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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17877 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17924 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(GERMANIA, 05/01/1989), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SABATINI MARIA PIA e dell'avv. TOTA
FERDINANDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/05/1990); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 29/04/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione don Parte_1 [...]
sono nati i figli (Roma, CP_1 Persona_1
09(08/2012) e (Roma, 21/04/2019), riconosciuti da Persona_2
entrambi i genitori, e che con decreto del 11/05/2023 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, collocamento paritario e alternato su base settimanale presso ciascun genitore, obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 300,00 da aprile 2023, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con possibilità del padre di vederli e tenerli con sé alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente ovvero con il monitoraggio del servizio sociale e l'aumento ad euro 700,00 mensili della misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre per i due figli.
A sostegno e fondamento della domanda la ricorrente, premesso che la decisione di definire consensualmente il precedente procedimento è
scaturita dalla promessa di cambiamento del , ha dedotto che CP_1
dopo un iniziale periodo di regolare frequentazione dei figli, il CP_1
ha nuovamente posto in essere condotte vessatorie e violente nei confronti della stessa e dei figli, tanto che l'esponente ha sporto due denunce querele,
una in data 19/01/2024 e l'altra in data 18/03/2024; che il 26/01/2024 il
“disturbato” dai figli che stavano giocando, dapprima ha urlato e CP_1 3 imprecato colpendo porte e armadi con i pugni e poi li ha puniti strappando loro i giocattoli dalle mani e obbligandoli ad effettuare duecento flessioni in sua presenza;
avvisata dal figlio la ricorrente si è recata a Per_1
riprendere i figli e chiesto l'intervento del Commissariato Primavalle che ha accertato che il guidava e trasportava i figli con sé pur essendo CP_1
sprovvisto di abilitazione alla guida;
ripresi gli incontri padre-figli dopo vari giorni, ha di nuovo chiamato la madre piangendo e dicendole che Per_1
il padre aveva preso a calci il cagnolino davanti a loro e che non era Per_3
la prima volta;
nell'occasione ha riferito alla madre che il giorno di Per_1
Pasquetta 2023 il padre, mentre era alla guida dell'auto della ex compagna sul GRA, ha speronato un altro automobilista ed è scappato mentre i figli lo pregavano di fermarsi, litigava con la ex compagna e diceva loro di non riferire nulla alla madre;
il 13 agosto 2023 il , dopo aver condotto CP_1
i figli ad una fesa presso uno stabilimento balneare di ha inveito CP_2
con dicendoli “stronzo … fallito” in quanto contrariato dalle Per_1
richieste dei figli di voler tornare a casa;
anche in tale occasione ha Per_1
chiamato la madre;
il 06/10/2023 il ha dimenticato di andare a CP_1
prendere all'asilo rendendosi irreperibile e la maestra ha avvisato Per_2
la ricorrente che è stata costretta a lasciare il lavoro di impiegata presso l'hotel Orso in Via dell'Orso a Roma;
il 29/12/2023 il ha urlato CP_1
ai figli che lo rimproverano di dormire sempre invece di fare qualcosa con loro, “è colpa vostra se dormo tutto il giorno”, “vi faccio diventare orfani”;
pure in questa occasione ha chiamato la madre per ché li andasse a Per_1
riprendere dicendole che volere “scappare via lontano dal padre”; da mesi il padre non frequenta con regolarità i figli e ad aprile 2024 non ha corrisposto il mantenimento posto a suo carico. 4
Non si è costituito in giudizio che deve, pertanto, Controparte_1
essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 04/11/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la stessa, preso atto dell'impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e lette le relazioni del Servizio Sociale di Roma
Capitale, si è riservato di decidere e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di e Persona_1 Per_2
alla madre, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i
[...]
figli alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, ha demandato al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XV, luogo di residenza della ricorrente e dei minori, di attivare in raccordo con il Servizio Sociale del
Municipio XIV, luogo di residenza del resistente, e i competenti servizi specialisti ASL, il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, nonché di svolgere una specifica indagine volta a verificare le competenze genitoriali di ambo le parti, le condizioni psicofisiche dei minori e l'eventuale uso e/o abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del , supportando contestualmente i minori nel CP_1
riavvicinamento alla figura paterna;
ha demando, inoltre, alla cancelleria di acquisire gli atti dei procedimenti penali a carico del se CP_1
ostensibili.
Acquisita la documentazione trasmessa dalla Procura e le relazioni del
Servizio Sociale, all'udienza del 02/12/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il collegio reputa di dover confermare i vigenti provvedimenti 5 provvisori in forza dei quali e sono Persona_1 Persona_2
affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la loro residenza, atteso che dalle relazioni del Servizio Sociale di Roma Capitale
emerge che: il si è reso irreperibile sottraendosi e rendendo CP_1
impossibile lo svolgimento delle indagini disposte sul medesimo;
dopo aver frapposto difficoltà all'attivazione del presso la sua abitazione, Per_4
rendendosi inizialmente ancora una volta irreperibile e dopo aver chiesto la riduzione delle ore da sei a tre a settimana, ha ostacolato reiteratamente l'operato dell'educatore tanto da provocare l'interruzione del servizio,
avendo adoperato modalità comunicative aggressive, impulsive, poco collaborative nei confronti dello stesso operatore con mancato riconoscimento e rispetto nei confronti della persona del medesimo cui si è
rivolto con frasi offensive e davanti al quale ha adoperato espressioni denigratorie pure nei riguardi della ricorrente;
quest'ultima, dal canto suo,
ha collaborato con il Servizio nell'espletamento di tutte le indagini disposte dal Tribunale e gli interventi effettuati dal Servizio a supporto della relazione padre-figli; pur mostrando alcune aree di fragilità per rafforzare le quali il Servizio ha proposto l'attivazione di un supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in suo favore, è adeguata, empatica e supportiva nei confronti dei figli, attenta ai loro bisogni, unico genitore presente nei rapporti con la scuola frequentata da ciascuno di loro;
i minori,
dal canto loro, pur mostrando un buon adattamento nei vari contesti di interazione sperimentati durante l'indagine, mostrano vissuti di ansia e angoscia e una difficoltà nel processo di identificazione con il genitore dello stesso, tanto che il Servizio ha suggerito di avviarli ad un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a gestire le emozioni correlate alla figura 6 paterna.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, preso atto del contegno omissivo e non collaborativo posto in essere dal padre, rimasto contumace per tutta la durata del procedimento e resistente ad ogni indicazione del
Servizio Sociale e alla positiva realizzazione degli interventi attivati a sostegno della relazione padre – figli, sottrattosi agli accertamenti disposti anche nei suoi riguardi il collegio reputa opportuno e necessario prevedere che, fermo quanto sopra indicato in ordine al regime di affidamento, il padre potrà vedere ed incontrare e solo alla Persona_1 Persona_2
presenza di un educatore individuato dal Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio XV, ove il ne faccia esplicita richiesta al Servizio CP_1
medesimo e previa adeguata preparazione dei genitori e dei figli.
Per completezza mette, altresì conto evidenziare, che in data
04/03/2025 è stato emesso avviso di conclusioni indagini nei confronti del per i reati di cui agli artt. 572, 544 e 570 bis c.p. in cui è CP_1
persona offesa la ricorrente anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 Persona_2
In considerazione del prevalente ed esclusivo collocamento dei figli presso la madre, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal corrente mese di dicembre 2025, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), come dalla stessa richiesto,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre
2025, fermo l'onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i minori, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, 7
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Per completezza giova evidenziare che la ricorrente è percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.850,00 su dodici mensilità, giusta
Modello 730/2025 in atti, è proprietaria della casa ove abita unitamente ai due figli, acquistata nel 2022 contraendo un mutuo trentennale a tasso fisso per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 520,00 e tenuta a corrispondere un finanziamento contratto per il consolidamento dei debiti con rateo mensile di euro 227,50 e scadenza il 20/04/2029; il , CP_1
pizzaiolo, nel 2023 si è impegnato a corrispondere alla ricorrente l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili, come concordato dalle parti, nonostante il collocamento paritario e alternato dei figli presso ciascun genitore.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17924/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 8 deduzione ed eccezione, così decide:
i figli minori (Roma, 09/08/2012) e Persona_1
(Roma, 21/04/2019) sono affidati in Persona_5
via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la loro residenza e alla quale spettano in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
il padre potrà vedere ed incontrare e Persona_1 Per_2
solo alla presenza di un educatore individuato dal Servizio
[...]
Sociale di Roma Capitale Municipio XV, ove il ne faccia CP_1
esplicita richiesta al Servizio medesimo e previa adeguata preparazione dei genitori e dei figli;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che a far data dal corrente mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui in motivazione;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale di continuare a seguire il caso in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della Asl
di riferimento territoriale al fine di avviare la ricorrente, ove consenziente ad un percorso di supporto psicoterapeutico e alla genitorialità, nonché di 9 avviare i figli minori ad un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a gestire le emozioni correlate alla figura paterna;
manda alla ricorrente di contattare il Servizio Sociale entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1
liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17924 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(GERMANIA, 05/01/1989), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SABATINI MARIA PIA e dell'avv. TOTA
FERDINANDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/05/1990); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 29/04/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione don Parte_1 [...]
sono nati i figli (Roma, CP_1 Persona_1
09(08/2012) e (Roma, 21/04/2019), riconosciuti da Persona_2
entrambi i genitori, e che con decreto del 11/05/2023 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, collocamento paritario e alternato su base settimanale presso ciascun genitore, obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 300,00 da aprile 2023, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con possibilità del padre di vederli e tenerli con sé alla presenza di una persona di fiducia della ricorrente ovvero con il monitoraggio del servizio sociale e l'aumento ad euro 700,00 mensili della misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre per i due figli.
A sostegno e fondamento della domanda la ricorrente, premesso che la decisione di definire consensualmente il precedente procedimento è
scaturita dalla promessa di cambiamento del , ha dedotto che CP_1
dopo un iniziale periodo di regolare frequentazione dei figli, il CP_1
ha nuovamente posto in essere condotte vessatorie e violente nei confronti della stessa e dei figli, tanto che l'esponente ha sporto due denunce querele,
una in data 19/01/2024 e l'altra in data 18/03/2024; che il 26/01/2024 il
“disturbato” dai figli che stavano giocando, dapprima ha urlato e CP_1 3 imprecato colpendo porte e armadi con i pugni e poi li ha puniti strappando loro i giocattoli dalle mani e obbligandoli ad effettuare duecento flessioni in sua presenza;
avvisata dal figlio la ricorrente si è recata a Per_1
riprendere i figli e chiesto l'intervento del Commissariato Primavalle che ha accertato che il guidava e trasportava i figli con sé pur essendo CP_1
sprovvisto di abilitazione alla guida;
ripresi gli incontri padre-figli dopo vari giorni, ha di nuovo chiamato la madre piangendo e dicendole che Per_1
il padre aveva preso a calci il cagnolino davanti a loro e che non era Per_3
la prima volta;
nell'occasione ha riferito alla madre che il giorno di Per_1
Pasquetta 2023 il padre, mentre era alla guida dell'auto della ex compagna sul GRA, ha speronato un altro automobilista ed è scappato mentre i figli lo pregavano di fermarsi, litigava con la ex compagna e diceva loro di non riferire nulla alla madre;
il 13 agosto 2023 il , dopo aver condotto CP_1
i figli ad una fesa presso uno stabilimento balneare di ha inveito CP_2
con dicendoli “stronzo … fallito” in quanto contrariato dalle Per_1
richieste dei figli di voler tornare a casa;
anche in tale occasione ha Per_1
chiamato la madre;
il 06/10/2023 il ha dimenticato di andare a CP_1
prendere all'asilo rendendosi irreperibile e la maestra ha avvisato Per_2
la ricorrente che è stata costretta a lasciare il lavoro di impiegata presso l'hotel Orso in Via dell'Orso a Roma;
il 29/12/2023 il ha urlato CP_1
ai figli che lo rimproverano di dormire sempre invece di fare qualcosa con loro, “è colpa vostra se dormo tutto il giorno”, “vi faccio diventare orfani”;
pure in questa occasione ha chiamato la madre per ché li andasse a Per_1
riprendere dicendole che volere “scappare via lontano dal padre”; da mesi il padre non frequenta con regolarità i figli e ad aprile 2024 non ha corrisposto il mantenimento posto a suo carico. 4
Non si è costituito in giudizio che deve, pertanto, Controparte_1
essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 04/11/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la stessa, preso atto dell'impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e lette le relazioni del Servizio Sociale di Roma
Capitale, si è riservato di decidere e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di e Persona_1 Per_2
alla madre, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i
[...]
figli alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, ha demandato al
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XV, luogo di residenza della ricorrente e dei minori, di attivare in raccordo con il Servizio Sociale del
Municipio XIV, luogo di residenza del resistente, e i competenti servizi specialisti ASL, il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, nonché di svolgere una specifica indagine volta a verificare le competenze genitoriali di ambo le parti, le condizioni psicofisiche dei minori e l'eventuale uso e/o abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del , supportando contestualmente i minori nel CP_1
riavvicinamento alla figura paterna;
ha demando, inoltre, alla cancelleria di acquisire gli atti dei procedimenti penali a carico del se CP_1
ostensibili.
Acquisita la documentazione trasmessa dalla Procura e le relazioni del
Servizio Sociale, all'udienza del 02/12/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il collegio reputa di dover confermare i vigenti provvedimenti 5 provvisori in forza dei quali e sono Persona_1 Persona_2
affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la loro residenza, atteso che dalle relazioni del Servizio Sociale di Roma Capitale
emerge che: il si è reso irreperibile sottraendosi e rendendo CP_1
impossibile lo svolgimento delle indagini disposte sul medesimo;
dopo aver frapposto difficoltà all'attivazione del presso la sua abitazione, Per_4
rendendosi inizialmente ancora una volta irreperibile e dopo aver chiesto la riduzione delle ore da sei a tre a settimana, ha ostacolato reiteratamente l'operato dell'educatore tanto da provocare l'interruzione del servizio,
avendo adoperato modalità comunicative aggressive, impulsive, poco collaborative nei confronti dello stesso operatore con mancato riconoscimento e rispetto nei confronti della persona del medesimo cui si è
rivolto con frasi offensive e davanti al quale ha adoperato espressioni denigratorie pure nei riguardi della ricorrente;
quest'ultima, dal canto suo,
ha collaborato con il Servizio nell'espletamento di tutte le indagini disposte dal Tribunale e gli interventi effettuati dal Servizio a supporto della relazione padre-figli; pur mostrando alcune aree di fragilità per rafforzare le quali il Servizio ha proposto l'attivazione di un supporto psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità in suo favore, è adeguata, empatica e supportiva nei confronti dei figli, attenta ai loro bisogni, unico genitore presente nei rapporti con la scuola frequentata da ciascuno di loro;
i minori,
dal canto loro, pur mostrando un buon adattamento nei vari contesti di interazione sperimentati durante l'indagine, mostrano vissuti di ansia e angoscia e una difficoltà nel processo di identificazione con il genitore dello stesso, tanto che il Servizio ha suggerito di avviarli ad un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a gestire le emozioni correlate alla figura 6 paterna.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, preso atto del contegno omissivo e non collaborativo posto in essere dal padre, rimasto contumace per tutta la durata del procedimento e resistente ad ogni indicazione del
Servizio Sociale e alla positiva realizzazione degli interventi attivati a sostegno della relazione padre – figli, sottrattosi agli accertamenti disposti anche nei suoi riguardi il collegio reputa opportuno e necessario prevedere che, fermo quanto sopra indicato in ordine al regime di affidamento, il padre potrà vedere ed incontrare e solo alla Persona_1 Persona_2
presenza di un educatore individuato dal Servizio Sociale di Roma Capitale
Municipio XV, ove il ne faccia esplicita richiesta al Servizio CP_1
medesimo e previa adeguata preparazione dei genitori e dei figli.
Per completezza mette, altresì conto evidenziare, che in data
04/03/2025 è stato emesso avviso di conclusioni indagini nei confronti del per i reati di cui agli artt. 572, 544 e 570 bis c.p. in cui è CP_1
persona offesa la ricorrente anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_1 Persona_2
In considerazione del prevalente ed esclusivo collocamento dei figli presso la madre, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal corrente mese di dicembre 2025, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), come dalla stessa richiesto,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre
2025, fermo l'onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i minori, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, 7
a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo,
le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Per completezza giova evidenziare che la ricorrente è percettrice di un reddito netto mensile pari a circa euro 1.850,00 su dodici mensilità, giusta
Modello 730/2025 in atti, è proprietaria della casa ove abita unitamente ai due figli, acquistata nel 2022 contraendo un mutuo trentennale a tasso fisso per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 520,00 e tenuta a corrispondere un finanziamento contratto per il consolidamento dei debiti con rateo mensile di euro 227,50 e scadenza il 20/04/2029; il , CP_1
pizzaiolo, nel 2023 si è impegnato a corrispondere alla ricorrente l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili, come concordato dalle parti, nonostante il collocamento paritario e alternato dei figli presso ciascun genitore.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17924/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 8 deduzione ed eccezione, così decide:
i figli minori (Roma, 09/08/2012) e Persona_1
(Roma, 21/04/2019) sono affidati in Persona_5
via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la loro residenza e alla quale spettano in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
il padre potrà vedere ed incontrare e Persona_1 Per_2
solo alla presenza di un educatore individuato dal Servizio
[...]
Sociale di Roma Capitale Municipio XV, ove il ne faccia CP_1
esplicita richiesta al Servizio medesimo e previa adeguata preparazione dei genitori e dei figli;
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, dispone che a far data dal corrente mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al CP_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei Pt_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui in motivazione;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale di continuare a seguire il caso in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici della Asl
di riferimento territoriale al fine di avviare la ricorrente, ove consenziente ad un percorso di supporto psicoterapeutico e alla genitorialità, nonché di 9 avviare i figli minori ad un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a gestire le emozioni correlate alla figura paterna;
manda alla ricorrente di contattare il Servizio Sociale entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1
liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi