TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 16.12.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 16.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato presso la casella P.E.C. Parte_1 dell'Avv. Rosario Panebianco Email_1 del foro di L'Aquila, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusto mandato in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la sede del Controparte_3 in L'Aquila, alla Via della Polveriera s.n.c., che lo rappresenta nel presente giudizio;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 15.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 15.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 20.04.2024 impugnava Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 09/2024 e l'ordinanza ingiunzione n. 10/2024, entrambe notificate in data 22.03.2024, irrogate dal Comando
[...]
per , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1 CP_4 conclusioni: “Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis: - in via preliminare, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e delle gravi ragioni dedotte, sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
150/2011, l'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione n. 9/2024 e n.
10/2024; - nel merito, ritenuta la violazione da parte dell'organo accertatore delle norme relative all'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui ai verbali n. 12, 13, 14, 15 del 2022, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, ritenuto altresì che l'esponente non ha commesso i fatti posti alla base dei suddetti verbali di accertamento, accertati i lamentati vizi dei provvedimenti impugnati, dichiarare la nullità ovvero disporre
l'annullamento, delle ordinanze ingiunzione n. 9/2024 e n. 10/2024 notificate entrambe in data 22.3.2024; - in via subordinata, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso, ove dovesse risultare dimostrato alcuno dei fatti contestati con i verbali di accertamento di cui sopra e posti alla base delle ordinanze ingiunzione n. 9/2024 e n. 10/2024, accertata comunque la violazione dell'art.
11 della l. n. 689/1981 per difetto di idonea motivazione, rideterminare la sanzione da applicare al caso concreto, nella misura del minimo edittale. Con vittoria delle spese di lite, incluso il rimborso delle spese generali, della cassa forense ed dell'i.v.a. secondo le percentuali di legge”. pagina 2 di 7 Alla prima udienza del 08.07.2024, rilevata l'assenza della notifica alla parte resistente da parte della cancelleria, ne veniva disposto il rinnovo, con rinvio al 23.09.2024.
In data 10.09.2024 il Controparte_1 depositava memoria difensiva, con cui si insisteva per il
[...] rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza emessa.
Con ordinanza del 23.09.2024, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata per la discussione orale l'udienza del 16.12.2025, con termine per note conclusionali al 30.09.2025.
All'udienza in parola che si svolgeva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. L'opponente ha impugnato le ordinanze ingiunzione n. 09/2024 e n.
10/2024, entrambe notificate in data 22.03.2024, con cui il
[...] gli ha comminato la sanzione Controparte_5 amministrativa di € 3.000,00 ciascuna, così determinata ai sensi dell'art. 11 della l. n. 698/1981.
Evidenzia, in particolare, in data 08.06.2022 il personale della Stazione
Carabinieri Parco di Campotosto notificava al Soccorsi i seguenti verbali di accertamento di violazioni amministrative: i) n. 12/2022, per violazione dell'art. 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 66/2012; ii) n. 13/2022, per violazione dell'art. 18 della L.R. n. 66/2012; iii) n. 14/2022, per violazione dell'art. 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 66/2012; iv) n. 15/2022, per violazione dell'art. 18 della L.R. n. 66/2012, con la precisazione che i fatti venivano accertati dai verbalizzanti attraverso l'esame dei filmati registrati da un dispositivo video- foto-trappola, e risalivano al 01.06.2022, quanto ai primi due verbali, e al
06.06.2022 in relazione ai successivi due.
A sostegno dell'impugnazione l'opponente eccepisce, in primo luogo, il vizio di motivazione, atteso che le ordinanze impugnate sarebbero motivate per relationem, senza alcuna confutazione degli scritti difensivi ritualmente prodotti dall'odierno opponente.
pagina 3 di 7 Nel merito, eccepisce la genericità della contestazione contenuta nei verbali n. 12 e 14, in relazione all'utilizzo di uno strumento non consentito, senza specificare le caratteristiche dello stesso, nonché l'infondatezza della contestazione relativa alla lavorazione andante contenuta nei verbali n. 13 e 15, non avendo i verbalizzanti opportunamente verificato e documentato quanto riscontrato dalla mera visione della foto trappola apposta.
Infine, contesta la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 nella parte in cui i provvedimenti impugnati non contengono una esplicita indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione della sanzione comminata.
Il con il Controparte_5 proprio rapporto difensivo, contesta le eccezioni sollevate dalla parte opponente.
2. Per quanto riguarda il primo profilo contestato, rileva il Tribunale che nelle ordinanze-ingiunzione impugnate non è dato riscontrare alcuna carenza di motivazione né alcuna lesione del diritto di difesa dell'utente sanzionato.
Come correttamente evidenziato dal in sede di costituzione, CP_5 infatti, le ordinanze richiamano i verbali sottostanti, ed in particolare: 1) dal verbale n. 12/2022 è dato riscontrare che: “Il trasgressore il giorno 01/06/2022 alle ore 7:07, 7:40, 7:41, utilizzava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 2) nel verbale n. 13/2022 si precisa che: “Il trasgressore il giorno 01/06/2022 alle ore 7:07, 7:40, 7:41, praticava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno (zappatura) con un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 3) dal verbale n. 14/2022 si evince che: “Il trasgressore il giorno 06/06/2022 alle ore 08:15, 08:17, 08:19,
08:34 utilizzava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di pagina 4 di 7 attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 4) infine, nel verbale n. 15/2022 si precisa che: “Il trasgressore il giorno 06/06/2022 alle ore 08:15, 08:17, 08:19, 08:34, utilizzava per la ricerca e raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno (zappatura) con un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate” (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente).
Considerato che nei provvedimenti impugnati è chiaramente indicata anche la fonte delle violazioni contestate, ovvero gli artt. 18 e 17, commi 2 e 3, della
L.R. n. 66/2012, ne consegue che non sussiste alcun vizio di motivazione, anche in virtù del fatto che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità,
l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (cfr. Cass. civ., sez. VI-II,
30.07.2020, n. 16316)
Sotto altro e diverso profilo, nemmeno rileva il mancato riferimento agli scritti difensivi presentati dal In tema di opposizione ad ordinanza Pt_1 ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, il Tribunale condivide l'impostazione della Cassazione secondo cui i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.05.2018, n. 12503).
3. Per quanto attiene alle violazioni della L.R. n. 66/2012 contestate al
Soccorsi, ritiene il Tribunale che l'opposto non abbia fornito adeguato supporto pagina 5 di 7 probatorio rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'utilizzo dell'attrezzo non consentito ed alla lavorazione andante.
In particolare, il Comando si limita a richiamare alcuni passaggi della sentenza n. 120/2024, resa nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 1421/2022, che si è pronunciata in merito alla diversa ordinanza ingiunzione n. 05/2022 che aveva disposto la sospensione del titolo che abilita alla ricerca e raccolta dei tartufi del Soccorsi, senza nemmeno produrre il provvedimento nel presente giudizio.
Al riguardo, pur volendo prescindere dal fatto che il provvedimento richiamato, come evidenziato dall'opponente, non sia ancora passato in giudicato, mette conto rilevare che la Cassazione ha chiarito che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 4
c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 29.10.2024, n. 27904).
Nella specie, non solo non è stata prodotta e dunque acquisita la sentenza richiamata dall'opposta, non consentendo in tal modo nemmeno la riproduzione dei contenuti e l'autonoma valutazione critica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ma il Comando non ha allegato nemmeno la documentazione prevista dall'art. 6, comma VIII d.lgs. n. 150/2011, ovvero il rapporto con gli atti relativi all'accertamento, rendendo in tal modo impossibile valutare d'ufficio l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo, come richiesto dalla Cassazione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 25.06.2025, n. 17041).
Ne consegue che non vi sono prove sufficienti della responsabilità di in relazione alle condotte addebitate, ai sensi dell'art. 6, Parte_1 comma XI d.lgs. n. 150/2011.
pagina 6 di 7 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, l'ordinanza- ingiunzione n. 9/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2024, entrambe dell'importo di € 3.000,00 irrogate dal Controparte_1 per “Abruzzo in data 08.03.2023 e notificate in data 22.03.2024, CP_4 dovranno essere annullate.
4. L'infondatezza del primo motivo di opposizione e la circostanza che l'accoglimento sia derivato dalla mera carenza di allegazione da parte dell'opposta integrano le gravi ed eccezionali ragioni elaborate da Corte Cost.
n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 937/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 9/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2024, entrambe dell'importo di € 3.000,00 irrogate dal per Controparte_1
” in data 08.03.2023 e notificate in data 22.03.2024; CP_1 CP_4
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria
L'Aquila, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 16.12.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 16.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato presso la casella P.E.C. Parte_1 dell'Avv. Rosario Panebianco Email_1 del foro di L'Aquila, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusto mandato in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la sede del Controparte_3 in L'Aquila, alla Via della Polveriera s.n.c., che lo rappresenta nel presente giudizio;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 15.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 15.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 20.04.2024 impugnava Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 09/2024 e l'ordinanza ingiunzione n. 10/2024, entrambe notificate in data 22.03.2024, irrogate dal Comando
[...]
per , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1 CP_4 conclusioni: “Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis: - in via preliminare, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e delle gravi ragioni dedotte, sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
150/2011, l'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione n. 9/2024 e n.
10/2024; - nel merito, ritenuta la violazione da parte dell'organo accertatore delle norme relative all'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui ai verbali n. 12, 13, 14, 15 del 2022, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, ritenuto altresì che l'esponente non ha commesso i fatti posti alla base dei suddetti verbali di accertamento, accertati i lamentati vizi dei provvedimenti impugnati, dichiarare la nullità ovvero disporre
l'annullamento, delle ordinanze ingiunzione n. 9/2024 e n. 10/2024 notificate entrambe in data 22.3.2024; - in via subordinata, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso, ove dovesse risultare dimostrato alcuno dei fatti contestati con i verbali di accertamento di cui sopra e posti alla base delle ordinanze ingiunzione n. 9/2024 e n. 10/2024, accertata comunque la violazione dell'art.
11 della l. n. 689/1981 per difetto di idonea motivazione, rideterminare la sanzione da applicare al caso concreto, nella misura del minimo edittale. Con vittoria delle spese di lite, incluso il rimborso delle spese generali, della cassa forense ed dell'i.v.a. secondo le percentuali di legge”. pagina 2 di 7 Alla prima udienza del 08.07.2024, rilevata l'assenza della notifica alla parte resistente da parte della cancelleria, ne veniva disposto il rinnovo, con rinvio al 23.09.2024.
In data 10.09.2024 il Controparte_1 depositava memoria difensiva, con cui si insisteva per il
[...] rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza emessa.
Con ordinanza del 23.09.2024, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata per la discussione orale l'udienza del 16.12.2025, con termine per note conclusionali al 30.09.2025.
All'udienza in parola che si svolgeva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. L'opponente ha impugnato le ordinanze ingiunzione n. 09/2024 e n.
10/2024, entrambe notificate in data 22.03.2024, con cui il
[...] gli ha comminato la sanzione Controparte_5 amministrativa di € 3.000,00 ciascuna, così determinata ai sensi dell'art. 11 della l. n. 698/1981.
Evidenzia, in particolare, in data 08.06.2022 il personale della Stazione
Carabinieri Parco di Campotosto notificava al Soccorsi i seguenti verbali di accertamento di violazioni amministrative: i) n. 12/2022, per violazione dell'art. 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 66/2012; ii) n. 13/2022, per violazione dell'art. 18 della L.R. n. 66/2012; iii) n. 14/2022, per violazione dell'art. 17, commi 2 e 3, della L.R. n. 66/2012; iv) n. 15/2022, per violazione dell'art. 18 della L.R. n. 66/2012, con la precisazione che i fatti venivano accertati dai verbalizzanti attraverso l'esame dei filmati registrati da un dispositivo video- foto-trappola, e risalivano al 01.06.2022, quanto ai primi due verbali, e al
06.06.2022 in relazione ai successivi due.
A sostegno dell'impugnazione l'opponente eccepisce, in primo luogo, il vizio di motivazione, atteso che le ordinanze impugnate sarebbero motivate per relationem, senza alcuna confutazione degli scritti difensivi ritualmente prodotti dall'odierno opponente.
pagina 3 di 7 Nel merito, eccepisce la genericità della contestazione contenuta nei verbali n. 12 e 14, in relazione all'utilizzo di uno strumento non consentito, senza specificare le caratteristiche dello stesso, nonché l'infondatezza della contestazione relativa alla lavorazione andante contenuta nei verbali n. 13 e 15, non avendo i verbalizzanti opportunamente verificato e documentato quanto riscontrato dalla mera visione della foto trappola apposta.
Infine, contesta la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 nella parte in cui i provvedimenti impugnati non contengono una esplicita indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione della sanzione comminata.
Il con il Controparte_5 proprio rapporto difensivo, contesta le eccezioni sollevate dalla parte opponente.
2. Per quanto riguarda il primo profilo contestato, rileva il Tribunale che nelle ordinanze-ingiunzione impugnate non è dato riscontrare alcuna carenza di motivazione né alcuna lesione del diritto di difesa dell'utente sanzionato.
Come correttamente evidenziato dal in sede di costituzione, CP_5 infatti, le ordinanze richiamano i verbali sottostanti, ed in particolare: 1) dal verbale n. 12/2022 è dato riscontrare che: “Il trasgressore il giorno 01/06/2022 alle ore 7:07, 7:40, 7:41, utilizzava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 2) nel verbale n. 13/2022 si precisa che: “Il trasgressore il giorno 01/06/2022 alle ore 7:07, 7:40, 7:41, praticava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno (zappatura) con un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 3) dal verbale n. 14/2022 si evince che: “Il trasgressore il giorno 06/06/2022 alle ore 08:15, 08:17, 08:19,
08:34 utilizzava, per la ricerca e raccolta dei tartufi, un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di pagina 4 di 7 attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate”; 4) infine, nel verbale n. 15/2022 si precisa che: “Il trasgressore il giorno 06/06/2022 alle ore 08:15, 08:17, 08:19, 08:34, utilizzava per la ricerca e raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno (zappatura) con un attrezzo non consentito dalla normativa di settore nella località indicata, zona di produzione tartufigena spontanea, conducendo nr. 2 cani da ricerca. La tipologia di attrezzo utilizzato per la ricerca di cui sopra è chiaramente visibile dalle riprese video effettuate” (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente).
Considerato che nei provvedimenti impugnati è chiaramente indicata anche la fonte delle violazioni contestate, ovvero gli artt. 18 e 17, commi 2 e 3, della
L.R. n. 66/2012, ne consegue che non sussiste alcun vizio di motivazione, anche in virtù del fatto che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità,
l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (cfr. Cass. civ., sez. VI-II,
30.07.2020, n. 16316)
Sotto altro e diverso profilo, nemmeno rileva il mancato riferimento agli scritti difensivi presentati dal In tema di opposizione ad ordinanza Pt_1 ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, il Tribunale condivide l'impostazione della Cassazione secondo cui i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.05.2018, n. 12503).
3. Per quanto attiene alle violazioni della L.R. n. 66/2012 contestate al
Soccorsi, ritiene il Tribunale che l'opposto non abbia fornito adeguato supporto pagina 5 di 7 probatorio rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'utilizzo dell'attrezzo non consentito ed alla lavorazione andante.
In particolare, il Comando si limita a richiamare alcuni passaggi della sentenza n. 120/2024, resa nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 1421/2022, che si è pronunciata in merito alla diversa ordinanza ingiunzione n. 05/2022 che aveva disposto la sospensione del titolo che abilita alla ricerca e raccolta dei tartufi del Soccorsi, senza nemmeno produrre il provvedimento nel presente giudizio.
Al riguardo, pur volendo prescindere dal fatto che il provvedimento richiamato, come evidenziato dall'opponente, non sia ancora passato in giudicato, mette conto rilevare che la Cassazione ha chiarito che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 4
c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 29.10.2024, n. 27904).
Nella specie, non solo non è stata prodotta e dunque acquisita la sentenza richiamata dall'opposta, non consentendo in tal modo nemmeno la riproduzione dei contenuti e l'autonoma valutazione critica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ma il Comando non ha allegato nemmeno la documentazione prevista dall'art. 6, comma VIII d.lgs. n. 150/2011, ovvero il rapporto con gli atti relativi all'accertamento, rendendo in tal modo impossibile valutare d'ufficio l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo, come richiesto dalla Cassazione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 25.06.2025, n. 17041).
Ne consegue che non vi sono prove sufficienti della responsabilità di in relazione alle condotte addebitate, ai sensi dell'art. 6, Parte_1 comma XI d.lgs. n. 150/2011.
pagina 6 di 7 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, l'ordinanza- ingiunzione n. 9/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2024, entrambe dell'importo di € 3.000,00 irrogate dal Controparte_1 per “Abruzzo in data 08.03.2023 e notificate in data 22.03.2024, CP_4 dovranno essere annullate.
4. L'infondatezza del primo motivo di opposizione e la circostanza che l'accoglimento sia derivato dalla mera carenza di allegazione da parte dell'opposta integrano le gravi ed eccezionali ragioni elaborate da Corte Cost.
n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 937/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 9/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2024, entrambe dell'importo di € 3.000,00 irrogate dal per Controparte_1
” in data 08.03.2023 e notificate in data 22.03.2024; CP_1 CP_4
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria
L'Aquila, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7