Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4667 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Dell'Atti, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Daniele D'amato, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 17/01/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Veglie (LE) il 29/09/2001;
- che dalla loro unione sono nati due figli: e rispettivamente di Per_1 Per_2 diciotto e undici anni;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio è affidato ad entrambi i coniugi, con collocazione abitativa Per_2 prevalente presso la madre, ossia presso l'abitazione sita in Veglie (Lecce), alla via
Botticelli, n. 25;
3. l'abitazione coniugale sita in Veglie (Lecce), alla via Botticelli, n. 25, viene assegnata alla IG.ra ; Parte_3
4. quanto al diritto/dovere di visita: allorquando il padre sarà in Puglia, nel periodo scolare, questi avrà con sé i figli nei giorni del lunedì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:00, e, con pernotto, dal sabato alle 10:00 e sino alle 21:00 della domenica,
a settimane alterne;
nel periodo non scolastico, terrà con sé i figli nei giorni del lunedì e del venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00; e, con pernotto, dal sabato alle 10:00 sino alla domenica alle ore 23:00;
5. i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei mesi di luglio ed agosto, da preventivamente concordarsi con la madre almeno due settimane prima;
6. i figli trascorreranno, durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi col padre, comprensivi del Natale o del Capodanno ad anni alterni;
7. i figli trascorreranno, durante le vacanze Pasquali, due giorni consecutivi col padre, comprensivi di un festivo, ad anni alterni;
8. i figli trascorreranno le vacanze di Carnevale, il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, l'1 novembre e l'8 dicembre con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
9. la Festa della Mamma e del Papà verrà trascorso con il genitore di riferimento;
10. il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_3 per il mantenimento del figlio € 150,00 (euro centocinquanta/00) e del Per_1 figlio € 150,00 (euro centocinquanta/00), mediante bonifico bancario Per_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per Legge, oltre il 50% (cinquanta percento) delle spese straordinarie, mediche e scolastiche (anche universitarie) necessarie per i figli eccedenti l'importo di euro millecinquecento all'anno. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di
2 giustificativi nel mese successivo. L'assegno unico ovvero altro contributo statale o locale per i figli sarà versato in favore della coniuge collocataria;
11. il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_3 per il suo mantenimento l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) al mese, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per Legge;
12. entrambi i coniugi si impegnano a versare il cinquanta percento della rata mensile di mutuo sul conto corrente cointestato n. 77753/1000/00000189 di
Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Veglie che resterà, dunque, aperto a detto fine e con ulteriore impegno dei coniugi di estinguere eventuali affidamenti bancari comuni;
13. per il figlio minore, entrambi i genitori si impegnano a consultarsi per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'impostazione del modello educativo, di crescita e di istruzione, ovvero per l'indirizzo di studi e/o comunque per tutte le scelte che appaiono determinanti per il suo futuro;
14. i mobili presenti presso l'abitazione coniugale saranno di proprietà del coniuge che li ha ricevuti in regalo dai rispettivi genitori ovvero che li ha acquistati prima ovvero dopo il matrimonio, ma saranno asserviti all'uso dell'abitazione coniugale finché perdurerà il vincolo di assegnazione in favore del coniuge collocatario;
15. i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
3 La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Veglie (Le), il 29/09/2001 Pt_2
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 2001), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 24/01/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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