Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 246
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata conformità del criterio di quantificazione del valore venale del bene da parte dell'Amministrazione alla legge, in particolare all'art. 5 del d.lgs. n. 504/92. Il Comune ha determinato il valore sulla base di una delibera che individua valori medi non esaustivi e che si applica dall'anno 2022, mentre l'imposta è dovuta per l'anno 2018. La relazione tecnica allegata alla delibera evidenzia la necessità di integrazione dell'attività di sportello per casi particolari, confermando l'assenza di criteri puntuali e specifici per il valore venale dei singoli immobili.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato assolvimento dell'onere della prova

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata conformità del criterio di quantificazione del valore venale del bene da parte dell'Amministrazione alla legge, in particolare all'art. 5 del d.lgs. n. 504/92. Il Comune ha determinato il valore sulla base di una delibera che individua valori medi non esaustivi e che si applica dall'anno 2022, mentre l'imposta è dovuta per l'anno 2018. La relazione tecnica allegata alla delibera evidenzia la necessità di integrazione dell'attività di sportello per casi particolari, confermando l'assenza di criteri puntuali e specifici per il valore venale dei singoli immobili.

  • Accolto
    Rideterminazione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata conformità del criterio di quantificazione del valore venale del bene da parte dell'Amministrazione alla legge, in particolare all'art. 5 del d.lgs. n. 504/92. Il Comune ha determinato il valore sulla base di una delibera che individua valori medi non esaustivi e che si applica dall'anno 2022, mentre l'imposta è dovuta per l'anno 2018. La relazione tecnica allegata alla delibera evidenzia la necessità di integrazione dell'attività di sportello per casi particolari, confermando l'assenza di criteri puntuali e specifici per il valore venale dei singoli immobili.

  • Accolto
    Illegittimità/disapplicazione della sanzione amministrativa

    Le esposte considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso e assorbono le ulteriori contestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 246
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 246
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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