Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2023, proposto da
Akka S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege a L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, via Buccio di Ranallo;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Chieti 11 luglio 2022 n. 231 pubblicata sull'Albo Pretorio in data 28 novembre 2022, avente ad oggetto “ PRUSST – La Città lineare della costa- Progetto 8/94- Zona C ”, trasmessa alla società ricorrente in data 5 dicembre 2022;
- del parere dell’Ufficio Pianificazione Territoriale-Piani complessi aree urbane della G.R.A. prot. 312797 del 22 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chieti e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IN LU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Akka s.r.l., odierna ricorrente è proprietaria di un’area di circa 47.250 mq sita nel Comune di Chieti, individuata nel registro catastale comunale al Foglio 33, particelle n. 5064 e n. 5066, e al Foglio 39, particella 48.
Tale area rientra nell’accordo di programma relativo al PRUSST “ La città Lineare della Costa ” stipulato tra la Regione Abruzzo e il Comune di Chieti in data 25 luglio 2011 e approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 5/2013.
La ricorrente espone che, dopo diversi solleciti inviati al Comune di Chieti affinché si giungesse alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, con deliberazione n. 231 dell’11 luglio 2022, avente ad oggetto “ PRUSST – La Città lineare della costa- Progetto 8/94- Zona C” Determinazioni, con cui il Comune di Chieti dava atto che “l’Accordo di Programma del 27.07.2011 relativo al PRUSST – La città lineare della Costa – Progetto 8/94 –Zona C ” il Consiglio Comunale dava atto che “ l'Accordo di Programma del 25.07.2011 relativo al "PRUSST - La Città lineare della Costa - Progetto 8/94 - Zona C" non è attuabile e che di conseguenza non è possibile stipulare la prevista Convenzione Urbanistica ”.
Avverso tale deliberazione, la società Akka s.r.l. ha proposto l’odierno ricorso.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza la Regione Abruzzo e il Comune di Chieti, instando per la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 10 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla udienza straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, parte ricorrente ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Per costante giurisprudenza, in caso di espressa dichiarazione di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892).
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Tenuto conto della definizione in rito della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR LO, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
IN LU, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IN LU | AR AR LO |
IL SEGRETARIO