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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2808 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Cavallin
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Damiano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 10.06.2023 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Aprilia (LT), in data 28.07.2013 e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli (il 22.10.2011), (il 17.12.2012) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(il 15.04.2015) - chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione
[...] personale dei coniugi, nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 20/02/2025, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. e delegava al Servizio sociale affidatario e al indagini sulla situazione Pt_2 familiare e dei minori.
Depositate le relazioni richieste, all'udienza del 20.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, rimetteva la causa in decisione al Collegio, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio.
*******
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Aprilia
(LT), in data 28.07.2013 (atto n. 57, parte I, anno 2013);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 11.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2808 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Cavallin
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Damiano
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 10.06.2023 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Aprilia (LT), in data 28.07.2013 e che dalla loro Controparte_1 unione erano nati i figli (il 22.10.2011), (il 17.12.2012) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(il 15.04.2015) - chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione
[...] personale dei coniugi, nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 20/02/2025, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. e delegava al Servizio sociale affidatario e al indagini sulla situazione Pt_2 familiare e dei minori.
Depositate le relazioni richieste, all'udienza del 20.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, rimetteva la causa in decisione al Collegio, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio.
*******
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, in atti meglio generalizzati, sposatisi in Aprilia
(LT), in data 28.07.2013 (atto n. 57, parte I, anno 2013);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 11.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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