Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.