Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini, n. 2/B;
contro
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Giorgio Giulio Sante Maria Grandesso, Marialuisa Bernadette Pozzi, Nadia Marina Gabigliani e Ilaria Azzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura in Milano, Via Vivaio, n. 1;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale del 19 settembre 2023, prot.n.-OMISSIS-, emanato dalla Città metropolitana di Milano, avente ad oggetto sospensione in via cautelare dell’autorizzazione prot. n. -OMISSIS- del 7 settembre 1992 atti n. -OMISSIS-, rilasciata all’impresa individuale -OMISSIS- per gestire l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest di revoca/sospensione credenziali accesso ai Sistemi Informatici della Motorizzazione Civile dell’11 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AN CE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato il provvedimento in data 19 settembre 2023 con il quale la Città metropolitana di Milano ha disposto la sospensione in via cautelare, per mesi sei, dell'autorizzazione prot. n. -OMISSIS- del 7 settembre 1992 rilasciata alla ricorrente per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Città metropolitana di Milano.
La Sezione, con ordinanza n. 1146 dell’11 dicembre 2023, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente.
A questo proposito va osservato che, come anticipato, il provvedimento impugnato ha ad oggetto la sospensione in via cautelare, per un periodo di sei mesi, di una autorizzazione rilasciata alla ricorrente.
Come detto il Collegio, con ordinanza n. 1146 dell’11 dicembre 2023, ha respinto l’istanza cautelare, motivando sia in punto di fumus che in punto di periculum.
Parte ricorrente non ha impugnato questa ordinanza; conseguentemente il provvedimento impugnato ha continuato a produrre i propri effetti i quali, come comunicato dall’Amministrazione resistente, si sono esauriti nelle more del giudizio essendo medio tempore intervenuta la scadenza del periodo di sospensione con esso disposta.
Risulta dunque evidente come, attualmente, sia ormai del tutto venuto meno l’interesse all’impugnazione del suddetto provvedimento.
Per queste ragioni va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB UN, Presidente
AN CE CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN CE CO | AB UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.