Sentenza 5 dicembre 2023
Massime • 1
Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2023, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
mamimonio 06223-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1336 Vito Di Nicola -UP 05/12/2023 Luigi Fabrizio Augusto Mancuso PE Santalucia R.G.N. 28679/2023 SS Centonze Relatore - Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NN NI, nato a [...] il [...] UO CE, nato a [...] il [...] SS SS, nato a [...] il [...] SS AG, nato a [...] il [...] SS AS, nato a [...] il [...] LL IO, nato a [...] il [...] CC CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 09/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SS Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, emetteva, nei confronti degli imputati NI NN, CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS, le seguenti statuizioni processuali. Gli imputati NI NN, AG SS, AS SS e CA CC venivano giudicati colpevoli dei reati ascrittigli ai capi 4), 5) e 6), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicata la riduzione per il rito, venivano condannati alla pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione e 5.200,00 euro di multa. L'imputato IO LL veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicata la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di nove anni, quattro mesi di reclusione e 7.000,00 euro di multa. L'imputato CE UO veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 2), 4), 5) e 6), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicata la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione e 5.200,00 euro di multa. L'imputato SS SS veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 5) e 6), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicata la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 4.600,00 euro di multa. Tutti gli imputati, infine, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durane la custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dagli imputati NI NN, CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS, emetteva nei loro confronti le seguenti statuizioni processuali. Nei confronti dell'imputato NI NN, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, con la sola eccezione del reato di cui al capo 2 van 6), la pena irrogata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli veniva rideterminata in tre anni, otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Nei confronti dell'imputato CA CC, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, con la sola eccezione del reato di cui al capo 6), la pena irrogata dal Giudice di primo grado veniva rideterminata in tre anni, otto mesi di reclusione e 4.400,00 euro di multa. Nei confronti dell'imputato IO LL, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, il trattamento sanzionatorio applicato all'esito del giudizio di primo grado veniva rideterminato in cinque anni, due mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa. Nei confronti dell'imputato CE UO la pena irrogata dal Giudice di primo grado veniva rideterminata in sei anni di reclusione e 5.400,00 euro di multa. Nei confronti dell'imputato SS SS la pena applicata all'esito del giudizio di primo grado veniva rideterminata in tre anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 4.466,00 euro di multa. Nei confronti degli imputati AG SS e AS SS il trattamento sanzionatorio applicato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli veniva rideterminato in quattro anni, dieci mesi, venti giorni e 4.933,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
3. Occorre premettere che il nucleo probatorio essenziale del presente procedimento è costituito dagli esiti delle indagini svolte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le indagini traevano origine dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, eseguite nei confronti di alcuni esponenti della consorteria camorristica denominata Clan NO, che aveva il suo epicentro operativo nei Comuni di Moiano, Montesarchio e San Martino Valle Caudina. Le verifiche investigative svolte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, tra il 2018 e il 2019, consentivano di accertare la persistente operatività della consorteria camorristica campana, nella quale gravitavano gli imputati, forti dei loro rapporti con la famiglia NO. Le operazioni di monitoraggio svolte dalle Forze dell'ordine consentivano di riscontrare il contenuto delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari e venivano ulteriormente corroborate dalle verifiche effettuate dagli investigatori a seguito delle attività di ascolto delle captazioni. van In questa cornice, si accertava che la principale attività illecita degli imputati era costituita dal racket delle estorsioni gestite sul territorio controllato dal Clan NO, in relazione al quale venivano predisposti uomini, mezzi e strutture, necessari a garantire un monitoraggio costante delle attività commerciali da sottoporre a vessazione. Occorre aggiungere che il Clan NO, che veniva monitorato a partire dai primi mesi del 2018, si avvaleva delle caratteristiche proprie delle organizzazioni mafiose, così come tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen., controllando le attività delittuose che si svolgevano sul suo territorio di riferimento, imponendo direttive strategiche ai suoi numerosi affiliati e intervenendo, laddove necessario, per dirimere eventuali controversie insorte tra i soggetti che gravitavano nel sodalizio. In questo contesto, si concretizzavano le attività estorsive di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 7), alle quali sono collegate le fattispecie di cui di capi 6) e 8), attraverso cui, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, le condotte intimidatorie vessatorie poste in essere dai ricorrenti in danno dei commercianti sottoposti a estorsione si concretizzavano. Più precisamente, la tentata estorsione contestata al capo 2), a IO LL, CE UO, SS SS e CA CC, veniva commessa in danno di AC NN, che era il titolare di una macelleria, ubicata a Moiano, in Via Giovanni XXIII, n. 34; la tentata estorsione contestata al capo 3), a IO LL e CE UO, veniva commessa in danno di PE MA, che era il titolare dell'omonima ditta, ubicata a Parolisi, in Via Appia n. 60/A; la tentata estorsione contestata al capo 4), ad NI NN, CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS, veniva commessa in danno di AL NO e TR OR, che erano i titolari della ditta Tecno Project S.r.I., ubicata a Parolisi, in Via Appia n. 81/A; la tentata estorsione contestata al capo 5), ad NI NN, CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS, veniva commessa in danno di TO CO, che era il titolare della ditta EW CO, ubicata ad Airola, in Vicoletto Santo Spirito n. 25. Si accertava, in tale ambito, che il sodalizio egemonizzato dalla famiglia NO, forte del suo potere criminale, controllava le attività economiche della sua area di riferimento, sottoponendo a vessazione gli esercenti commerciali e reinvestendo le somme acquisite in altre attività illecite. Si consentiva, in questo modo, il reimpiego di ingenti somme di denaro, alimentando il circuito di illegalità governato dalla consorteria campana, che grazie alle attività estorsive disponeva di consistenti liquidità. n a v Nelle sentenze di merito, inoltre, si evidenziava che la consorteria in esame si era progressivamente affermata nonostante la celebrazione di alcuni importanti processi, conseguenti a operazioni di polizia che avevano portato all'arresto di numerosi esponenti del Clan NO, svolti a partire dal decennio precedente.
3.1. Occorre precisare ulteriormente che, nel giudizio di secondo grado celebrato davanti alla Corte di appello di Napoli, alcuni imputati tra i quali, ai presenti fini, rilevano NI NN, CA CC e IO LL - rinunciavano ai motivi dell'impugnazione, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio e ad alcune fattispecie, restringendo l'ambito valutativo del presente procedimento. Sulle rinunce effettuate nel giudizio di appello dagli imputati, in ogni caso, ci si soffermerà analiticamente nel prosieguo dell'esposizione, allorché si valuterà la posizione di ciascuno dei ricorrenti, ponendosi, per taluni di loro, problemi di interpretazione della volontà processuale della parte rinunciante, la risoluzione dei quali è indispensabile per l'inquadramento delle censure difensive prospettate in questa sede.
3.2. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati NI NN, CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS venivano condannati alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.
4.1. L'imputato NI NN, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, con la sola eccezione della doglianza sul giudizio di colpevolezza formulato per il reato di cui al capo 6), ricorreva per cassazione a mezzo dell'avv. Giuliano Lombardi, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 27 Cost., 533 cod. proc. pen., 61, primo comma, n. 2, 110, 112, primo comma, n. 1, 416-bis.1 cod. pen., 10, 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di NN per il delitto di cui al capo 6) - relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola calibro 7.65, posti in essere allo scopo di commettere i reati di cui ai capi 2), 4) e 5) -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative acquisite nei riguardi del ricorrente, che apparivano sprovviste di univocità. vah Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante contestata, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento del movente sotteso alle ipotesi delittuose ascritte a NN ai capi 4), 5) e 6). Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del comportamento assunto da NN nel giudizio di appello, che, con la sola eccezione del reato di cui al capo 6), aveva ammesso i suoi addebiti, inducendo a ritenere il disconoscimento delle circostanze invocate contrastante con l'atteggiamento del ricorrente, accomunato genericamente alle posizioni degli altri imputati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.2. L'imputato CA CC, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, con la sola eccezione della doglianza sul giudizio di colpevolezza formulato per il reato di cui al capo 6), ricorreva per cassazione a mezzo dell'avv. Antonella Regine, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 10 e 12 legge n. 497 del 1974, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6), che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative, che non convergevano su CC, come già evidenziato dal Tribunale del riesame di Napoli. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante contestata, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento del movente presupposto dai reati ascritti a CC ai capi 4), 5) e 6), al quale si faceva genericamente riferimento a pagina 88 della decisione censurata. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.3. L'imputato IO LL, rinunciante ai motivi di appello sulla responsabilità penale, ricorreva per cassazione a mezzo dell'avv. Ettore Marcarelli, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione 6 van della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento delle dinamiche sottese ai reati ascritti al ricorrente ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8). Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. relativa ai delitti di cui ai capi 4), 5) e 6) -, che, sotto il profilo del numero dei soggetti coinvolti nelle vicende criminose in questione, erano sprovvisti di univocità. Queste ragioni imponevano l'annullamento della decisione impugnata.
4.4. L'imputato CE UO, a mezzo dell'avv. MA Iodice, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di territoriale dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di NI UO per il reato di cui al capo 2) - relativo alla tentata estorsione commessa in danno di AC NN, tra l'ottobre e il dicembre del 2018 -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative, così come richiamate nelle pagine 2 e 3 del ricorso in esame, che non convergevano sul ricorrente. Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il delitto di cui al capo 4) relativo alla tentata - estorsione commessa in danno dei titolari della ditta Tecno Project S.r.l., tra l'ottobre e il dicembre del 2018 -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative richiamate a pagina 5 del ricorso in esame. Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di UO per il reato di cui al capo 5) relativo alla tentata estorsione commessa in danno del titolare della ditta EW CO, posta in essere tra l'ottobre e il dicembre del 2018 -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative richiamate a pagina 9 dell'atto di impugnazione in esame. van Con il quarto motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello dato opportuno conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6), che non poteva essere formulato alla luce del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Con il quinto motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante contestata, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento della causale dei reati ascritti a UO ai capi 2), 4), 5) e 6), reso evidente dall'assenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra il ricorrente e il Clan NO. Con il sesto motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto dei criteri dosimetrici utilizzati per quantificare gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione sul più grave delitto di cui al capo 6), sui quali, a fronte di specifiche doglianze, non era riscontrabile un'adeguata motivazione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
4.5. L'imputato SS SS, a mezzo dell'avv. Michele Santonastaso, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 56 e 110 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 5) relativo alla tentata estorsione - commessa in danno del titolare della ditta EW CO, tra l'ottobre e il dicembre del 2018 -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative richiamate nelle pagine 2 e 3 del ricorso, che non convergevano sull'imputato. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 10 e 12 legge n. 497 del 1974, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6) - relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola calibro 7.65, commessi tra l'ottobre e il dicembre del 2018 -, che non poteva essere formulato alla luce del compendio probatorio acquisito nei confronti di SS e n 8 va SS, che non permetteva di ritenerlo convolto concorsualmente nel delitto ascrittogli. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativa ai delitti di cui ai capi 4), 5) e 6), che non poteva essere applicata alla luce delle emergenze captative, che venivano richiamate nella decisione censurata in termini assertivi. Queste ragioni imponevano l'annullamento della decisione impugnata.
4.6. L'imputato AG SS, a mezzo dell'avv. Stefano Sorrentino, ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 5), posto in essere in danno del titolare della ditta EW CO, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative, richiamate nelle pagine 2 e del ricorso, che non convergevano sull'imputato. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6), che non poteva essere formulato alla luce del compendio probatorio acquisito nei confronti del ricorrente, che imponeva di escludere il coinvolgimento di AG SS nel delitto in esame. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di territoriale dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativamente ai reati di cui ai capi 4), 5) e 6), che non poteva essere applicata alla luce delle emergenze captative, richiamate nella decisione censurata in termini meramente assertivi. Con il quarto motivo si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto dei criteri dosimetrici seguiti per quantificare gli aumenti disposti a titolo di continuazione per i reati satellite sul più grave delitto di cui al capo 6), su cui, a fronte di specifiche doglianze, non era riscontrabile un'adeguata motivazione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della decisione impugnata. n a 9 v 4.7. L'imputato AS SS, a mezzo dell'avv. Michele Santonastaso, ricorreva per cassazione, articolando due motivi. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativa alle fattispecie di cui ai capi 4), 5) e 6), che non poteva essere applicata alla luce delle emergenze captative, richiamate nella decisione censurata in termini svincolati dalle risultanze processuali. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del disvalore delle condotte illecite del ricorrente, la cui posizione, nel giudizio di appello, che era stato erroneamente assimilata a quello degli altri imputati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni dei ricorrenti devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni ai ricorsi proposti dagli imputati, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici della Suprema Corte. In questa cornice, occorre soffermarsi sul tema del vizio del travisamento dell'atto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento, pur con varietà di posizioni argomentative, tutti gli atti di impugnazione. Si deve premettere che sul compendio probatorio costituito dalle captazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari si incentrava una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte agli imputati, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Napoli. In tale ambito, occorre concentrarsi sul compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che 10 vth venivano richiamate nella sentenza di secondo grado, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle varie ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a questi elementi probatori fanno riferimento diverse parti ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuito alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate con gli atti di impugnazione in esame. Osserva, in proposito, il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma soltanto stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (tra le altre, Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 01; Sez. 4, n. 47891 del - 28/09/2004, MA, Rv. 230568 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. ván 11 2004, Elia, Rv. 229369 - 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567-01).
1.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nell'ipotesi in cui il giudice di merito fondi il suo convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893 - 01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 2, n. 19547 del 18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772-01). In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una quaestio facti, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere scrupolosamente (tra le altre, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2002, Dos Santos Silva, Rv. 283370 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 - 01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636 -01). Ne discende che non è possibile effettuare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di 12 Vth legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 01; Sez. 5, n. - 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, dep. 2006, Rv. 232626-01). Questa posizione ermeneutica, infine, è stata definitivamente recepita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01).
2. Occorre, quindi, passare a considerare i singoli atti di impugnazione, prendendo le mosse da quello proposto nell'interesse di NI NN, a mezzo dell'avv. Giuliano Lombardi, articolato in tre censure difensive. Occorre premettere che l'imputato NI NN, nel giudizio di secondo grado, rinunciava alle doglianze sulla responsabilità, fatta eccezione per quella sul giudizio di colpevolezza formulato per il reato di cui al capo 6), con la conseguenza che il vaglio della sua posizione deve essere limitato alle sole censure che residuano dopo la rinuncia parziale ai motivi di appello. 13 vang 2.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6) - relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola calibro 7.65, posti in essere allo scopo di commettere i reati di cui ai capi 2), 4) e 5) -, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non convergevano su NI NN. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NI NN, relativamente al reato di cui al capo 6), che veniva esaminato congiuntamente al delitto di cui al capo 5), trae origine dalle intercettazioni esaminate nelle pagine 58-82 della sentenza impugnata, registrate tra il 28 novembre 2018 e il 13 dicembre 2018, che, tra gli altri, coinvolgevano gli imputati CA CC, IO LL, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante i reati contestati ai capi 5) e 6), seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento decisorio censurato, l'intercettazione registrata il 28 novembre 2018, alle ore 20.45, tra NI NN, IO LL, CE LL e CA CC, citata nelle pagine 68 e 69; l'intercettazione registrata il 28 novembre 2018, alle ore 20.56, tra gli stessi colloquianti della conversazione precedente, citata nelle pagine 69 e 70; l'intercettazione registrata il 29 novembre 2018, alle ore 13.17, tra IO LL, CE LL ed IS CC, citata nelle pagine 70 e 71; l'intercettazione registrata il 29 novembre 2018, alle ore 21.31, tra IO LL ed IS CC, citata a pagina 72; l'intercettazione registrata il 6 dicembre 2018, alle ore 14.36, tra IO LL e CE UO, citata nelle pagine 72 e 73; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 16.40, tra IO LL, CE UO, SS SS e CA CC, citata nelle pagine 74 e 75; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 16.51, tra IO LL, CE UO, SS SS e CA CC, citata nelle pagine 75 e 76; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 17.02, tra IO LL, CE UO, SS SS e CA CC, citata nelle pagine 76 e 77; l'intercettazione registrata il 12 dicembre 2018, alle ore 19.41, tra IO LL, CE UO e SS SS, citata nelle pagine 77 e 78; l'intercettazione registrata il 13 dicembre 2018, alle ore 12.52, tra IO LL, CE LL e DO EM, větn 14 citata nelle pagine 78 e 79; l'intercettazione registrata il 13 dicembre 2018, alle ore 12.55, tra gli stessi soggetti della conversazione precedente, citata nelle pagine 79-81. Di queste intercettazioni, la Corte di appello di Napoli forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale concorsuale di NI NN nella pianificazione delle attività estorsive di cui ai capi 2), 4) e 5), che venivano realizzate mediante l'impiego della pistola calibro 7.65, così come contestato al capo 6). L'utilizzo di tale arma da fuoco, del resto, è confermato dalle verifiche investigative condotte il 21 ottobre 2017, presso l'abitazione di TO CO, ubicata ad Airola, in Via Monticello Palazzo Di Santo di Airola, contro la quale venivano esplosi alcuni colpi di una pistola calibro 7.65, finalizzati a realizzare l'attività estorsiva di cui al capo 5). Considerazioni analoghe valgono per il ritrovamento, avvenuto il 20 novembre 2018, di alcuni bossoli dello stesso calibro presso la porta d'ingresso della ditta Tecno Project S.r.l., ubicata a Parolisi, in Via Appia n. 81/A, denunciato dai due titolari, AL TR e TR OR;
ritrovamento che presupponeva l'esplosione di alcuni colpi di pistola, finalizzata anche in questo caso - a realizzare l'attività estorsiva di cui al capo 4). Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nella direzione invocata dal difensore di NI NN, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, si propone, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è già soffermati nei paragrafi 1 e 1.1, cui occorre rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Non rilevano, per altro verso, le doglianze relative alla mancata individuazione del soggetto che aveva la disponibilità materiale della pistola controversa, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità, correttamente citata dalla Corte di appello di Napoli, secondo cui il concorso di persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità dell'utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati» (Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971 01). Ricostruito in questi termini il ruolo svolto da NI NN nelle vicende estorsive contestate ai capi 4) e 5), alle quali è collegata funzionalmente van 15 la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359 01). Considerazioni analoghe valgono per la ricorrenza della metodologia mafiosa, anch'essa collegata funzionalmente all'operatività del Clan NO, che si connota per le modalità con cui il delitto viene eseguito, essendo tale circostanza configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine, non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione>> (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01). Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale in esame, essendo, in proposito, sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, Di Natale, Rv. 273863-01). Queste ragioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
2.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del comportamento assunto da NN nel giudizio di appello, che, con la sola eccezione del reato di cui al capo 6), aveva ammesso i suoi addebiti;
ammissione che induceva a ritenere il disconoscimento delle circostanze invocate contrastante con l'atteggiamento del ricorrente, che veniva genericamente accomunato alle posizioni degli altri imputati. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche a NN risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta n 17 va dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati ascrittigli ai capi 4), 5) e 6), escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare, sotto il profilo invocato, la pena irrogata. Queste conclusioni discendevano da una verifica immune da censure motivazionali, incentrata sull'elevato numero dei reati contestati ad NI NN, sulla gravità delle vicende delittuose contestata ai capi 4), 5) e 6) e sulla reiterazione nel tempo di tali comportamenti criminosi, nel valutare i quali occorreva anche considerare il loro collegamento con la sfera di operatività del Clan NO, di cui si è detto nel paragrafo 2.2, cui si rinvia. Ne discende che, tenuto conto della condizione soggettiva dell'imputato e del disvalore dei fatti delittuosi contestati, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non rilevare che al contrario di quanto dedotto dalla difesa di NN sull'eccessività della pena - il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto al numero e alla gravità delle ipotesi delittuose oggetto di vaglio, anche alla luce della significativa riduzione operata dalla Corte di appello di Napoli. Si consideri ulteriormente che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso e che impediva la concessione al ricorrente delle attenuanti generiche a NN sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e h 18 t v discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione;
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 -01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
2.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato NI NN.
3. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso dell'imputato CA CC, proposto a mezzo dell'avv. Antonella Regine, articolato in due motivi. Occorre premettere che l'imputato CA CC, nel giudizio di secondo grado, rinunciava alle doglianze sulla responsabilità penale, fatta eccezione per quella sul giudizio di colpevolezza formulato per reato di cui al capo 6), con la conseguenza che il vaglio della sua posizione deve essere limitato alle sole censure che residuano dopo la rinuncia parziale ai motivi di appello.
3.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello di Napoli dato opportuno conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6), relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola calibro 7.65, che non poteva essere formulato sulla base delle emergenze captative. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che appare prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato NI NN, che si è esaminato nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Alle considerazioni esposte nel paragrafo 2.1, deve aggiungersi che una parte delle captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari riguardavano personalmente CA CC, imponendo di ribadire il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 6), che, come detto, è funzionalmente collegata alla realizzazione delle condotte estorsive di cui ai capi 2), 4) e 5). 19 van Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante contestata, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento del movente sotteso ai reati ascritti a CC ai capi 4), 5) e 6). Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo del ricorso proposto da NI NN, che si è esaminato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla destituita di fondamento. Queste ragioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
3.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CA CC.
4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricorso dell'imputato IO LL, proposto a mezzo dell'avv. Ettore Marcarelli, articolato in due motivi. Occorre premettere che l'imputato IO LL, nel giudizio di secondo grado, rinunciava alle doglianze sulla responsabilità, con la conseguenza che il vaglio della sua posizione deve essere limitato alle sole censure difensive residue.
4.1. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante oggetto di contestazione, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento della causale dei reati ascritti al ricorrente ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6). Osserva il Collegio che l'infondatezza di tale censura difensiva discende dal fatto che IO LL, come detto, rinunciava ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli sul trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che il vaglio della sua posizione deve essere limitato al solo giudizio dosimetrico e non consente l'esame di doglianze riguardanti il merito delle imputazioni ascrittegli ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la «rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, 20 van comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione il principio di diritto secondo cui la rinuncia la «rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio» (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750 -01). Queste ragioni inducono a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
4.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., contestata nei delitti di cui ai capi 5), 6) e 7), che, sotto il profilo del numero dei soggetti coinvolti nelle vicende criminose in questione, erano privi di univocità probatoria. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'infondatezza della doglianza discende dalle considerazioni esposte nel paragrafo precedente a proposito degli effetti della rinuncia di IO LL ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli relativi alla determinazione della pena. La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, infatti, comporta che il vaglio della posizione di LL sia limitato al solo giudizio dosimetrico e non consenta l'esame di doglianze riguardanti la configurazione dei reati, semplici o circostanziati, ascrittigli ai capi 1), 2), 4), 5) e 6), in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 3.1, cui si rinvia (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, cit.; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IO LL.
5. Deve ritenersi infondato anche il ricorso proposto dall'imputato CE UO, a mezzo dell'avv. MA Iodice, articolato in sei motivi.
5.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il 21 váh giudizio di colpevolezza nei confronti di NI UO per il reato di cui al capo 2), relativo alla tentata estorsione commessa in danno di AC NN, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative, così come richiamate nelle pagine 2 e 3 del ricorso in esame, che non convergevano sul ricorrente. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di CE UO, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 2), trae origine dalle intercettazioni citate nelle pagine 13-25 della sentenza impugnata, rispetto alle quali prive di rilievo appaiono le spiegazioni proposte dalla difesa del ricorrente per giustificare il tenore delle conversazioni che coinvolgevano il ricorrente. Tali elementi probatori assumono un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che una parte dei colloqui veniva registrata sull'utenza telefonica usata dal ricorrente, rendendo incontroverso il suo coinvolgimento nella tentata estorsione posta in essere in danno di AC NN. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il reato contestato al capo 2), seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento decisorio censurato, l'intercettazione registrata il 22 ottobre 2018, alle ore 19.50, tra CE UO e IO LL, citata a pagina 14; l'intercettazione registrata il 22 ottobre 2018, alle ore 19.59, tra gli stessi colloquianti della conversazione precedente, citata a pagina 14; l'intercettazione registrata il 9 novembre 2018, alle ore 15.10, tra CE UO e IO LL, citata nelle pagine 15-17; l'intercettazione registrata il 9 novembre 2018, alle ore 15.24, tra gli stessi colloquianti della captazione precedente, citata a pagina 17; l'intercettazione registrata il 6 dicembre 2018, alle ore 14.36 tra gli stessi colloquianti della conversazione precedente, citata a pagina 19; l'intercettazione registrata l'11 dicembre 2018, alle ore 20.35 tra gli stessi colloquianti della captazione precedente, citata nelle pagine 19 e 20; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 16.51 tra CE UO, IO LL e CA CC, citata nelle pagine 21-23. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, compreso tra il 22 ottobre 2018 e il 9 dicembre 2018, la Corte di merito forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di CE UO nella tentata estorsione di cui al capo 2). Si evidenziava, in particolare, a pagina 23 della sentenza impugnata, che dalle captazioni si evinceva che l'imputo e IO LL stavano «attivando una utenza telefonica "dedicata" per compiere delle telefonate di minaccia a vari imprenditori, tra cui lo 22 van stesso NN AC» e che era il ricorrente a suggerire a «LL il tenore della minaccia e talune frasi della stessa». Non può, infine, non ribadirsi che, anche in questo caso, non è possibile procedere a una reinterpretazione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento al reato di cui al capo 2), alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nei paragrafi 1 e 1.1, cui si rinvia (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
5.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il delitto di cui al capo 4), relativo alla tentata estorsione commessa in danno dei titolari della ditta Tecno Project S.r.l., che non poteva essere formulato sulla base delle emergenze probatorie richiamate a pagina 5 dell'atto di impugnazione in esame. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di CE UO, relativamente al delitto di cui al capo 4), trae origine dalle intercettazioni citate nelle pagine 27-56 della decisione censurata, rispetto alle quali prive di rilievo appaiono le spiegazioni fornite dalla difesa del ricorrente per giustificare il tenore delle conversazioni che lo coinvolgevano. Si aggiunga che una parte dei colloqui veniva registrata sull'utenza telefonica usata dal ricorrente, corroborando ulteriormente l'assunto accusatorio, secondo cui l'imputato era coinvolto personalmente nella gestione della tentata estorsione realizzata in danno dei titolari della ditta Tecno Project S.r.l. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, riguardante il reato contestato al capo 4), seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento decisorio censurato, l'intercettazione registrata il 20 ottobre 2018, alle ore 20.22, tra CE UO e IO LL, citata nelle pagine 28 e 29; l'intercettazione registrata il 29 novembre 2018, alle ore 19.58, tra gli stessi colloquianti della conversazione precedente, citata nelle pagine 40 e 41; l'intercettazione registrata il 6 dicembre 2018, alle ore 14.36, tra gli stessi colloquianti della captazione precedente, citata a pagina 46; l'intercettazione registrata il 8 dicembre 2018, alle ore 16.07, tra gli stessi colloquianti della conversazione precedente e un terzo soggetto, citata nelle pagine 49-51; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 16.40, tra 23 vän CE UO, IO LL e SS SS, citata nelle pagine 51 e 52; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 16.51, tra CE UO, IO LL, SS SS e CA CC, citata nelle pagine 52-54; l'intercettazione registrata il 9 dicembre 2018, alle ore 17.02, tra gli stessi colloquianti della captazione precedente, citata nelle pagine 54 e 55. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale consistente, compreso tra il 20 ottobre 2018 e il 9 dicembre 2018, la Corte territoriale forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di UO nella tentata estorsione di cui al capo 4). Gli esiti di tali captazioni, del resto, erano riscontrati dalle sommarie informazioni rese da una delle vittime delle attività intimidatorie, AL NO, citate nelle pagine 46 e 47 della decisione censurata, che, sebbene non fornisse, indicazioni utili all'individuazione degli autori delle minacce ricevute, confermava di avere subito delle pressioni estorsive. Occorre, infine, ribadire che non si possono reinterpretare le conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento al reato di cui al capo 4), alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nei paragrafi 1 e 1.1, cui si rinvia ulteriormente. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5.3. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di CE UO per il reato di cui al capo 5), relativo alla tentata estorsione commessa in danno del titolare della ditta EW CO, che non poteva essere formulato sulla base delle emergenze captative richiamate a pagina 9 del ricorso in esame. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di UO, relativamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 5), esaminata dalla Corte di appello di Napoli unitamente al delitto di cui al capo 6), trae origine dalle intercettazioni citate nelle pagine 58-82 del provvedimento censurato, sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo 2.1, cui si rinvia. Occorre aggiungere che l'elevato rilievo probatorio delle richiamate captazioni discende dal fatto che una parte dei colloqui veniva registrata sull'utenza telefonica usata da CE UO, rendendo incontestabile il suo coinvolgimento concorsuale nella tentata estorsione posta in essere in danno di 24 ver TO CO, che era il titolare dell'agenzia di pompe funebri EW CO, ubicata ad Airola, in Via Vicoletto Santo Spirito nr. 25. Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale consistente, compreso tra il 28 novembre 2018 e il 13 dicembre 2018, la Corte territoriale forniva un'interpretazione congrua, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di UO nella tentata estorsione in danno di cui al capo 5). Si evidenziava, in proposito, a pagina 83 della sentenza impugnata, che dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari si evinceva che l'imputato «lungi dal limitarsi ad ascoltare meri propositi altrui, senza condividerne l'attuazione, sia invece a pieno titolo compartecipe di una attività di palese tenore estorsivo [...]», in relazione alla quale suggerisce addirittura le più proficue modalità attuative [...]». Occorre, infine, ribadire che non è possibile procedere a una reinterpretazione delle captazioni acquisite nei confronti di CE UO, con specifico riferimento al reato di cui al capo 5), alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nei paragrafi 1 e 1.1, cui si rinvia ulteriormente. Queste ragioni inducono a ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
5.4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quarto motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6) della rubrica, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato NI NN, che si è esaminato nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Alle considerazioni esposte nel paragrafo 2.1, deve aggiungersi che una parte delle captazioni riguardavano personalmente CE UO, imponendo di ribadire il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 6), che, come si è detto, è funzionalmente collegata alla commissione dei reati di cui ai capi 2), 4) e 5). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
5.5. Deve, ancora, ritenersi infondato il quinto motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416- bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione dell'aggravante contestata, il cui 25 riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento della causale dei reati ascritti a UO ai capi 2), 4), 5) e 6), reso evidente dall'assenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra il ricorrente e il Clan NO. L'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, che consente di ritenere dimostrata la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando le attività delittuose contestate a UO realizzate in stretto collegamento con l'operatività del Clan NO, nel quale l'imputato gravitava. I comportamenti criminosi di CE UO, pertanto, sono certamente idonei a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., risultando l'attività posta in essere dal ricorrente funzionalmente collegata al sodalizio camorristico campano nel cui interesse i reati di cui ai capi 2), 4), 5) e 6) venivano commessi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che si è passata in rassegna nel paragrafo 2.2, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso proposto dall'imputato NI NN, cui si deve rinviare (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365 01; Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso.
5.6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto dei criteri dosimetrici utilizzati per quantificare gli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione sul più grave delitto di cui al capo 6), sui quali, a fronte di specifiche doglianze, non era riscontrabile un'adeguata motivazione. Osserva il Collegio che la decisione in esame, nel riconoscere il vincolo della continuazione interna tra i fatti giudicati nel presente procedimento, enucleava correttamente i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione, per i reati di cui ai capi 2), 4) e 5), sulla pena base stabilita per il più grave delitto di cui al capo 6). Si consideri che la Corte di merito, sulla base di una valutazione dosimetrica ineccepibile, rivalutava il computo operato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ex art. 133 cod. pen., applicando sulla pena base per il reato di cui al capo 6), quantificata in tre anni di reclusione e 4.500,00 euro di multa, l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quantificato in un anno di reclusione e 1.500,00 di multa;
a tale frazione sanzionatoria si applicava un ulteriore aumento di un anno e otto mesi di reclusione e 700,00 euro di multa per ciascuno dei reati satellite contestati ai capi 2), 4) e 5); si 262 6 van disponeva, infine, su tale sommatoria la riduzione per il rito speciale, che comportava l'irrogazione di una pena finale di sei anni di reclusione e 5.400,00 euro di multa. La Corte di appello di Napoli, pertanto, procedeva a una corretta determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a CE UO, riducendo la pena irrogata dal Giudice di primo grado e formulando un giudizio dosimetrico che appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, recentemente ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 4717 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il sesto motivo di ricorso.
5.7. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato CE UO.
6. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato SS SS, a mezzo dell'avv. Michele Santonastasto, sviluppato in tre motivi.
6.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di SS SS per il reato di cui al capo 5), relativo alla tentata estorsione commessa in danno del titolare della ditta EW CO, che non poteva essere formulato alla luce delle emergenze captative richiamate nelle pagine 2 e 3 del ricorso, che non convergevano sull'imputato. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al terzo motivo del ricorso proposto da CE UO, che si è esaminato nel paragrafo 5.3, che a sua volta presuppone il rinvio al paragrafo 2.1, essendo i reati di cui ai capi 5) e 6) esaminati congiuntamente dalla Corte di appello di Napoli nelle pagine 58-82 della sentenza impugnata. A entrambi tali paragrafi, quindi, occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenere infondata la doglianza relativa al giudizio di responsabilità formulato nei confronti di SS SS per il reato di cui al capo 5) della rubrica. A tali, pur dirimenti, considerazioni occorre aggiungere che l'elevato rilievo probatorio delle captazioni acquisite discende ulteriormente dal fatto che una parte dei colloqui richiamati nei paragrafi 2.1 e 5.3 veniva registrata nei confronti dello stesso SS SS, rendendo incontestabile il suo 272 2 Voth coinvolgimento concorsuale nella tentata estorsione posta in essere in danno di TO CO, che era il titolare dell'agenzia di pompe funebri EW CO, così come contestata al capo 5). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
6.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 6), che non poteva essere formulato sulla base delle emergenze probatorie acquisite nei confronti di SS SS, che non permettevano di ritenerlo convolto concorsualmente nel delitto ascrittogli. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che appare prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato NI NN, che si è esaminato nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Alle considerazioni esposte nel paragrafo 2.1, deve aggiungersi che una parte delle captazioni riguardavano personalmente SS SS, imponendo di ribadire il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 6), che, relativamente alla posizione processuale in esame, deve ritenersi strumentale alla commissione del reato di cui al capo 5). Queste ragioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
6.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativa ai delitti di cui ai capi 5) e 6), che non poteva essere applicata alla luce delle emergenze captative, richiamate nella decisione censurata in termini meramente assertivi. L'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 6.1 e 6.2, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., contestata ad SS SS, in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6). Non possono, in proposito, non condividersi le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, che, a pagina 88 della sentenza impugnata, evidenziava che i «correi agirono sicuramente riuniti, in modo tale da concretizzare la circostanza [...] richiamata>>. Senza considerare che la circostanza in esame «si realizza anche allorquando la persona offesa resti 28 vidh ignara della plurima presenza, realizzandosi comunque un maggiore effetto di potenzialità lesiva, attraverso la contestuale presenza di più soggetti nel momento e nel luogo di commissione del fatto [...] richiamata>>. Queste ragioni inducono a ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
6.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato SS SS.
7. Deve ritenersi infondato il ricorso dell'imputato AG SS, proposto a mezzo dell'avv. Stefano Sorrentino, articolato in quattro censure difensive.
7.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto del compendio probatorio sulla base del quale era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 5), posto in essere in danno del titolare della ditta EW CO, che non poteva essere formulato sulla base delle emergenze captative, che non convergevano su AG SS. Si tratta, invero, di una doglianza prospettata in termini analoghi al terzo motivo del ricorso proposto da CE UO, esaminato nel paragrafo 5.3, che presuppone il rinvio al paragrafo 2.1, essendo i reati di cui al capi 5) e 6) esaminati unitariamente dalla Corte di appello. Ai paragrafi 2.1 e 5.3, dunque, occorre rinviare per la disamina delle ragioni che impongono di ritenere infondata la doglianza relativa al giudizio di responsabilità formulato nei confronti di AG SS per il reato di cui al capo 5). A queste, dirimenti, considerazioni occorre aggiungere che l'elevato rilievo probatorio delle captazioni acquisite discende dal fatto che una parte dei colloqui richiamati nei paragrafi 2.1 e 5.3 veniva registrata nei confronti dello stesso AG SS, rendendo certo il suo coinvolgimento concorsuale nella tentata estorsione posta in essere in danno di TO CO, così come contesta al саро 5). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
7.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato espresso il giudizio di colpevolezza nei confronti di AG SS per il reato di cui al capo 6), che non poteva essere formulato alla luce elle emergenze probatorie acquisite nei confronti del ricorrente, che imponevano di escludere il suo coinvolgimento nel delitto in esame. 29 rch l'ipotesi delittuosa di cui al capo 6), appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 87 della sentenza impugnata, evidenziava che l'appartenenza delle armi non a tutti i concorrenti non escluda il concorso degli ulteriori concorrenti, nel porto o nella detenzione delle armi stesse. Sussiste anzi tale concorso da parte di tutti i concorrenti nella commissione di reati fine, rispetto ai quali la detenzione e il porto delle armi rivestano una funzione propedeutica e strumentale [...] ». Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, sia accertata la partecipazione di un soggetto, al momento ideativo e preparatorio di un fatto di natura estorsiva «a quest'ultimo debba ricondursi una responsabilità concorsuale anche relativamente agli ulteriori paradigmi normativi, che presentino rispetto al suddetto reato fine un connotato di diretta strumentalità [...] >>. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che imponevano l'applicazione a NN dell'aggravante contestata, il cui riconoscimento conseguiva all'erroneo inquadramento del movente sotteso alle ipotesi delittuose ascritte al ricorrente ai capi 4), 5) e 6). Occorre, in proposito, ribadire che il ricorrente rinunciava ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli relativi al giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo 6) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che il vaglio della sua posizione deve essere limitato ai soli profili censori che residuano dalla rinuncia alle doglianze presentate nell'interesse dell'imputato. Ci si deve, pertanto, concentrare sul solo reato di cui al capo 6), evidenziando che gli obiettivi criminosi perseguiti con l'impiego della pistola calibro 7.65 di cui si controverte, ne rendono l'utilizzo inscindibilmente collegato alla sfera di operatività del Clan NO e costituiscono elementi idonei a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sul piano dell'agevolazione mafiosa, risultando le attività poste in essere da NN e dai correi funzionalmente collegate al sodalizio camorristico. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per 16 ván Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che appare prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato NI NN, che si è esaminato nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare ulteriormente per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Si consideri, infine, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 7.1, che una parte dei colloqui richiamati nel paragrafo 2.1 veniva registrata nei confronti dello stesso AG SS, rendendo ulteriormente dimostrato il suo coinvolgimento concorsuale nel reato di cui al capo 6). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
7.3. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi per il terzo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di territoriale dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativamente ai reati di cui ai capi 4), 5) e 6), che non poteva applicata alla luce delle emergenze captative, richiamate nella decisione censurata in termini assertivi. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato SS SS, che si è esaminato nel paragrafo 6.3, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla infondata. Queste ragioni inducono a ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
7.4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto dei criteri dosimetrici seguiti per quantificare gli aumenti disposti a titolo di continuazione per i reati satellite sul più grave delitto di cui al capo 6), sui quali, a fronte di specifiche doglianze, non era riscontrabile un'adeguata motivazione. Si consideri che la Corte di merito, sulla base di una valutazione dosimetrica ineccepibile, rivalutava il computo operato dal Giudice di primo grado ex art. 133 cod. pen., applicando sulla pena base per il reato di cui al capo 6), quantificata in tre anni di reclusione e 4.500,00 euro di multa, l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quantificato in un anno di reclusione e 1.500,00 di multa;
a tale frazione sanzionatoria si applicava un ulteriore aumento di un anno e otto mesi di reclusione e 700,00 euro di multa per ciascuno dei reati satellite contestati ai capi 4) e 5); si disponeva, infine, su tale sommatoria la riduzione per il rito speciale, che comportava l'irrogazione di una pena finale di quattro anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 4.933,00 euro di multa. h 30 vd La Corte di appello di Napoli, dunque, nel riconoscere il vincolo della continuazione interna tra i reati del presente procedimento, enucleava analiticamente i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione, per i delitti di cui ai capi 4) e 5), formulando un giudizio dosimetrico rispettoso della giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 5.6, cui si rinvia (Sez. U, n. 4717 del 24/06/2021, Pizzone, cit.). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso.
7.5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AG SS.
8. Deve, infine, ritenersi infondato il ricorso dell'imputato AS SS, proposto a mezzo dell'avv. Michele Santonastaso, sviluppato in due motivi.
8.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata riconosciuta nei confronti di AS SS l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., relativa alle fattispecie di cui ai capi 4), 5) e 6), che non poteva essere applicata alla luce delle emergenze captative, richiamate nella decisione censurata in termini svincolati dalle risultanze processuali. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che appare prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato SS SS, che si è esaminato nel paragrafo 6.3, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenerla destituita di fondamento. Queste ragioni inducono a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
8.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del disvalore delle condotte illecite del ricorrente, la cui posizione, nel giudizio di appello, che era stato erroneamente assimilata a quello degli altri imputati. Osserva il Collegio che il diniego delle attenuanti generiche richieste da AS SS è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente ai capi 4), 5) e 6), escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico congruo, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata. 31 vch Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale e della reiterazione di tali comportamenti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il loro collegamento con la sfera di operatività del Clan NO. Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di AS SS, che l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, ritenute correttamente insussistenti dalla Corte di merito, in linea con la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 2.3, al quale occorre rinviare (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Queste ragioni inducono a ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso.
8.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'imputato AS SS.
9. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati NI NN, IO LL, CA CC, CE UO, SS SS, AG SS e AS SS, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente SS Centonze Vito Di Nicola Alenteme vitociniare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penala Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 12 FEB 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Calcogni 32