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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio MA Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 422/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Robbiate, Via Oltolini n. 37 con il patrocinio dell'avv. COMI STEFANO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
A) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti concordi condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario della figlia MA, maggiorenne ma non autonoma economicamente, che frequenta la “HDEMIA” di Belle Arti di Brescia, ove vive stabilmente in un alloggio insieme ad altri studenti, all'interno di un convitto, mediante il versamento mensile della somma di € 140,00 cadauno;
le spese di locazione e di iscrizione all'accademia verranno così suddivise: quota del 70% a carico del padre e quota del 30% a carico della madre.
3. I coniugi provvederanno altresì al mantenimento ordinario diretto della figlia , maggiorenne ma non autonoma Per_1 economicamente, che frequenta il quinto anno della scuola superiore Liceo delle Scienze Umane al “Villa Greppi” con sede in Monticello (Lc), e vivrà pari tempo con ciascun genitore accordandosi direttamente con gli stessi e mantenendo la residenza anagrafica dal padre. In relazione al percorso universitario di , se la stessa deciderà di frequentare Per_1 gli studi presso un alloggio limitrofo alla sede universitaria, i genitori si impegnano a suddividere al 50% le spese di mantenimento (alimentari, vestiario ecc..), mentre le spese di locazione verranno suddivise al 70% quota del padre ed il 30% quota della madre. In ogni caso le spese universitarie saranno suddivise al 70% la quota del padre ed il 30% la quota della madre
4. Il padre si farà carico integralmente delle seguenti spese straordinarie per le figlie e MA nella misura in cui Per_1 ottenga un rimborso da parte della propria polizza assicurativa lavorativa:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
In mancanza di rimborso da parte della assicurazione, le stesse verranno suddivise al 50% tra le parti.
5. La sig.ra e il sig. si faranno invece carico, nella misura del 50%, delle seguenti spese straordinarie Pt_2 Parte_1 per le figlie e MA: Per_1
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); e) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto che le spese sostenute per i figli saranno portate in detrazione in fase di dichiarazione dei redditi in proporzione alle quote effettivamente sostenute, senza preventivo ulteriore accordo.
6. L'assegno unico ex lege verrà percepito al 50% tra le parti.
7. I coniugi signori e sono comproprietari di una porzione di fabbricato Parte_2 Parte_1 abitativo costituente residenza familiare, sita in Comune di Robbiate e costituito da appartamento con accesso dal civico n. 37 composto da soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, ripostiglio, servizio ed unite aree esclusive di pertinenza a giardino in piano terra, con annessi vari accessori (ripostiglio e lavanderia) in piano primo sottostrada, collegati tra loro mediante scala interna, il tutto censito al catasto dei fabbricati, foglio 5, col mappale 5187/6, via Graziano Oltolini, piano S1-T, categoria A2, classe 3, consistenza vani 7 rendita 759,19, nonché autorimessa pertinenziale in piano primo sottostrada censita nel catasto dei fabbricati foglio 5 mappale 5187/51, via Graziano Oltolini, piano S1,categoria C/6, classe 3, consistenza mq 29 rendita 148,27 (doc. 4).
I coniugi sono altresì comproprietari di ulteriore autorimessa posta in piano primo sottostrada censita nel catasto dei fabbricati foglio 5 mappale 5187/66, via Graziano Oltolini, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 27 rendita 138,05 (doc. 5).
In relazione a detti immobili i predetti coniugi sono addivenuti al seguente accordo, che costituisce per essi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: la signora si impegna a Parte_2 trasferire al coniuge signor la piena proprietà della quota di metà di sua spettanza dell'unità Parte_1 abitativa e dell'autorimessa di pertinenza dell'immobile, come sopra meglio descritta e di tutti gli arredi della casa coniugale.
A sua volta il signor si impegna a versare alla signora la somma di euro Parte_1 Parte_2 104.000,00 nonché a trasferire alla stessa la piena proprietà della quota di metà di sua spettanza della seconda autorimessa non pertinenziale di cui al doc. 5 sopra descritta.
I coniugi si impegnano a consegnare gli immobili rispettivamente ceduti entro la data del rogito, asportando dai medesimi i beni di propria pertinenza.
I ricorrenti chiedono che agli effetti fiscali la cessione di proprietà di cui al punto che precede venga dichiarati esente da imposte e tasse ai sensi della Legge 898/70 e succ. modifiche di cui all'art. 19 della legge 74/87.
L'atto notarile verrà stipulato presso lo studio del Notaio scelto di comune accordo dalle parti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione o in ogni caso nel diverso termine stabilito di comune accordo tra le parti.
Ciascun coniuge si farà carico delle spese relative al trasferimento dell'immobile che acquista.
I coniugi si obbligano a produrre allo studio notarile tutta la necessaria documentazione di loro competenza.
8. Il sig. continuerà a vivere in detto immobile facendosi esclusivo carico di tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie sino all'acquisto da parte dello stesso della quota di proprietà della moglie. L'IMU del 2025 verrà ripartito in funzione dei mesi di proprietà. La signora si impegna a trasferire la residenza non appena finalizzata la dimora Pt_2 definitiva e a darne pronta informazione al sig. Parte_1
9. L'estinzione del conto corrente cointestato tra i coniugi sarà effettuata dopo aver verificato che tutti i pagamenti delle utenze siano stati correttamente trasferiti e formalizzati sul nuovo conto. La sig.ra da atto di aver già ricevuto la Pt_2 propria quota di competenza del danaro ivi presente. Le parti danno atto che la somma giacente sul conto corrente intestato a resterà di esclusiva competenza della stessa. Il sig. aprirà un conto Parte_2 Parte_1 corrente a lui intestato e la somma in esso giacente resterà di esclusiva competenza dello stesso.
10. Le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
11. Le parti stabiliscono che l'autovettura intestata alla moglie (Ford Fiesta) resterà definitivamente di proprietà della stessa, così come l'autovettura di proprietà del marito (Fiat Panda) resterà definitivamente di proprietà dello stesso B)
Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Carvico (BG) di procedere alla annotazione della sentenza.
******** ****
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
C) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51
c.p.c.;
D) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi alle medesime condizioni della separazione. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 27.9.2001 a Carvico e dalla loro unione sono nati i figli (maggiorenne Per_2 economicamente indipendente), MA e (maggiorenni non economicamente indipendenti) Per_1
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.3.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 248/2025 pubblicata il 22.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Carvico il 27/09/2001, tra e con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, n. 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARVICO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio MA Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio MA Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 422/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Robbiate, Via Oltolini n. 37 con il patrocinio dell'avv. COMI STEFANO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
A) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti concordi condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2. I coniugi provvederanno al mantenimento ordinario della figlia MA, maggiorenne ma non autonoma economicamente, che frequenta la “HDEMIA” di Belle Arti di Brescia, ove vive stabilmente in un alloggio insieme ad altri studenti, all'interno di un convitto, mediante il versamento mensile della somma di € 140,00 cadauno;
le spese di locazione e di iscrizione all'accademia verranno così suddivise: quota del 70% a carico del padre e quota del 30% a carico della madre.
3. I coniugi provvederanno altresì al mantenimento ordinario diretto della figlia , maggiorenne ma non autonoma Per_1 economicamente, che frequenta il quinto anno della scuola superiore Liceo delle Scienze Umane al “Villa Greppi” con sede in Monticello (Lc), e vivrà pari tempo con ciascun genitore accordandosi direttamente con gli stessi e mantenendo la residenza anagrafica dal padre. In relazione al percorso universitario di , se la stessa deciderà di frequentare Per_1 gli studi presso un alloggio limitrofo alla sede universitaria, i genitori si impegnano a suddividere al 50% le spese di mantenimento (alimentari, vestiario ecc..), mentre le spese di locazione verranno suddivise al 70% quota del padre ed il 30% quota della madre. In ogni caso le spese universitarie saranno suddivise al 70% la quota del padre ed il 30% la quota della madre
4. Il padre si farà carico integralmente delle seguenti spese straordinarie per le figlie e MA nella misura in cui Per_1 ottenga un rimborso da parte della propria polizza assicurativa lavorativa:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
In mancanza di rimborso da parte della assicurazione, le stesse verranno suddivise al 50% tra le parti.
5. La sig.ra e il sig. si faranno invece carico, nella misura del 50%, delle seguenti spese straordinarie Pt_2 Parte_1 per le figlie e MA: Per_1
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); e) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto che le spese sostenute per i figli saranno portate in detrazione in fase di dichiarazione dei redditi in proporzione alle quote effettivamente sostenute, senza preventivo ulteriore accordo.
6. L'assegno unico ex lege verrà percepito al 50% tra le parti.
7. I coniugi signori e sono comproprietari di una porzione di fabbricato Parte_2 Parte_1 abitativo costituente residenza familiare, sita in Comune di Robbiate e costituito da appartamento con accesso dal civico n. 37 composto da soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, ripostiglio, servizio ed unite aree esclusive di pertinenza a giardino in piano terra, con annessi vari accessori (ripostiglio e lavanderia) in piano primo sottostrada, collegati tra loro mediante scala interna, il tutto censito al catasto dei fabbricati, foglio 5, col mappale 5187/6, via Graziano Oltolini, piano S1-T, categoria A2, classe 3, consistenza vani 7 rendita 759,19, nonché autorimessa pertinenziale in piano primo sottostrada censita nel catasto dei fabbricati foglio 5 mappale 5187/51, via Graziano Oltolini, piano S1,categoria C/6, classe 3, consistenza mq 29 rendita 148,27 (doc. 4).
I coniugi sono altresì comproprietari di ulteriore autorimessa posta in piano primo sottostrada censita nel catasto dei fabbricati foglio 5 mappale 5187/66, via Graziano Oltolini, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 27 rendita 138,05 (doc. 5).
In relazione a detti immobili i predetti coniugi sono addivenuti al seguente accordo, che costituisce per essi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale: la signora si impegna a Parte_2 trasferire al coniuge signor la piena proprietà della quota di metà di sua spettanza dell'unità Parte_1 abitativa e dell'autorimessa di pertinenza dell'immobile, come sopra meglio descritta e di tutti gli arredi della casa coniugale.
A sua volta il signor si impegna a versare alla signora la somma di euro Parte_1 Parte_2 104.000,00 nonché a trasferire alla stessa la piena proprietà della quota di metà di sua spettanza della seconda autorimessa non pertinenziale di cui al doc. 5 sopra descritta.
I coniugi si impegnano a consegnare gli immobili rispettivamente ceduti entro la data del rogito, asportando dai medesimi i beni di propria pertinenza.
I ricorrenti chiedono che agli effetti fiscali la cessione di proprietà di cui al punto che precede venga dichiarati esente da imposte e tasse ai sensi della Legge 898/70 e succ. modifiche di cui all'art. 19 della legge 74/87.
L'atto notarile verrà stipulato presso lo studio del Notaio scelto di comune accordo dalle parti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione o in ogni caso nel diverso termine stabilito di comune accordo tra le parti.
Ciascun coniuge si farà carico delle spese relative al trasferimento dell'immobile che acquista.
I coniugi si obbligano a produrre allo studio notarile tutta la necessaria documentazione di loro competenza.
8. Il sig. continuerà a vivere in detto immobile facendosi esclusivo carico di tutte le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie sino all'acquisto da parte dello stesso della quota di proprietà della moglie. L'IMU del 2025 verrà ripartito in funzione dei mesi di proprietà. La signora si impegna a trasferire la residenza non appena finalizzata la dimora Pt_2 definitiva e a darne pronta informazione al sig. Parte_1
9. L'estinzione del conto corrente cointestato tra i coniugi sarà effettuata dopo aver verificato che tutti i pagamenti delle utenze siano stati correttamente trasferiti e formalizzati sul nuovo conto. La sig.ra da atto di aver già ricevuto la Pt_2 propria quota di competenza del danaro ivi presente. Le parti danno atto che la somma giacente sul conto corrente intestato a resterà di esclusiva competenza della stessa. Il sig. aprirà un conto Parte_2 Parte_1 corrente a lui intestato e la somma in esso giacente resterà di esclusiva competenza dello stesso.
10. Le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
11. Le parti stabiliscono che l'autovettura intestata alla moglie (Ford Fiesta) resterà definitivamente di proprietà della stessa, così come l'autovettura di proprietà del marito (Fiat Panda) resterà definitivamente di proprietà dello stesso B)
Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Carvico (BG) di procedere alla annotazione della sentenza.
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Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
C) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51
c.p.c.;
D) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi alle medesime condizioni della separazione. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario il 27.9.2001 a Carvico e dalla loro unione sono nati i figli (maggiorenne Per_2 economicamente indipendente), MA e (maggiorenni non economicamente indipendenti) Per_1
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18.3.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 248/2025 pubblicata il 22.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Carvico il 27/09/2001, tra e con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, n. 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARVICO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio MA Tremolada