Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1094
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso invio avviso bonario

    Il giudice ritiene che l'avviso bonario non sia dovuto per i controlli effettuati ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, poiché si tratta di importi dichiarati dal contribuente e versati in misura insufficiente dal sostituto d'imposta.

  • Altro
    Duplicazione d'imposta

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la duplicazione d'imposta e ha provveduto allo sgravio di quanto richiesto, precisando che l'errore è stato indotto dal sostituto d'imposta. Di conseguenza, questo motivo di impugnazione è venuto meno.

  • Rigettato
    Decadenza

    Il giudice ritiene che la notifica della cartella sia avvenuta nel rispetto dei termini di legge, tenendo conto della sospensione dei termini dovuta alla pandemia COVID-19 e del differimento del termine di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1094
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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