Articolo 30 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 29Articolo 31
Versione
22 maggio 1976
Art. 30. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

L'ultimo comma dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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