CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7761/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220061167715000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.9.2024, depositato il 30.9.2024 presso la Corte di Giustizia Ricorrente1Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220061167715, notificata 28.6.2024, emessa ex art 36 bis, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 41.252,40 a seguito della liquidazione a tassazione separata degli emolumenti percepiti e liquidati in complessivi €. 153.049,83, relativi al trattamento di fine mandato di consigliere
Società_1amministratore della società “ spa”, eccependo: 1) l'omesso invio dell'avviso bonario;
2) la duplicazione di imposta in quanto la liquidazione è stata effettuata dall'ufficio due volte per lo stesso presupposto;
3) la decadenza. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita il giudizio, ha riconosciuto la duplicazione d'imposta e, conseguentemente, ha sgravato quanto richiesto precisando che è stata indotta in errore dal Sostituto, il quale nella C.U. ha indicato l'importo liquidato in €. 153.049,83 dichiarando, però, che il rapporto di lavoro è iniziato in data 1.1.2001 e cessato il 23.9.2008 e, quindi. ha calcolato l'aliquota a tassazione separata prendendo come riferimento i due anni precedenti, ovvero il 2007 e il 2006. Ha aggiunto che il contribuente/ricorrente, nel mod Unico quadro RM rigo 1, ha correttamente indicato l'imponibile percepito nel 2017 e che, accertato che non è stata inviata la comunicazione di irregolarità, ha sgravato solo gli interessi e le sanzioni richiesti relativamente a quanto da lui dichiarato.
Il processo è stato interrotto per decesso dalla ricorrente e riassunto a seguito dell'istanza di trattazione della causa interrotta.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto dell'avvenuto sgravio e, conseguentemente, del venir meno del secondo motivo di impugnazione.
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione è infondato, trattandosi di controllo sulla liquidazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73, all'esito della quale è normativamente prevista la semplice iscrizione a ruolo in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e versati in misura insufficiente dal Sostituto. Ciò rende inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta, essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Va aggiunto che il Sostituito/ricorrente, in applicazione dell'art 35 del DPR
602/73, ha una responsabilità solidale con il Sostituto il quale ha operato è effettuato una ritenuta di acconto inferiore a quella dovuta, avendo preso come base di calcolo il biennio
2006/2007 e non il 2025/2016, ovvero quello corretto, trattandosi di emolumenti percepiti nel 2017.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza, posto che la notifica della cartella
è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 25 del DPR 602/73, tenuto conto della sospensione COVID dei termini. Infatti, la dichiarazione fiscale oggetto di controllo è quella presentata nel 2018 dal sostituto di imposta per le somme dovute ex art 19 del testo unico di cui al DPR 917/86 la cui scadenza naturale del 31 dicembre 2022 è stata differita di 24 mesi, portando il nuovo termine al 31 dicembre 2024.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, detratti gli importi sgravati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice Presidente
UN IA FL LO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7761/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220061167715000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.9.2024, depositato il 30.9.2024 presso la Corte di Giustizia Ricorrente1Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220061167715, notificata 28.6.2024, emessa ex art 36 bis, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 41.252,40 a seguito della liquidazione a tassazione separata degli emolumenti percepiti e liquidati in complessivi €. 153.049,83, relativi al trattamento di fine mandato di consigliere
Società_1amministratore della società “ spa”, eccependo: 1) l'omesso invio dell'avviso bonario;
2) la duplicazione di imposta in quanto la liquidazione è stata effettuata dall'ufficio due volte per lo stesso presupposto;
3) la decadenza. Ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita il giudizio, ha riconosciuto la duplicazione d'imposta e, conseguentemente, ha sgravato quanto richiesto precisando che è stata indotta in errore dal Sostituto, il quale nella C.U. ha indicato l'importo liquidato in €. 153.049,83 dichiarando, però, che il rapporto di lavoro è iniziato in data 1.1.2001 e cessato il 23.9.2008 e, quindi. ha calcolato l'aliquota a tassazione separata prendendo come riferimento i due anni precedenti, ovvero il 2007 e il 2006. Ha aggiunto che il contribuente/ricorrente, nel mod Unico quadro RM rigo 1, ha correttamente indicato l'imponibile percepito nel 2017 e che, accertato che non è stata inviata la comunicazione di irregolarità, ha sgravato solo gli interessi e le sanzioni richiesti relativamente a quanto da lui dichiarato.
Il processo è stato interrotto per decesso dalla ricorrente e riassunto a seguito dell'istanza di trattazione della causa interrotta.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto dell'avvenuto sgravio e, conseguentemente, del venir meno del secondo motivo di impugnazione.
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione è infondato, trattandosi di controllo sulla liquidazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73, all'esito della quale è normativamente prevista la semplice iscrizione a ruolo in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e versati in misura insufficiente dal Sostituto. Ciò rende inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta, essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Va aggiunto che il Sostituito/ricorrente, in applicazione dell'art 35 del DPR
602/73, ha una responsabilità solidale con il Sostituto il quale ha operato è effettuato una ritenuta di acconto inferiore a quella dovuta, avendo preso come base di calcolo il biennio
2006/2007 e non il 2025/2016, ovvero quello corretto, trattandosi di emolumenti percepiti nel 2017.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza, posto che la notifica della cartella
è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 25 del DPR 602/73, tenuto conto della sospensione COVID dei termini. Infatti, la dichiarazione fiscale oggetto di controllo è quella presentata nel 2018 dal sostituto di imposta per le somme dovute ex art 19 del testo unico di cui al DPR 917/86 la cui scadenza naturale del 31 dicembre 2022 è stata differita di 24 mesi, portando il nuovo termine al 31 dicembre 2024.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, detratti gli importi sgravati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026
Giudice Presidente
UN IA FL LO