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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2904/2024, introdotta da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Teresa Parte_1
AN
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Iolanda Molinaro CP_1
-ricorrenti-
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 06.12.2012, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“Che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per separazione che qui di seguito si riportano: - -Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agropoli in data25.09.1995 ed ordinare all'ufficiale dello stato civile di Agropoli l'annotazione CP_ dell'emananda sentenza;
- Nulla statuire in ordine all'affidamento del figlio in quanto lo stesso ha ormai raggiunto la maggiore età; - Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra come da Parte_1 CP_ accordo di separazione, alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1
- Onerare il Sig. a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 CP_
la somma di €. 550,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. - con compensazione.”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25.09.1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agropoli (SA) in data 25.09.1995 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
3.05.1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agropoli (SA) dell'anno 1995 Atto
n.80 parte 2, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2904/2024, introdotta da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Teresa Parte_1
AN
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Iolanda Molinaro CP_1
-ricorrenti-
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 06.12.2012, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“Che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per separazione che qui di seguito si riportano: - -Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agropoli in data25.09.1995 ed ordinare all'ufficiale dello stato civile di Agropoli l'annotazione CP_ dell'emananda sentenza;
- Nulla statuire in ordine all'affidamento del figlio in quanto lo stesso ha ormai raggiunto la maggiore età; - Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra come da Parte_1 CP_ accordo di separazione, alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1
- Onerare il Sig. a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1 CP_
la somma di €. 550,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. - con compensazione.”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25.09.1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agropoli (SA) in data 25.09.1995 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
3.05.1965, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Agropoli (SA) dell'anno 1995 Atto
n.80 parte 2, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi