Articolo 259 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 258Articolo 260
Versione
24 ottobre 1989
Art. 259
(Disciplina della competenza e della riunione
dei procedimenti)
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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