Art. 4.
Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potra' essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potra' essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.