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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1873 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Pignatelli, Parte_1
- ricorrente – contro rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Sforza CP_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 9.9.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con l'intervento del P.M., mediante apposizione del visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/6/2022 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio il 23.7.2014 con 2) dalla loro unione era nato il figlio CP_1 Per_1
(2016); 3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, si era andato via via deteriorando, a causa della indifferenza e del disinteresse mostrato dal marito, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1 separazione personale dal che fosse disposto l'affido esclusivo a sé del figlio minore, CP_1 con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre, e che
1 fosse posto a carico del resistente un assegno non inferiore ad euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà del padre di vederlo e tenere con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19,00, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze del bambino, ha assegnato la casa coniugale alla madre ed ha posto a carico del un assegno di euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 1262/2023 depositata il 12.9.2023, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
* * *
Essendo già stata emessa sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, oggetto della presente decisione sono il regime di affidamento del minore e la regolamentazione degli aspetti patrimoniali.
Quanto al figlio minore , lo stesso va affidato in via esclusiva alla madre, come già Per_1 disposto con l'ordinanza presidenziale, alla luce del disinteresse, economico e morale, che il padre ha dimostrato nei confronti del figlio successivamente alla cessazione della convivenza ed anche nel corso del presente giudizio.
Il non ha assolto agli obblighi di mantenimento del minore ed ha chiesto di incontrare CP_1 il figlio solo poche volte.
I testi e hanno riferito che il dopo Testimone_1 Testimone_2 CP_1
l'allontanamento dalla casa coniugale, si è limitato a sporadiche e brevi visite al figlio e che è stato anche mesi senza cercare di incontrarlo.
Egli, inoltre, pur essendo stato ammonito, in data 7.3.2024 e 6.2.2025, ad esercitare il diritto di visita con le modalità previste dall'ordinanza presidenziale, ha continuato ad incontrare il figlio solo rarissime volte ed ha, altresì, preteso di farlo in modo del tutto discrezionale e senza comunicare alcun preavviso alla madre.
Orbene, il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, l'esercizio discontinuo e discrezionale del diritto di visita e lo stesso comportamento processuale del resistente che non ha inteso comparire, senza un comprovato impedimento, all'udienze fissate per la sua audizione confermano la permanente, scarsa, se
2 non nulla, attenzione, interesse e capacità relazionale ed affettiva del padre verso il minore
. Per_1
Sussistono pertanto le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, apparendo evidente che, per il totale disinteresse morale ed economico manifestato nei confronti del figlio, per la scarsa attitudine a prendersi cura dei suoi interessi e delle sue esigenze, l'affidamento condiviso si rivelerebbe contrastante con l'interesse del minore.
Ne consegue il collocamento del minore presso la madre a cui, per l'effetto, va assegnata la casa coniugale, richiesta peraltro non contestata dal CP_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 previo avviso alla madre, con facoltà di quest'ultima di opporsi agli incontri che il padre dovesse pretendere di svolgere in giorni ed orari differenti.
Quanto poi agli aspetti economici, si osserva che la ricorrente ha in passato lavorato con contratti a termine come collaboratrice scolastica ATA ed è attualmente disoccupata.
Il resistente non ha fornito alcun elemento concernente la sua situazione economico- reddituale.
Deve pertanto, essere confermato quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, prevedendo a carico del resistente l'assegno mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto conto dell'assenza di prova in ordine ai problemi di salute e allo stato di inoccupazione dedotti dal resistente a sostegno della invocata riduzione.
Tale assegno andrà versato a partire da ottobre 2022, entro il 5 di ogni mese e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
La ha inoltre il diritto di percepire per intero l'AU relativo al figlio minore. Pt_1
In base ai principi di soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese di lite CP_1 da corrispondersi, per l'attività processuale svolta fino al 31.12.2022, in favore dell'Erario
(stante l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato fino al 31.12.2022) e in Pt_1 favore della per l'attività processuale successiva al 31.12.2022, in applicazione Pt_1 dell'art. 136 TU spese di giustizia.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1873/2022 R.G., così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, prevedendo che il padre Per_1 possa vederlo e tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 previo avviso alla madre, con facoltà di quest'ultima di opporsi agli incontri che il padre dovesse pretendere di svolgere in giorni ed orari differenti;
3 2) assegna la casa coniugale alla che vi abiterà unitamente al minore;
Pt_1
3) pone a carico di un assegno mensile di euro 300,00 quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, con decorrenza da ottobre 2022;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore;
5) riconosce il diritto della di percepire per intero l'AU relativo al figlio minore;
Pt_1
6) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite pari ad euro CP_1
1453,00 (per fase studio e fase introduttiva) e in favore della delle spese di lite pari ad Pt_1 euro 2356,00 (per fase istruttoria e decisoria), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Brindisi, il 18.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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