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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1474/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT US, Presidente
PINTO DIEGO OS TO, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15117/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119162130000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720240119162130000, notificato a mezzo pec al ricorrente in data 06/05/2024, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 17.286,16
Si è costituita in giudizio l'ADER instando per il rigetto del ricorso.
Questi i motivi di impugnazione e le richieste del ricorrente.
NULLITÀ AVVISO INTIMAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 26 C. 5 DPR
602\73. ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
NULLITA' DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE N. 09720250119162130000 PER MANCATA NOTIFICA
DELL'ATTO PRESUPPOSTO- IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI CONOSCENZA EX ART. 1335 C.C.
NULLITÀ AVVISO INTIMAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 26 DPR 602\73
COMMA 3.
NULLITÀ COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.
RICHIESTA DI SGRAVIO DELLE SANZIONI ED INTERESSI APPLICATI
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione in pagamento in oggetto, ma gli atti ad essa presupposti sono stati regolarmente notificati.
l'ADER ha infatti documentato la rituale notificazione delle cartelle presupposte, che rende inammissibile l'impugnazione per vizi afferenti gli atti impositivi originari in quanto le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sono state tempestivamente impugnate.
Ciò comporta, altresì, l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione - ordinaria, nella fattispecie, sia in relazione alla sorte, sia agli interessi, in quanto la pretesa tributaria resta unitaria ( a differenza del regime prescrizionale correlato ad una pretesa tributaria limitata ai soli interessi-. La notificazione delle cartelle costituisce atto interruttivo della prescrizione con conseguente decorso di un nuovo termine prescrizionale.
Il ricorso va pertanto respinto.
In ordine alle spese di lite, non può procedersi alla distrazione delle spese in favore del difensore dell'ADER
, in quanto la distrazione delle spese di lite richiesta dal difensore, che costituisce il petitum, presuppone l'esplicita, ineludibile, dichiarazione di antistarietà, – che ne costituisce la causa petendi - , come previsto dall'art 93 c.p.c.: della veridicità di tale dichiarazione il difensore si assume la responsabilità senza alcun sindacato da parte del giudice, purchè sia espressa ed inequivoca;
nella fattispecie in esame dal ricorso risulta esclusivamente la richiesta di distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c., senza alcuna dichiarazione di antistatarietà
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle controparti costituite, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
Roma, 30.1.2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT US, Presidente
PINTO DIEGO OS TO, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15117/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119162130000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720240119162130000, notificato a mezzo pec al ricorrente in data 06/05/2024, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 17.286,16
Si è costituita in giudizio l'ADER instando per il rigetto del ricorso.
Questi i motivi di impugnazione e le richieste del ricorrente.
NULLITÀ AVVISO INTIMAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 26 C. 5 DPR
602\73. ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
NULLITA' DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE N. 09720250119162130000 PER MANCATA NOTIFICA
DELL'ATTO PRESUPPOSTO- IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI CONOSCENZA EX ART. 1335 C.C.
NULLITÀ AVVISO INTIMAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 26 DPR 602\73
COMMA 3.
NULLITÀ COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.
RICHIESTA DI SGRAVIO DELLE SANZIONI ED INTERESSI APPLICATI
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione in pagamento in oggetto, ma gli atti ad essa presupposti sono stati regolarmente notificati.
l'ADER ha infatti documentato la rituale notificazione delle cartelle presupposte, che rende inammissibile l'impugnazione per vizi afferenti gli atti impositivi originari in quanto le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sono state tempestivamente impugnate.
Ciò comporta, altresì, l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione - ordinaria, nella fattispecie, sia in relazione alla sorte, sia agli interessi, in quanto la pretesa tributaria resta unitaria ( a differenza del regime prescrizionale correlato ad una pretesa tributaria limitata ai soli interessi-. La notificazione delle cartelle costituisce atto interruttivo della prescrizione con conseguente decorso di un nuovo termine prescrizionale.
Il ricorso va pertanto respinto.
In ordine alle spese di lite, non può procedersi alla distrazione delle spese in favore del difensore dell'ADER
, in quanto la distrazione delle spese di lite richiesta dal difensore, che costituisce il petitum, presuppone l'esplicita, ineludibile, dichiarazione di antistarietà, – che ne costituisce la causa petendi - , come previsto dall'art 93 c.p.c.: della veridicità di tale dichiarazione il difensore si assume la responsabilità senza alcun sindacato da parte del giudice, purchè sia espressa ed inequivoca;
nella fattispecie in esame dal ricorso risulta esclusivamente la richiesta di distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art 93 c.p.c., senza alcuna dichiarazione di antistatarietà
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle controparti costituite, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
Roma, 30.1.2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta