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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3553/2024 RG. promossa da:
nata a [...] horizonte/MG – Brasile il 24.07.1995, C.F. Controparte_1
, residente a [...] – Appartamento 102 – Coqueiros Belo Horizonte – MG – C.F._1 CAP 30880-390 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 03.04.2014; NumeroDiCa_1
nata a [...]/MG – Brasile il Parte_1 08.09.1993, C.F. , residente a [...] Appartamento C.F._2 1008 – Cidade Industrial Curitiba – PR – CAP 81280-350 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 09.09.2022; NumeroD_2 nata a [...]/MG – Brasile il 03.06.1991, C.F. Controparte_2
, residente a [...]dos Pintassilgos n. 998 – Appartamento 501 – Cabral – C.F._3 Contagem – MG – Brasile – CAP 32146-033 – Brasile, identificata con documento n. NumeroDiCa_3 rilasciato il 11.12.2020;
nato a [...]/SP – Brasile il 21.07.1982, C.F. Controparte_3
, residente in [...] – Casa – Por do Sol II – Alfenas – MG C.F._4
– CAP 37136-244 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 28.11.2022; NumeroD_4
nato a [...]/MG – Brasile il 27.09.1959, C.F. Controparte_4
, residente a [...] – Appartamento 601 – Floresta Belo Horizonte – MG – C.F._5 CAP 30150-030 – Brasile, identificato con documento n. Numero_5
nata a [...]/MG – Brasile il 14.08.1991, Controparte_5 C.F. , residente a [...] – Caicara – Belo Horizonte C.F._6
– MG – CAP 30770-260 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiCa_6 12.11.2018;
nata a [...]/MG – Brasile il Controparte_6 17.05.1978, C.F. , residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova C.F._7 Lima – MG – CAP 34004-490 – Brasile, identificata con documento n. MG.
8.440.012 rilasciato il 06.11.2023;
pagina 1 di 7 nonché dai minori nata a [...]/MG – Brasile il 05.09.2008, C.F. Persona_1
, residente a [...] – figlia di C.F._8 [...] ; Controparte_3 nato a [...]/MG – Brasile il 28.01.2012, C.F. Controparte_7 C.F._9
[...
, residente a [...] – Appartamento 601 – Floresta Belo Horizonte – MG – CAP 30150- 030 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 20.06.2015 – figlio di NumeroDiCa_7 ; Controparte_4
nata a [...]/MG – Brasile il 01.09.2015, Controparte_8 C.F. , residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova Lima – MG – C.F._10 CAP 34004-490 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 06.11.2023 – NumeroDiC_8 figlia di;
Controparte_6
nato a [...]/MG – Brasile il 10.08.2020, C.F. Parte_2
, residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova Lima – MG – C.F._11
CAP 34004-490 – Brasile, identificato con carta d'identità rilasciata il 28.10.2022 – figlio di
Controparte_6
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PARISI CARLOFERNANDO con domicilio eletto in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO contro
Controparte_9
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con compensazione delle spese di giudizio”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate pagina 2 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 06/03/2024, i ricorrenti, in proprio e alcuni in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 25/11/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 07/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 14/11/2025 note di trattazione per l'udienza cartolare del 25/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_9 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la pagina 3 di 7 domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver tentato di inoltrare domanda, anche attraverso il portale prenot@mi, per ottenere un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo, senza esito, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“a. o o o cittadino italiano, nato a [...]_2 Persona_2 Parte_3 Rocca San Casciano, Comune in Provincia di Forlì – Cesena (FC) il 17.08.1880, figlio di Persona_3 e (Doc. 02), non si è e non ha mai rinunciato Persona_4 Controparte_11 alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).
b. o o o in data 11.02.1905, si Persona_2 Persona_2 Persona_2 Parte_3 univa in matrimonio con (Doc. 04); Persona_5
c. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 21.10.1920, (Doc. 05); Persona_6
d. in data 20.01.1944, si univa in matrimonio con e prendeva il Persona_6 Persona_7 nome di (Doc. 06); Persona_8
e. Dalla loro unione nascevano in Brasile quattro figli: in data 27.04.1951 Persona_9
(Doc. 07), in data 11.02.1954 (Doc. 08), in data 27.09.1959
[...] Persona_10
“ricorrente” (Doc. 09) ed in data 20.09.1960 Controparte_4 Per_11 Persona_12
(Doc. 10);
[...]
f. , in data 12.05.1976, si univa in matrimonio con Persona_9 CP_12
che prendeva il nome di (Doc. 11);
[...] Parte_4
g. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 17.05.1978 Controparte_6
(Doc. 12), in data 21.07.1982 “ricorrente” (Doc. 13) ed
[...] CP_3 Controparte_6 in data 08.09.1993 “ricorrente” (Doc. 14); Parte_1
pagina 4 di 7 h. , in data 28.09.2007, si univa in matrimonio con Controparte_6 [...]
e prendeva il nome di “ricorrente” Persona_13 Controparte_6 Controparte_6 (Doc.15);
i. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 01.09.2015 Persona_14
“ricorrente” (Doc. 16), in data 10.08.2020 “ricorrente” (Doc.
[...] Persona_15 17);
j. Dall'unione di e nasceva in brasile, Controparte_3 Persona_16 in data 05.09.2008, “ricorrente” (Doc. 18); Persona_1
k. , in data 25.04.1986, si univa in matrimonio con Persona_10 Persona_17
che prendeva il nome di (Doc. 19);
[...] Persona_18
l. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 14.08.1991, Controparte_5
“ricorrente” (Doc. 20);
m. , in data 04.09.1986, si univa in matrimonio con Controparte_4 Persona_19
che prendeva il nome di , per poi divorziare, in data
[...] Persona_20
28.03.2008, e riprendere il nome da nubile (Doc. 21);
n. Dall'unione di e nasceva in Brasile, 28.01.2012, Controparte_4 Persona_21
“ricorrente” (Doc. 22); Controparte_7
o. , in data 08.10.1987, si univa in matrimonio con Persona_22 Parte_5
che prendeva il nome di (Doc. 23);
[...] Parte_6
p. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 03.06.1991 (Doc. Persona_23 24) ed in data 24.07.1995 “ricorrente” (Doc. 25); Controparte_1
q. , in data 27.11.2020, si univa in matrimonio con Persona_23 Persona_24 e prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 26)”. Controparte_2
I ricorrenti, in proprio e alcuni quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere pagina 5 di 7 dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_9 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_7 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_9
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_8
[...] [...]
Parte_9
Controparte_3 [...]
Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
Controparte_6 CP_6 nonché i minori
Persona_1
Controparte_7
Controparte_8 [...]
Parte_2 Controparte_6
sono cittadini italiani iure sanguinis. pagina 6 di 7 ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 26/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3553/2024 RG. promossa da:
nata a [...] horizonte/MG – Brasile il 24.07.1995, C.F. Controparte_1
, residente a [...] – Appartamento 102 – Coqueiros Belo Horizonte – MG – C.F._1 CAP 30880-390 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 03.04.2014; NumeroDiCa_1
nata a [...]/MG – Brasile il Parte_1 08.09.1993, C.F. , residente a [...] Appartamento C.F._2 1008 – Cidade Industrial Curitiba – PR – CAP 81280-350 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 09.09.2022; NumeroD_2 nata a [...]/MG – Brasile il 03.06.1991, C.F. Controparte_2
, residente a [...]dos Pintassilgos n. 998 – Appartamento 501 – Cabral – C.F._3 Contagem – MG – Brasile – CAP 32146-033 – Brasile, identificata con documento n. NumeroDiCa_3 rilasciato il 11.12.2020;
nato a [...]/SP – Brasile il 21.07.1982, C.F. Controparte_3
, residente in [...] – Casa – Por do Sol II – Alfenas – MG C.F._4
– CAP 37136-244 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 28.11.2022; NumeroD_4
nato a [...]/MG – Brasile il 27.09.1959, C.F. Controparte_4
, residente a [...] – Appartamento 601 – Floresta Belo Horizonte – MG – C.F._5 CAP 30150-030 – Brasile, identificato con documento n. Numero_5
nata a [...]/MG – Brasile il 14.08.1991, Controparte_5 C.F. , residente a [...] – Caicara – Belo Horizonte C.F._6
– MG – CAP 30770-260 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il NumeroDiCa_6 12.11.2018;
nata a [...]/MG – Brasile il Controparte_6 17.05.1978, C.F. , residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova C.F._7 Lima – MG – CAP 34004-490 – Brasile, identificata con documento n. MG.
8.440.012 rilasciato il 06.11.2023;
pagina 1 di 7 nonché dai minori nata a [...]/MG – Brasile il 05.09.2008, C.F. Persona_1
, residente a [...] – figlia di C.F._8 [...] ; Controparte_3 nato a [...]/MG – Brasile il 28.01.2012, C.F. Controparte_7 C.F._9
[...
, residente a [...] – Appartamento 601 – Floresta Belo Horizonte – MG – CAP 30150- 030 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 20.06.2015 – figlio di NumeroDiCa_7 ; Controparte_4
nata a [...]/MG – Brasile il 01.09.2015, Controparte_8 C.F. , residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova Lima – MG – C.F._10 CAP 34004-490 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 06.11.2023 – NumeroDiC_8 figlia di;
Controparte_6
nato a [...]/MG – Brasile il 10.08.2020, C.F. Parte_2
, residente a [...]n. 280 – Mirante da Mata – Nova Lima – MG – C.F._11
CAP 34004-490 – Brasile, identificato con carta d'identità rilasciata il 28.10.2022 – figlio di
Controparte_6
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. PARISI CARLOFERNANDO con domicilio eletto in VIA PASCALI, 6 88100 CATANZARO contro
Controparte_9
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con compensazione delle spese di giudizio”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate pagina 2 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 06/03/2024, i ricorrenti, in proprio e alcuni in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 25/11/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 07/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 14/11/2025 note di trattazione per l'udienza cartolare del 25/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_9 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la pagina 3 di 7 domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver tentato di inoltrare domanda, anche attraverso il portale prenot@mi, per ottenere un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo, senza esito, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“a. o o o cittadino italiano, nato a [...]_2 Persona_2 Parte_3 Rocca San Casciano, Comune in Provincia di Forlì – Cesena (FC) il 17.08.1880, figlio di Persona_3 e (Doc. 02), non si è e non ha mai rinunciato Persona_4 Controparte_11 alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione che si allega (Doc. 03).
b. o o o in data 11.02.1905, si Persona_2 Persona_2 Persona_2 Parte_3 univa in matrimonio con (Doc. 04); Persona_5
c. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 21.10.1920, (Doc. 05); Persona_6
d. in data 20.01.1944, si univa in matrimonio con e prendeva il Persona_6 Persona_7 nome di (Doc. 06); Persona_8
e. Dalla loro unione nascevano in Brasile quattro figli: in data 27.04.1951 Persona_9
(Doc. 07), in data 11.02.1954 (Doc. 08), in data 27.09.1959
[...] Persona_10
“ricorrente” (Doc. 09) ed in data 20.09.1960 Controparte_4 Per_11 Persona_12
(Doc. 10);
[...]
f. , in data 12.05.1976, si univa in matrimonio con Persona_9 CP_12
che prendeva il nome di (Doc. 11);
[...] Parte_4
g. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data 17.05.1978 Controparte_6
(Doc. 12), in data 21.07.1982 “ricorrente” (Doc. 13) ed
[...] CP_3 Controparte_6 in data 08.09.1993 “ricorrente” (Doc. 14); Parte_1
pagina 4 di 7 h. , in data 28.09.2007, si univa in matrimonio con Controparte_6 [...]
e prendeva il nome di “ricorrente” Persona_13 Controparte_6 Controparte_6 (Doc.15);
i. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 01.09.2015 Persona_14
“ricorrente” (Doc. 16), in data 10.08.2020 “ricorrente” (Doc.
[...] Persona_15 17);
j. Dall'unione di e nasceva in brasile, Controparte_3 Persona_16 in data 05.09.2008, “ricorrente” (Doc. 18); Persona_1
k. , in data 25.04.1986, si univa in matrimonio con Persona_10 Persona_17
che prendeva il nome di (Doc. 19);
[...] Persona_18
l. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 14.08.1991, Controparte_5
“ricorrente” (Doc. 20);
m. , in data 04.09.1986, si univa in matrimonio con Controparte_4 Persona_19
che prendeva il nome di , per poi divorziare, in data
[...] Persona_20
28.03.2008, e riprendere il nome da nubile (Doc. 21);
n. Dall'unione di e nasceva in Brasile, 28.01.2012, Controparte_4 Persona_21
“ricorrente” (Doc. 22); Controparte_7
o. , in data 08.10.1987, si univa in matrimonio con Persona_22 Parte_5
che prendeva il nome di (Doc. 23);
[...] Parte_6
p. Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 03.06.1991 (Doc. Persona_23 24) ed in data 24.07.1995 “ricorrente” (Doc. 25); Controparte_1
q. , in data 27.11.2020, si univa in matrimonio con Persona_23 Persona_24 e prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 26)”. Controparte_2
I ricorrenti, in proprio e alcuni quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere pagina 5 di 7 dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_9 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_7 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_9
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_8
[...] [...]
Parte_9
Controparte_3 [...]
Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
Controparte_6 CP_6 nonché i minori
Persona_1
Controparte_7
Controparte_8 [...]
Parte_2 Controparte_6
sono cittadini italiani iure sanguinis. pagina 6 di 7 ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 26/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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