Articolo 28 della Legge 24 luglio 2023, n. 102
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23 agosto 2023
Art. 28.

Estinzione del procedimento di nullita' o decadenza
nel caso di rinuncia al marchio contestato

1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo la parola: «ritirata» e' inserita la seguente: « , rinunciata ». Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell' articolo 184-octies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.»
Entrata in vigore il 23 agosto 2023