Articolo 2 della Legge 30 novembre 1957, n. 1209
Articolo 1Articolo 3
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28 dicembre 1957
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957