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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14750/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. GOZZINI MONICA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SI UR
e
(c.f.: ) con l'avv. GOZZINI MONICA e l'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
SI UR
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La casa coniugale, sita in 25037 Pontoglio (BS), via Milano n. 5, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla sig.ra completa di tutti gli arredi ivi presenti, ove risiede con le Parte_1 figlie e;
Per_1 Persona_2
2) Affido condiviso della figlia minore, , con collocazione prevalente presso la madre Persona_2 ove manterrà la propria residenza;
in particolare i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, che riguardano la figlia minore relativamente Per_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé (doc. 9 – piano genitoriale).
3) Il padre potrà vedere e stare con la figlia minore, , quando lo desideri, previo Persona_2 accordo e nel rispetto degli impegni della stessa, nonché compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori.
4) Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia fino a quattro settimane anche non consecutive;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro la fine di giugno di ogni anno, il periodo ed il luogo ove trascorreranno la villeggiatura con la stessa;
si precisa, sin d'ora, che l'assegno di concorso al mantenimento delle figlie durante il mese di permanenza presso il padre per le vacanze estive verrà dal medesimo corrisposto nella misura del 50%. Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori e, sempre indicativamente, sette giorni a Natale e quattro a
Pasqua, compatibilmente con i turni lavorativi di ciascun genitore;
5) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento diretto delle figlie, onerando, altresì, il padre, signor , dell'obbligo di corrispondere a titolo di concorso Parte_2 nel mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non ancora Per_2 Per_1 autosufficiente, la complessiva somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, in ragione di € 200,00 ciascuna, mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra in essere presso Parte_1
l'Ufficio postale di Pontoglio (BS), entro i primi 20 giorni lavorativi di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
6) Le parti concordano sin d'ora che l'importo di € 400,00, come sopra concordato, sarà corrisposto fino a quando la figlia maggiorenne non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, con limite Per_1 temporale da determinarsi nel momento in cui la stessa avrà conseguito la propria busta paga a seguito della sua introduzione nel mondo del lavoro e il raggiungimento dell'autonomia economica.
Conseguentemente, da tale momento, il sig. sarà onerato del solo concorso al Parte_2 mantenimento della figlia minore in ragione di € 200,00 mensili, fino a che la stessa non Per_2 sarà maggiorenne ed avrà raggiunto la propria indipendenza economica.
7) Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia competeranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze.
8) I coniugi sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
dichiarano, altresì, di non avere più nulla cui pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione o titolo.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti d'identità e passaporto della figlia minore;
10) Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11) Spese di giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/08/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAZARA DEL VALLO (atto n. 140, Parte II, Serie A) e presso il registro dello stato civile di (atto n. 9, parte II, Serie B), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, Parte_3 alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minorenne e della figlia maggiorenne economicamente non indipendente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14750/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. GOZZINI MONICA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SI UR
e
(c.f.: ) con l'avv. GOZZINI MONICA e l'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
SI UR
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La casa coniugale, sita in 25037 Pontoglio (BS), via Milano n. 5, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla sig.ra completa di tutti gli arredi ivi presenti, ove risiede con le Parte_1 figlie e;
Per_1 Persona_2
2) Affido condiviso della figlia minore, , con collocazione prevalente presso la madre Persona_2 ove manterrà la propria residenza;
in particolare i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, che riguardano la figlia minore relativamente Per_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé (doc. 9 – piano genitoriale).
3) Il padre potrà vedere e stare con la figlia minore, , quando lo desideri, previo Persona_2 accordo e nel rispetto degli impegni della stessa, nonché compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori.
4) Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia fino a quattro settimane anche non consecutive;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro la fine di giugno di ogni anno, il periodo ed il luogo ove trascorreranno la villeggiatura con la stessa;
si precisa, sin d'ora, che l'assegno di concorso al mantenimento delle figlie durante il mese di permanenza presso il padre per le vacanze estive verrà dal medesimo corrisposto nella misura del 50%. Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori e, sempre indicativamente, sette giorni a Natale e quattro a
Pasqua, compatibilmente con i turni lavorativi di ciascun genitore;
5) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento diretto delle figlie, onerando, altresì, il padre, signor , dell'obbligo di corrispondere a titolo di concorso Parte_2 nel mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non ancora Per_2 Per_1 autosufficiente, la complessiva somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, in ragione di € 200,00 ciascuna, mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra in essere presso Parte_1
l'Ufficio postale di Pontoglio (BS), entro i primi 20 giorni lavorativi di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
6) Le parti concordano sin d'ora che l'importo di € 400,00, come sopra concordato, sarà corrisposto fino a quando la figlia maggiorenne non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, con limite Per_1 temporale da determinarsi nel momento in cui la stessa avrà conseguito la propria busta paga a seguito della sua introduzione nel mondo del lavoro e il raggiungimento dell'autonomia economica.
Conseguentemente, da tale momento, il sig. sarà onerato del solo concorso al Parte_2 mantenimento della figlia minore in ragione di € 200,00 mensili, fino a che la stessa non Per_2 sarà maggiorenne ed avrà raggiunto la propria indipendenza economica.
7) Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia competeranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze.
8) I coniugi sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
dichiarano, altresì, di non avere più nulla cui pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione o titolo.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti d'identità e passaporto della figlia minore;
10) Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11) Spese di giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/08/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAZARA DEL VALLO (atto n. 140, Parte II, Serie A) e presso il registro dello stato civile di (atto n. 9, parte II, Serie B), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, Parte_3 alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minorenne e della figlia maggiorenne economicamente non indipendente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.