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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Cito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240001482644000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02420240001482644000, emessa per la riscossione della tassa automobilistica dovuta per il 2019 per il veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente eccepiva la nullità per omessa notifica dell'atto di accertamento, il decorso della prescrizione e altri vizi riguardanti la fase della riscossione.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
1. In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio della
Corte in ordine alle cartelle relative alla tassa automobilistica.
Per quanto costituisca questione cui la giurisprudenza fornisce soluzioni altalenanti, deve ritenersi quanto segue.
L'eccezione, anche alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di rito, deve ritenersi infondata.
Ai sensi dell'art. 4 DLGS n. 546 del 1992, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 DLGS n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' art. 53 DLGS n. 446 del 1997, sia competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, poiché riferito ai soli soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di province e comuni, di cui all' art. 53 DLGS n. 446 del 1997, non può estendersi alla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., che
è invece un ente pubblico economico che svolge attività di agente della riscossione anche dei tributi della regione (Commissione Tributaria Provinciale Benevento sentenza n. 292 del 15-03- 2018).
Rileva questo Giudice come, anche a non condividere il suddetto percorso argomentativo, la decisione n.
44 del 03.03.2016 della Corte costituzionale impone un'interpretazione della norma processuale in favore del ricorrente. Infatti, secondo il Giudice delle Leggi, “non devono essere imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale, perché diversamente, si determinerebbe una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione”.
Muovendo da tale assunto concettuale, deve ritenersi che i ricorsi avverso le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione possano essere proposti innanzi alla Corte che ha la competenza territoriale su quest'ultimo, se coincidente con la residenza del ricorrente. Cio', per evitare che sul contribuente ricadano oneri aggiuntivi che possano rendere estremamente defatigante l'esercizio del proprio diritto di difesa o che possano indurlo a rinunciare all'azione giudiziaria.
Ne consegue che, nel caso in esame, benché per la tassa automobilistica l'ente impositore abbia sede in Bari, sussiste la competenza per territorio di questa Corte, luogo in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.2
2. Ciò premesso, non risponde al vero che l'atto presupposto, sub specie dell'avviso di accertamento non sia stato ritualmente notifcato.
Ed infatti, come si evince dall'allegata visura, l'atto di accertamento è stato ritualmente spedito con racc. a/
r e notificato, nel 2021, presso l'indirizzo della sede legale risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, ossia in IL AN (BR Indirizzo Indirizzo_1 (cfr.doc.in atti).
A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 27 del 24/01/1978, è facoltà della Regione Puglia notificare gli atti di accertamento alla residenza del proprietario del veicolo, come risultante dai registri indicati nel medesimo articolo che così dispone: “Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida”.
Tale assunto è stato più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, tra cui anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 739 del 13/01/2017 secondo cui : “ omissis… il menzionato disposto di legge (in tema di modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), ritiene la notifica "validamente eseguita quando sia fatta alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 5, e dell'art. 146 cod. nav., o dalla patente di guida", e trattandosi di norma speciale, e' idonea a derogare alla norma generale di cui all'art. 145 c.p.c., che prevede che la notifica alle persone giuridiche si ha per perfezionata quando è effettuata presso la sede legale.
A tal proposito, inoltre, va ricordato che, così come previsto dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 285/1982, nel caso di variazione di residenza, quest'ultima debba essere trascritta al P.R.A.
L'art. 247 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dal D.P.R. 610/1996, stabilisce le procedure di aggiornamento delle variazioni anagrafiche ripartendo le competenze fra uffici comunali, uffici della MTCT
e uffici del PRA.
A tal riguardo, si è pronunciata la Corte di Cassazione sez. tributaria, con l'ordinanza n. 20694/2022 che, proprio con riferimento alla notifica di un atto di accertamento della Regione Puglia in materia di tassa automobilistica, ha sancito la legittimità della notifica effettuata presso l'indirizzo risultante al P.R.A. laddove il contribuente non abbia provato di aver comunicato al momento del cambio di residenza i dati relativi ai veicoli di cui è intestatario, necessari all'aggiornamento dei registri pubblici.
Del medesimo avviso risulta essere anche Commissione Tributaria Provinciale di Bari secondo cui “la notifica dell'avviso di accertamento, anche se non eseguita a seguito del cambio di residenza del ricorrente, va considerata legittimamente avvenuta a seguito della omessa trascrizione della variazione d'indirizzo nei pubblici registri”, (cfr. sentenza n. 150/02/2011) e ancora “sono stati regolarmente notificati rispettivamente
……. al domicilio risultante dal P.R.A., al quale non è sta mai comunicata da parte di … alcuna variazione, in violazione del preciso disposto dell'art.94 C.d.S. che impone al proprietario dell'autoveicolo, che cambia la residenza, di effettuare il relativo aggiornamento presso i competenti uffici del P.R.A. entro sessanta giorni”
(sentenza n. 240/01/2011).
Orbene, si può affermare la legittimità della notifica effettuata, non potendo il notificante darsi cura di eventuali informazioni incomplete rese all'atto del trasferimento di residenza.
D'altronde, il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto alle suddette formalità previste dal D.P.R.
610/96, così come esplicitate nella Circolare n.1/97 del Ministero dell'Interno. Infatti, al momento della nuova iscrizione anagrafica, il ricorrente avrebbe dovuto compilare un unico modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento dell'intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. La Circolare de qua, infatti, precisa che: “Al momento della richiesta va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione Generale della MCT notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di. appartenenza, assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità.”
Dunque, la procedura presuppone che, perlomeno, il soggetto che cambia la propria residenza comunichi di essere possessore di un veicolo.
In altri termini, gli uffici anagrafici comunali effettuano d'ufficio la comunicazione di variazione anagrafica alla MTCT, ma solo per quei soggetti che hanno dichiarato di essere proprietari di veicoli. A sua volta la
MTCT comunica i nuovi dati anagrafici al PRA.
Nel caso in esame, dagli atti di causa non risulta presentata questa documentazione, non avendo il ricorrente esibito l'istanza di variazione della residenza presentata al Comune.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata la ritualità del procedimento di notifica.
3. La ritualità del procedimento di notifica dell'accertamento consente di escludere l'illegittimità derivata dell'impugnata cartella, nonchè anche l'eccepita prescrizione che e' si triennale ma, comunque, beneficia anche della nota maggiorazione di un biennio, in applicazione dalla sostanziale proroga dei termini, conseguente all'operare della disciplina emergenziale di contrasto del OV (che ha disposto la sospensione dell'attività riscossiva).
4.Secondo parte opponente, inoltre, la cartella sarebbe viziata dal difetto di motivazione.
Ebbene, ritiene questo giudice che l'eccezione sollevata sia infondata.
Deve premettersi che l'articolo 7 dello Statuto del contribuente così recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.
In virtù di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto del Contribuente, 1° comma, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di “assumere iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria … omissis … mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”.
Ciò implica che sull'Amministrazione grava l'onere di indicare le norme poste a base della pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, così che questi possa verificare la conformità dell'atto alle previsioni normative e regolamentari;
essa non ha l'onere di allegare le norme richiamate, dovendo, tuttavia, consentire che il contribuente possa consultarle.
Inoltre, in via generale, sotto il profilo della concreta articolazione dell'iter motivazionale, per costante giurisprudenza, si evidenzia che “l'obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella vantazione ed, altresì, di conoscere in modo sommario, gli elementi all'uopo utilizzati” (Corte di Cassazione Sez. Unite n. 4853 del 03/06/87) e, quindi, di contestare l'an ed il quantum debeatur”.
In relazione al tema della motivazione delle cartelle, si ritengono opportune alcune precisazioni.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009). Infine, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa. In relazione a quest'ultimo tema occorre segnalare i recenti approdi giurisprudenziali della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. Sentenza del 31/03/2017 n. 8403) i quali hanno confermato che per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello
Statuto del contribuente ( L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (cfr. Cass. n. 11466 del 2011).
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale o atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n.
21177/14).
Quanto sopra detto esplica i suoi effetti per tutte le entrate iscritte a ruolo, quindi anche ai crediti tributari considerato che la giurisprudenza di merito ( cfr sent. 233/01/15 della CTR di Catanzaro) e quella di legittimità ritengono, quanto alla motivazione della cartella che allorquando questa segua un autonomo atto impositivo, la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione ( cfr sentenze n. 28276/2013, n. 31101/2013 e n. 2373/13), secondo cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente”.
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto, il contenuto dell'atto essendo idoneo ad assolvere, in concreto, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente.
Infatti, detto atto riscossivo risulta essere stato formato al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (art. 50, comma 3, d.p.r. Cit.). L'ultimo modello, in ordine di tempo, è quello approvato con provvedimento de Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo 22585 del 17 febbraio 2015, frutto di una revisione grafica e contenutistica finalizzata ad assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'agente della riscossione. In particolare, il nuovo modello contiene un frontespizio che riporta un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati, dall'agente della riscossione, gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso, oltre ad ulteriori informazioni e chiarimenti.
5.Il ricorrente, infine, ha eccepito la nullità della cartella di pagamento in quanto richiede gli interessi omettendo di riportare in dettaglio il criterio di calcolo delle somme pretese.
Il motivo e' infondato in quanto il calcolo degli interessi soggiace a criteri legali ovvero posti da norme primarie, direttamente o per lo mezzo di fonte secondarie, legittimate dalle prime e, dunque, per essi valgono le modalità di pubblicizzazione erga omnes, previste per le suddette fonti, ottemperate le quali, insorge una presunzione, iuris et de iure, di conoscenza, da parte dei consociati, che esime da qualunque esternazione puntuale in relazione al singolo atto dell'A.F. (V.Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31960 del 5 novembre
2021, che, rimettendo alle Sezioni Unite la questione della motivazione sugli interessi delle cartelle, ha evidenziato che nel caso in cui l'obbligazione tributaria - quella di cui al prodromico avviso di liquidazione - non sia assolta nel termine stabilito dal legislatore, deve considerarsi sorto il diritto dell'Amministrazione agli interessi di mora, che, per quanto concerne tasse e imposte indirette, l'art. 55, Dpr. n. 131 del 1986, disciplina, per misura e decorrenza, attraverso il richiamo alla L. n. 29 del 1961, autenticamente interpretata dalla L.
n. 147 del 1962, delineando così un sistema che esclude ogni margine di discrezionalità”).
Di recente, le Sezioni Unite, componendo il contrasto al riguardo, hanno ritenuto prioritario attuare i valori democratici ex artt. 2, 3, 52 e 97 Cost., ritenendo prevalenti gli interessi «correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell'accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici».
Il Collegio prende atto che, nelle operazioni di bilanciamento fra diversi valori fondamentali, talora la giurisprudenza di legittimità - valorizzando gli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost., ma anche l'art. 41 della Carta
Europea dei diritti fondamentali, che alimenta i primi secondo un criterio di mutua circolazione (v. Corte Cost.
30 aprile 2021, n. 84) - ha «considerato prevalente l'interesse del contribuente a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall'atto fiscale, e per questo (e' stata) favorevole all'idea di riversare sul fisco le conseguenze della mancata specificazione di elementi che potrebbero rendere più difficoltosa la difesa del contribuente in ragione della non completa conoscenza delle ragioni poste a base della ripresa in punto di interessi, fra i quali rientrerebbe anche l'esplicitazione del criterio di calcolo e dei saggi d'interesse volta a volta considerati nel computo degli interessi».
Nondimeno, nel caso di specie, proprio la suddetta attività di contemperamento deve condurre a riconoscere rilievo preminente alla ragione fiscale.
Anche il profilo di doglianza relativo alle ragioni poste a fondamento dell'irrogato trattamento sanzionatorio e' privo di fondamento.
La specifica previsione legale delle stesse, in omaggio al principio di legalità, anche in relazione alla cornice edittale, esimono l'ente impositore da un peculiare sforzo motivazionale, ben potendo il riferimento alle correlate norme supplire o integrare la motivazione in fatto espressa nell'atto impugnato.
Parimenti, deve ritenersi inidonea a inficiare l'illegittimità della cartella, in quanto mera irregolarità, la mancata indicazione della autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia tributaria, anche perchè, di fatto, nel caso di specie, sanata dal raggiungimento dello scopo.
Donde, la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Stante il modesto valore della controversia, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudie Monocratico, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Cito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240001482644000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02420240001482644000, emessa per la riscossione della tassa automobilistica dovuta per il 2019 per il veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente eccepiva la nullità per omessa notifica dell'atto di accertamento, il decorso della prescrizione e altri vizi riguardanti la fase della riscossione.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
1. In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio della
Corte in ordine alle cartelle relative alla tassa automobilistica.
Per quanto costituisca questione cui la giurisprudenza fornisce soluzioni altalenanti, deve ritenersi quanto segue.
L'eccezione, anche alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di rito, deve ritenersi infondata.
Ai sensi dell'art. 4 DLGS n. 546 del 1992, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 DLGS n. 446 del 1997 che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' art. 53 DLGS n. 446 del 1997, sia competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, poiché riferito ai soli soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di province e comuni, di cui all' art. 53 DLGS n. 446 del 1997, non può estendersi alla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., che
è invece un ente pubblico economico che svolge attività di agente della riscossione anche dei tributi della regione (Commissione Tributaria Provinciale Benevento sentenza n. 292 del 15-03- 2018).
Rileva questo Giudice come, anche a non condividere il suddetto percorso argomentativo, la decisione n.
44 del 03.03.2016 della Corte costituzionale impone un'interpretazione della norma processuale in favore del ricorrente. Infatti, secondo il Giudice delle Leggi, “non devono essere imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale, perché diversamente, si determinerebbe una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione”.
Muovendo da tale assunto concettuale, deve ritenersi che i ricorsi avverso le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione possano essere proposti innanzi alla Corte che ha la competenza territoriale su quest'ultimo, se coincidente con la residenza del ricorrente. Cio', per evitare che sul contribuente ricadano oneri aggiuntivi che possano rendere estremamente defatigante l'esercizio del proprio diritto di difesa o che possano indurlo a rinunciare all'azione giudiziaria.
Ne consegue che, nel caso in esame, benché per la tassa automobilistica l'ente impositore abbia sede in Bari, sussiste la competenza per territorio di questa Corte, luogo in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.2
2. Ciò premesso, non risponde al vero che l'atto presupposto, sub specie dell'avviso di accertamento non sia stato ritualmente notifcato.
Ed infatti, come si evince dall'allegata visura, l'atto di accertamento è stato ritualmente spedito con racc. a/
r e notificato, nel 2021, presso l'indirizzo della sede legale risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, ossia in IL AN (BR Indirizzo Indirizzo_1 (cfr.doc.in atti).
A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 27 del 24/01/1978, è facoltà della Regione Puglia notificare gli atti di accertamento alla residenza del proprietario del veicolo, come risultante dai registri indicati nel medesimo articolo che così dispone: “Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida”.
Tale assunto è stato più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, tra cui anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 739 del 13/01/2017 secondo cui : “ omissis… il menzionato disposto di legge (in tema di modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), ritiene la notifica "validamente eseguita quando sia fatta alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 5, e dell'art. 146 cod. nav., o dalla patente di guida", e trattandosi di norma speciale, e' idonea a derogare alla norma generale di cui all'art. 145 c.p.c., che prevede che la notifica alle persone giuridiche si ha per perfezionata quando è effettuata presso la sede legale.
A tal proposito, inoltre, va ricordato che, così come previsto dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 285/1982, nel caso di variazione di residenza, quest'ultima debba essere trascritta al P.R.A.
L'art. 247 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dal D.P.R. 610/1996, stabilisce le procedure di aggiornamento delle variazioni anagrafiche ripartendo le competenze fra uffici comunali, uffici della MTCT
e uffici del PRA.
A tal riguardo, si è pronunciata la Corte di Cassazione sez. tributaria, con l'ordinanza n. 20694/2022 che, proprio con riferimento alla notifica di un atto di accertamento della Regione Puglia in materia di tassa automobilistica, ha sancito la legittimità della notifica effettuata presso l'indirizzo risultante al P.R.A. laddove il contribuente non abbia provato di aver comunicato al momento del cambio di residenza i dati relativi ai veicoli di cui è intestatario, necessari all'aggiornamento dei registri pubblici.
Del medesimo avviso risulta essere anche Commissione Tributaria Provinciale di Bari secondo cui “la notifica dell'avviso di accertamento, anche se non eseguita a seguito del cambio di residenza del ricorrente, va considerata legittimamente avvenuta a seguito della omessa trascrizione della variazione d'indirizzo nei pubblici registri”, (cfr. sentenza n. 150/02/2011) e ancora “sono stati regolarmente notificati rispettivamente
……. al domicilio risultante dal P.R.A., al quale non è sta mai comunicata da parte di … alcuna variazione, in violazione del preciso disposto dell'art.94 C.d.S. che impone al proprietario dell'autoveicolo, che cambia la residenza, di effettuare il relativo aggiornamento presso i competenti uffici del P.R.A. entro sessanta giorni”
(sentenza n. 240/01/2011).
Orbene, si può affermare la legittimità della notifica effettuata, non potendo il notificante darsi cura di eventuali informazioni incomplete rese all'atto del trasferimento di residenza.
D'altronde, il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto alle suddette formalità previste dal D.P.R.
610/96, così come esplicitate nella Circolare n.1/97 del Ministero dell'Interno. Infatti, al momento della nuova iscrizione anagrafica, il ricorrente avrebbe dovuto compilare un unico modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento dell'intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. La Circolare de qua, infatti, precisa che: “Al momento della richiesta va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione Generale della MCT notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di. appartenenza, assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità.”
Dunque, la procedura presuppone che, perlomeno, il soggetto che cambia la propria residenza comunichi di essere possessore di un veicolo.
In altri termini, gli uffici anagrafici comunali effettuano d'ufficio la comunicazione di variazione anagrafica alla MTCT, ma solo per quei soggetti che hanno dichiarato di essere proprietari di veicoli. A sua volta la
MTCT comunica i nuovi dati anagrafici al PRA.
Nel caso in esame, dagli atti di causa non risulta presentata questa documentazione, non avendo il ricorrente esibito l'istanza di variazione della residenza presentata al Comune.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata la ritualità del procedimento di notifica.
3. La ritualità del procedimento di notifica dell'accertamento consente di escludere l'illegittimità derivata dell'impugnata cartella, nonchè anche l'eccepita prescrizione che e' si triennale ma, comunque, beneficia anche della nota maggiorazione di un biennio, in applicazione dalla sostanziale proroga dei termini, conseguente all'operare della disciplina emergenziale di contrasto del OV (che ha disposto la sospensione dell'attività riscossiva).
4.Secondo parte opponente, inoltre, la cartella sarebbe viziata dal difetto di motivazione.
Ebbene, ritiene questo giudice che l'eccezione sollevata sia infondata.
Deve premettersi che l'articolo 7 dello Statuto del contribuente così recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.
In virtù di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto del Contribuente, 1° comma, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di “assumere iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria … omissis … mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”.
Ciò implica che sull'Amministrazione grava l'onere di indicare le norme poste a base della pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, così che questi possa verificare la conformità dell'atto alle previsioni normative e regolamentari;
essa non ha l'onere di allegare le norme richiamate, dovendo, tuttavia, consentire che il contribuente possa consultarle.
Inoltre, in via generale, sotto il profilo della concreta articolazione dell'iter motivazionale, per costante giurisprudenza, si evidenzia che “l'obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella vantazione ed, altresì, di conoscere in modo sommario, gli elementi all'uopo utilizzati” (Corte di Cassazione Sez. Unite n. 4853 del 03/06/87) e, quindi, di contestare l'an ed il quantum debeatur”.
In relazione al tema della motivazione delle cartelle, si ritengono opportune alcune precisazioni.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009). Infine, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa. In relazione a quest'ultimo tema occorre segnalare i recenti approdi giurisprudenziali della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. Sentenza del 31/03/2017 n. 8403) i quali hanno confermato che per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello
Statuto del contribuente ( L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (cfr. Cass. n. 11466 del 2011).
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale o atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n.
21177/14).
Quanto sopra detto esplica i suoi effetti per tutte le entrate iscritte a ruolo, quindi anche ai crediti tributari considerato che la giurisprudenza di merito ( cfr sent. 233/01/15 della CTR di Catanzaro) e quella di legittimità ritengono, quanto alla motivazione della cartella che allorquando questa segua un autonomo atto impositivo, la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione ( cfr sentenze n. 28276/2013, n. 31101/2013 e n. 2373/13), secondo cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente”.
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto, il contenuto dell'atto essendo idoneo ad assolvere, in concreto, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente.
Infatti, detto atto riscossivo risulta essere stato formato al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (art. 50, comma 3, d.p.r. Cit.). L'ultimo modello, in ordine di tempo, è quello approvato con provvedimento de Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo 22585 del 17 febbraio 2015, frutto di una revisione grafica e contenutistica finalizzata ad assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'agente della riscossione. In particolare, il nuovo modello contiene un frontespizio che riporta un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati, dall'agente della riscossione, gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso, oltre ad ulteriori informazioni e chiarimenti.
5.Il ricorrente, infine, ha eccepito la nullità della cartella di pagamento in quanto richiede gli interessi omettendo di riportare in dettaglio il criterio di calcolo delle somme pretese.
Il motivo e' infondato in quanto il calcolo degli interessi soggiace a criteri legali ovvero posti da norme primarie, direttamente o per lo mezzo di fonte secondarie, legittimate dalle prime e, dunque, per essi valgono le modalità di pubblicizzazione erga omnes, previste per le suddette fonti, ottemperate le quali, insorge una presunzione, iuris et de iure, di conoscenza, da parte dei consociati, che esime da qualunque esternazione puntuale in relazione al singolo atto dell'A.F. (V.Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31960 del 5 novembre
2021, che, rimettendo alle Sezioni Unite la questione della motivazione sugli interessi delle cartelle, ha evidenziato che nel caso in cui l'obbligazione tributaria - quella di cui al prodromico avviso di liquidazione - non sia assolta nel termine stabilito dal legislatore, deve considerarsi sorto il diritto dell'Amministrazione agli interessi di mora, che, per quanto concerne tasse e imposte indirette, l'art. 55, Dpr. n. 131 del 1986, disciplina, per misura e decorrenza, attraverso il richiamo alla L. n. 29 del 1961, autenticamente interpretata dalla L.
n. 147 del 1962, delineando così un sistema che esclude ogni margine di discrezionalità”).
Di recente, le Sezioni Unite, componendo il contrasto al riguardo, hanno ritenuto prioritario attuare i valori democratici ex artt. 2, 3, 52 e 97 Cost., ritenendo prevalenti gli interessi «correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell'accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici».
Il Collegio prende atto che, nelle operazioni di bilanciamento fra diversi valori fondamentali, talora la giurisprudenza di legittimità - valorizzando gli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost., ma anche l'art. 41 della Carta
Europea dei diritti fondamentali, che alimenta i primi secondo un criterio di mutua circolazione (v. Corte Cost.
30 aprile 2021, n. 84) - ha «considerato prevalente l'interesse del contribuente a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall'atto fiscale, e per questo (e' stata) favorevole all'idea di riversare sul fisco le conseguenze della mancata specificazione di elementi che potrebbero rendere più difficoltosa la difesa del contribuente in ragione della non completa conoscenza delle ragioni poste a base della ripresa in punto di interessi, fra i quali rientrerebbe anche l'esplicitazione del criterio di calcolo e dei saggi d'interesse volta a volta considerati nel computo degli interessi».
Nondimeno, nel caso di specie, proprio la suddetta attività di contemperamento deve condurre a riconoscere rilievo preminente alla ragione fiscale.
Anche il profilo di doglianza relativo alle ragioni poste a fondamento dell'irrogato trattamento sanzionatorio e' privo di fondamento.
La specifica previsione legale delle stesse, in omaggio al principio di legalità, anche in relazione alla cornice edittale, esimono l'ente impositore da un peculiare sforzo motivazionale, ben potendo il riferimento alle correlate norme supplire o integrare la motivazione in fatto espressa nell'atto impugnato.
Parimenti, deve ritenersi inidonea a inficiare l'illegittimità della cartella, in quanto mera irregolarità, la mancata indicazione della autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia tributaria, anche perchè, di fatto, nel caso di specie, sanata dal raggiungimento dello scopo.
Donde, la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Stante il modesto valore della controversia, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudie Monocratico, rigetta il ricorso. Spese compensate.