Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11427 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA RM NA, SI ST e FR ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA NA e NZ NA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 19/06/2025 a mezzo PEC dai ricorrenti al Comune odierno resistente, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento ai presunti titoli edilizi (SCIA o diverso provvedimento autorizzativo) in base ai quali le odierne controinteressate avrebbero realizzato l'edificazione di nuova costruzione in sopraelevazione insistente sulla terrazza dell'immobile ubicato in Guidonia Montecelio, alla Via F. Cecconi n. 27, confinante con quello di proprietà dei ricorrenti, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e per la condanna del Comune di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore all’esibizione integrale, ex art. 116 c.p.a., della documentazione richiesta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2025:
- della nota prot. n. 0097252 del 18/09/2025 del Comune resistente avente per oggetto “Riscontro nota prot. 96558 del 17/09/2025 con oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per conto di LA RM NA, SI ST e FR ST – Ricorso ex art. 116 c.p.a.” e dei provvedimenti presupposti ivi richiamati: Delibera di Giunta n. 105 del 16.11.2021 e successiva Determina Dirigenziale n. 61 del 27.11.2021 istitutivi dello “Sportello Unico dell’Edilizia”, tramite il Portale telematico “Urbanistica On-Line”, laddove interpretati quali rigetto/declaratoria di irricevibilità dell’istanza di accesso oggetto del presente ricorso;
- ove occorrer possa del silenzio eventualmente formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sulla medesima istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 poi anche reiterata a mezzo PEC dai ricorrenti al Comune odierno resistente dal momento in cui l’Ufficio comunale competente dichiara di averne avuto conoscenza per la prima volta (data notifica ricorso 17/09/2025 – data formazione silenzio rigetto 18/10/2025);
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. UI DO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 24 dicembre 2025, i ricorrenti hanno riferito che l’Amministrazione intimata, nella pendenza del presente giudizio, “ ha concesso agli odierni deducenti l’accesso alla
documentazione […] oggetto della pretesa ostensiva azionata con il ricorso integrato da motivi aggiunti per cui è causa ” e dichiarato, per l’effetto, la cessazione della materia del contendere;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che con il provvedimento del 18 settembre 2025 (doc. 5 dei ricorrenti), l’amministrazione non si è limitata a opporre formalisticamente l’erronea iniziale individuazione del recapito al quale era stata inoltrata la richiesta di accesso, ma di essere venuta a conoscenza dell’istanza solo all’esito della notifica del ricorso; istanza che il Comune di Guidonia ha integralmente evaso allorché i ricorrenti, pur riferendo dell’esistenza di ulteriori problematiche tecniche, l’hanno trasmessa all’indirizzo del S.U.A.P.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI DO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI DO IO | TO NG |
IL SEGRETARIO