelle posizioni di garanzia avrebbero avuto l’onere di verificare specificamente lo stato effettivo di manutenzione dell’impiantistica pubblica anche mediante esame delle segnalazioni precedentemente inviate dall’appaltatore. Né d’altra parte, la violazione della regola cautelare può essere esclusa – come dedotto dal UA nell’ottavo motivo di ricorso – dall’applicazione dei principi in tema di incolpevole affidamento;
dovendosi fare riferimento al consolidato principio in base al quale in tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258127; Sez. 4, n. 24895 del 12/05/2021, Sonaglioni, Rv. 281487); ciò in quanto, in tema di omicidio colposo, allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263733). 11. Occorre quindi esaminare i motivi attinenti al profilo di prevedibilità ed evitabilità dell’evento verificatosi, in relazione ai principi in tema di nesso causale, in relazione al rapporto tra la condotta posta in violazione della regola cautelare e l’evento verificatosi (in relazione al tema della c.d. causalità della colpa) e se, quindi, questo abbia rappresentato un’effettiva concretizzazione della sfera di rischio governata dai predetti imputati. 23 Si verte, in particolare, nell’ambito di deduzioni spiegate nel secondo e nel quarto motivo articolato dalla difesa del UA (pure, come detto, anche attinente alla sussistenza della violazione di regole cautelari) oltre che nel settimo dello stesso ricorso, nonché nel terzo motivo articolato dalla difesa del DU e nel secondo motivo articolato dal responsabile civile. Va quindi premesso che, specificamente nel suddetto quarto motivo, la difesa del UA ha sollevato una questione attinente al difetto di logicità della sentenza per effetto di travisamento probatorio, in particolare richiamando gli esiti dell’accertamento peritale, la documentata assenza di segnalazioni specifiche ricollegabili al periodo di servizio effettuato dal ricorrente e la corretta tenuta della documentazione amministrativa oltre che la omessa valutazione delle condizioni atmosferiche e della condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la vittima dalla data dell’evento sino a quella del decesso. Deve altresì osservarsi, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, che il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme ", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) 24 dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 12. Ciò premesso, le considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento sono da considerarsi non manifestamente illogiche, oltre che coerenti con le risultanze processuali, in modo da escludere qualsiasi profilo di travisamento. 12.1 In particolare, i giudici di merito, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, hanno accertato che l'evento è riconducibile alla condotta degli agenti (causalità della condotta), ribadendo più volte che il comportamento omissivo dei prevenuti, sopra descritto, era stato causa determinante dell'incidente, perché se gli stessi avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, ovvero avessero adempiuto all'obbligo di controllo gravante sui medesimi, avrebbero provveduto a riscontrare lo stato di precarietà del palo di illuminazione e quindi sollecitato l’appaltatore a provvedere alla messa in sicurezza ovvero alla sua sostituzione, eventualmente potendo provvedere d’ufficio a tali adempimenti. Risultando, quindi, pienamente logica la valutazione dei giudici di merito in punto di evitabilità dell’evento sul piano del giudizio controfattuale. 12.2 Come detto, i suddetti ricorrenti si sono soffermati – proprio in punto di evitabilità dell’evento - sulla dedotta causalità esclusiva da attribuire al fattore atmosferico, sottolineando la sussistenza del forte vento presente nel giorno dell’incidente e, quindi, di fatto deducendo un’ipotesi di sopravvenienza di una sequenza causale asseritamente ritenuta idonea a escludere la rilevanza della precedente omissione colposa. Sotto tale profilo, questa Corte – in ripetuti arresti – ha sottolineato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846; Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013); mentre, in una fattispecie concreta assimilabile a quella in esame, è stato ritenuto che nel caso di morte di un soggetto determinato dall'impatto con un ombrellone, posto a copertura di un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli, non costituisce caso fortuito idoneo a escludere la colpa del venditore un vento di forte intensità che non raggiunga un 25 grado tale da rendere l'evento naturale assolutamente imprevedibile (Sez. 4, n. 1500 del 17/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258482). Nel caso di specie, i giudici di merito, con valutazione fondata sui dati fattuali acquisiti al processo – e la cui revisione non è consentita in questa sede, in mancanza di elementi di palese illogicità della motivazione – hanno rilevato che, sulla base dei dati forniti dall’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) e dalla Protezione Civile, è emersa la sussistenza di un vento intenso ma da ritenere non idoneo, sulla base dei predetti principi, a causare di per se solo l’evento; dovendosi quindi ritenere del tutto congrua la valutazione della Corte d’appello, in base alla quale la manifestazione atmosferica avrebbe prodotto una mera accelerazione dell’evento medesimo ponendosi come solo concausa dello stesso. 12.3 Quanto alla valutazione dell’iter sanitario successivo all’evento (essendo la vittima deceduta otto mesi dopo il sinistro), deve rilevarsi che le argomentazioni dei suddetti ricorrenti sono di rango meramente oppositivo e non tali da prospettare alcuna effettiva censura di illogicità nel ragionamento seguito dai giudici di merito;
essendo, come rilevato dalla Corte territoriale, le deduzioni inerenti ad asseriti errori diagnostici e di cura rimaste al rango di mere prospettazioni astratte, secondo una valutazione sicuramente estensibile anche a quelle poste alla base dei motivi di ricorso per cassazione. Difatti, come rilevato dal giudice di prime cure, alcuna evidenza in tal senso era emerso nel corso dell’istruttoria e dalle relative acquisizioni documentali, dalle quali era emerso che l’urto subito in occasione del sinistro aveva causato alla vittima un trauma cranio-encefalico con sfondamento cranico e varie fratture vertebrali, ponendolo quindi già in condizioni inizialmente gravissime e che non consentivano, dal punto di vista del ragionamento inferenziale, di ritenere che il decesso potesse essere attribuito a eventi sopravvenuti ascrivibili a errori ovvero omissioni da parte dei sanitari. In ogni caso, va richiamato il consolidato principio in base al quale anche l'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente, ancorché di elevata gravità, non può comunque ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito;
ciò in quanto i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 – 02). 26 In presenza di tali deduzioni e del ravvisato carattere meramente oppositivo delle censure, rimangono quindi al rango di prospettazioni del tutto generiche quelle inerenti al mancato espletamento di una perizia medico-legale nella fase delle indagini ovvero del dibattimento. 13. Le considerazioni che precedono inducono al conseguente rigetto dei motivi inerenti a una dedotta violazione del disposto dell’art.578 cod.proc.pen. in punto di conferma delle statuizioni civili;
deduzioni, specificamente, formulate nel terzo motivo articolato dalla difesa del De CA e nel sesto motivo articolato dalla difesa del UA. Difatti, dopo avere rilevato l’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, la Corte territoriale – sulla base dell’implicita assenza di elementi per disporre un’assoluzione del merito in riferimento ai principi dettati dalla citata sentenza AN - ha proceduto a una analitica ricostruzione dei fatti sulla base dei quali deve ritenersi ampiamente soddisfatto l’onere motivazionale imposto in riferimento all’art.578 cod.proc.pen., in punto di rilevanza della condotta degli imputati sotto il profilo dell’illecito aquiliano e in ottemperanza alla regola di giudizio proprio della responsabilità civilistica. 14. In conclusione, il ricorso proposto dallo ZA va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi proposti dagli altri imputati e dal responsabile civile vanno rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Gli imputati e il responsabile civile vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ZA LU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 27 ammende. Rigetta i ricorsi di De CA IL, DU NI IO, UA CO e del responsabile civile Comune di Corigliano-AN e condanna questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA IA NA